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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2025.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 13/2024\, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. \nPer il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: \nse l’acconto è determinato con il metodo storico\, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza\, se positiva\, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente\, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024;\nse l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale\, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2024.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2025.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024 al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 13/2024\, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. \nPer il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: \nse l’acconto è determinato con il metodo storico\, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza\, se positiva\, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente\, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex art. 17 del DLgs. 13/2024;\nse l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale\, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2024.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 13/2024\, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. \nPer il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: \nse l’acconto è determinato con il metodo storico\, è dovuta una maggiorazione pari al 10% per cento della differenza\, se positiva\, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente\, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024;\nse l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale\, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2025. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2025\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 13/2024\, l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato preventivo biennale è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. \nPer il primo periodo d’imposta di adesione al concordato: \nse l’acconto è determinato con il metodo storico\, è dovuta una maggiorazione pari al 10% per cento della differenza\, se positiva\, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente\, rettificato secondo le regole di determinazione proprie del concordato ex artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024;\nse l’acconto è determinato sulla base del criterio previsionale\, la seconda rata è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2024.
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SUMMARY:Artigiani – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS\, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro l’1.12.2025 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro il 30.6.2025 ovvero il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro l’1.12.2025).
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SUMMARY:Commercianti – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS\, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro l’1.12.2025 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro il 30.6.2025 ovvero il 30.7.2025 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro l’1.12.2025).
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre luglio-settembre - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre luglio 2025-settembre 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta\, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse\, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.\nEntro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno\, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000 euro\, se non già versata in precedenza.
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SUMMARY:IVA - Mese di agosto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di agosto\, la cui scadenza del termine era il 16.9.2025.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di agosto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di agosto\, la cui scadenza del termine era il 16.9.2025.
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Riversamento del credito d'imposta - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il riversamento della seconda rata del credito previsto per le attività di ricerca e sviluppo indebitamente compensato\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.Dall’importo si scomputano le somme già versate\, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo\, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.\nLa sanatoria riguarda le compensazioni avvenute sino al 22.10.2021 e i crediti maturati dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.\nAl fine di beneficiare della sanatoria\, i soggetti interessati devono aver presentato la relativa domanda e versato la prima rata entro il 3.6.2025.
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Versamento della seconda rata 2025
DESCRIPTION:Termine\, relativo agli enti non commerciali di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (ossia gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente\, in quanto utilizzato per lo svolgimento\, con modalità non commerciali\, delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92)\, per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per il 2025\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2024. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.In generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:VVersamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Saldo IMU per il 2025 - Versamento
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2024 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2024\, risultante dalla dichiarazione IVA 2025.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla decima e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 17.3.2025;\nla settima e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla sesta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla sesta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%);\nla quinta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%). \nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.
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SUMMARY:Saldo o acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quinta\, sesta o settima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della settima rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento della quinta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro). \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Cedolare secca sulle locazioni - Seconda o unica rata di acconto per il 2025 trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre - Versamento
DESCRIPTION:Versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sulle locazioni: \ntrattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre;\nnei confronti dei lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che hanno presentato il modello 730/2025.
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