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SUMMARY:Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale\, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.\nLa nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa\, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.\nInoltre\, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.\nI sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: \ndel 26% sugli interessi ed altri proventi;\ndel 26%\, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;\ndel 26% sugli altri redditi di capitale. \nCon riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: \nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie\, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi\, premi ed altri frutti\, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;\nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi\, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati\, ancorché non corrisposti.
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SUMMARY:IVA - Mese di gennaio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio\, la cui scadenza del termine era il 17.2.2025.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di gennaio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di gennaio\, la cui scadenza del termine era il 17.2.2025.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di aprile - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione telematica\, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024 e lo hanno approvato il 30.4.2025\, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024 e lo hanno approvato il 30.4.2025\, per registrare il verbale di approvazione del bilancio\, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Redazione del progetto di bilancio
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per: \nla redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;\nla redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori;\nla consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). \nAi sensi dell’art. 2429 co. 1 c.c.\, tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea che deve discuterlo (29.6.2024).\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-redazione-del-progetto-di-bilancio-2/
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SUMMARY:Credito d'imposta investimenti agricoli ZES unica - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine finale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023\, prorogato dall’art. 1 co. 544 – 546 della L. 207/2024.Possono beneficiare di tale credito d’imposta\, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:  \nle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE;\nle imprese attive nel settore forestale;\nle micro\, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura. \nTali imprese possono accedere all’agevolazione in relazione agli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata\, Calabria\, Campania\, Molise\, Puglia\, Sardegna e Sicilia\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera c) del TFUE\, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027.
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SUMMARY:Credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine finale per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025 ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023\, prorogato dall’art. 1 co. 485 – 491 della L. 207/2024.Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate: \nnelle zone assistite delle Regioni Campania\, Puglia\, Basilicata\, Calabria\, Sicilia\, Sardegna e Molise\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107\, § 3\, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);\nnelle zone assistite della Regione Abruzzo\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107\, § 3\, lettera c) del TFUE\, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. \nSono agevolabili gli investimenti\, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2\, punti 49\, 50 e 51 del regolamento 651/2014)\, relativi a: \nl’acquisto\, anche mediante contratti di locazione finanziaria\, di nuovi macchinari\, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;\nl’acquisto di terreni e l’acquisizione\, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
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SUMMARY:Riversamento del credito per ricerca e sviluppo - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: \nper attività svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;\nrelativi ad attività realmente poste in essere\, le cui spese siano esistenti e documentate\, ma non agevolabili;\nle cui compensazioni sono avvenute sino al 22.10.2021. \nIl termine originario del 30.11.2023 era stato posticipato dal DL 145/2023 (prima al 30.6.2024\, poi al 30.7.2024 in sede di conversione dalla L. 191/2023) e dal DL 39/2024 (al 31.10.2024); per effetto del DL 25/2025 il termine viene ulteriormente prorogato al 3.6.2025.\nL’importo della regolarizzazione può essere riversato: \nin un’unica soluzione;\noppure in tre rate annuali di pari importo\, da corrispondere entro il 3.6.2025\, il 16.12.2025 e il 16.12.2026.
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre gennaio-marzo - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre gennaio 2025-marzo 2025. L’ammontare dell’imposta dovuta\, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse\, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.\nNel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sia inferiore a 5.000 euro\, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno\, ossia il 30.9.2025.
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SUMMARY:Liquidazioni periodiche IVA - Dati del trimestre gennaio-marzo - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili\, invece\, presentano più moduli\, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.\nSono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti: \nalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;\nall’effettuazione delle liquidazioni periodiche. \nTuttavia\, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.\nSono esonerati\, tra gli altri: \ni soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;\ni soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;\ngli enti che operano in regime ex L. 398/91;\ni produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo maggio - Registrazione e pagamento dell'imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.5.2025;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo maggio - Registrazione e pagamento dell'imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/iva-versamenti-sospesi-settore-dello-sport-versamento-rateale-47/
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente;\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione - Ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nel 2024 - Presentazione della denuncia
DESCRIPTION:Presentazione della denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’anno precedente\, su cui è dovuta l’imposta\, distinti per categorie di assicurazioni. Sulla base della denuncia\, l’Ufficio locale delle Entrate effettua la liquidazione definitiva dell’imposta per l’anno precedente.\nCostituiscono parte integrante della denuncia i dati relativi agli importi versati alle Province in relazione ai contratti di assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori).\nSono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine\, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse\, ma costituiscono\, comunque\, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo.
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti non passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L’imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti\, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-intra-12-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-servizi-da-soggetti-non-residenti-versamento-e-dichiarazione-dellimposta-18/
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-intra-12-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-servizi-da-soggetti-non-residenti-versamento-e-dichiarazione-dellimposta-20/
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