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SUMMARY:Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per corrieri espressi\, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l’IVA all’importazione\, per validare la dichiarazione precompilata\, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia\, per le quali non è applicato il regime speciale “IOSS”;\npresentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati\, tenuta al pagamento dell’IVA;\nsulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. \nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%.\nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni.\nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%. \nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni. \nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”\, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato\, su opzione\, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.\nLe caratteristiche di questo regime sono: \nl’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;\nla tassazione\, sulla base del principio della maturazione\, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;\nl’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente\, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;\nla determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario\, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale\, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);\nil riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale. \nIl contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;\novvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta\, per i rapporti in essere. \nL’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali\, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale\, indipendentemente dalla loro percezione\, ed è pari al 26%.\nIl versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore: \nentro il 16 febbraio dell’anno successivo;\nentro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. \nL’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini\, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari\, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.
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SUMMARY:Tobin tax - Versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa:\nai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;\nai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;\nalle “operazioni ad alta frequenza”\, \neffettuati nel mese precedente.\nI notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
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SUMMARY:Tobin tax - Versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari nè di notai\, dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa:\nai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;\nai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;\nalle “operazioni ad alta frequenza”\, \neffettuati nel mese precedente.\nL’imposta sulle transazioni finanziarie è dovuta dall’acquirente (il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà)\, ma è ordinariamente versata dalle banche\, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento\, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni\, ivi compresi gli intermediari non residenti.\nQualora nell’operazione non intervengano i suddetti soggetti\, l’imposta è versata dal contribuente.
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SUMMARY:Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui\, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: \nall’imposta sugli intrattenimenti\, determinata su un importo forfetario;\nnonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti. 
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SUMMARY:Infermieri – Imposta sostitutiva sugli straordinari – Versamento
DESCRIPTION:Termine entro il quale il datore di lavoro (sostituto d’imposta) può effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali (comunale e regionale) del 5% per i compensi per lavoro straordinario erogati nel mese precedente agli infermieri.L’imposta sostitutiva riguarda: \ngli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale;\ni compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021\, stipulato il 2.11.2022.
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SUMMARY:Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: \ndell’imposta sugli intrattenimenti;\ndell’IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. \nIl particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: \napplicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;\nforfetizzazione della detrazione;\nesonero dagli adempimenti contabili\, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;\nversamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. 
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SUMMARY:Cedolare secca sulle locazioni - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari  di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno\, della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate\, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica\, in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal mese di scadenza. \nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. \nGli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0\,33% mensile).
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SUMMARY:IVIE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno
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SUMMARY:IVIE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni giugno 2025
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di giugno 2025.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni II trimestre 2025
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al II trimestre (aprile-giugno) 2025.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trimestre aprile-giugno - Trasmissione dei dati delle verifiche periodiche
DESCRIPTION:Trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate\, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati\, direttamente o tramite intermediario abilitato: \ndei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali;\neffettuate nel trimestre aprile-giugno.
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SUMMARY:Modello 730/2025 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile\, maggio e giugno.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-giugno-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale-3/
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Trimestre aprile-giugno - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2025 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà della dichiarazione IVA relativa al 2024\, il cui termine è scaduto il 30.4.2025.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare la dichiarazione IVA 2025 integrativa espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali (si segnala che dall’1.1.2025 il tasso di interesse legale è pari al 2\,5% per effetto del DM 10.12.2024);\nravvedere le violazioni da tardivo versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto - Maggiorazione 0\,4%
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto - Maggiorazione 0\,4%
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