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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Ammodernamento degli impianti calcistici - Credito d'imposta - Presentazione domanda
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A\, per presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici\, in relazione al 2024:  \nall’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri\, all’indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it;\ncomunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. \nNon rileva l’ordine cronologico di presentazione.
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SUMMARY:Ammodernamento degli impianti calcistici - Credito d'imposta - Presentazione domanda
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A\, per presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici\, in relazione al 2024:  \nall’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri\, all’indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it;\ncomunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. \nNon rileva l’ordine cronologico di presentazione.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente;\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Compensi per avvocati o arbitri - Credito d'imposta - Presentazione telematica delle domande al Ministero della Giustizia
DESCRIPTION:Termine finale per presentare al Ministero della Giustizia\, mediante l’apposita modalità telematica\, le domande\, relative al 2024\, per la concessione del credito d’imposta relativo ai compensi corrisposti:  \nagli avvocati in caso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo;\novvero agli arbitri\, in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. \nIl credito d’imposta: \nè commisurato\, secondo criteri di proporzionalità\, al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro fino a concorrenza di 250\,00 euro;\nè determinato\, secondo i medesimi criteri\, in misura corrispondente alle risorse stanziate. \nEntro il 30.4.2025\, il Ministero della Giustizia comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio.
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SUMMARY:Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi - Registrazione delle fatture emesse - Trimestre ottobre-dicembre
DESCRIPTION:Registrazione delle fatture emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2024.Le fatture emesse dagli autotrasportatori iscritti all’albo\, relative all’esercizio di autotrasporto\, possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione\, in deroga al termine ordinario previsto dall’art. 23 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Mediazione e negoziazione assistita - Crediti d'imposta - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta previsti per l’accesso alla mediazione (art. 20 DLgs. 28/2010) e alla negoziazione assistita (art. 21-bis DL 83/2015) concluse nel 2024.Per le mediazioni presentate dopo il 30.6.2023\, sono riconosciuti alle parti crediti d’imposta: \nper l’indennità di mediazione corrisposta fino a concorrenza di 600 euro\, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione;\nper il compenso corrisposto al proprio avvocato\, e fino a concorrenza di 600 euro\, per l’assistenza nella procedura di mediazione\, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice;\ncommisurati al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione\, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro. \nI predetti crediti: \nsono riconosciuti a fronte del pagamento delle indennità di mediazione e dei compensi per l’assistenza legale;\nsono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura e fino a un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche;\nsono ridotti alla metà in caso di mancato accordo.
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SUMMARY:Mediazione e negoziazione assistita - Crediti d'imposta - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta previsti per l’accesso alla mediazione (art. 20 DLgs. 28/2010) e alla negoziazione assistita (art. 21-bis DL 83/2015) concluse nel 2024.Per le mediazioni presentate dopo il 30.6.2023\, sono riconosciuti alle parti crediti d’imposta: \nper l’indennità di mediazione corrisposta fino a concorrenza di 600 euro\, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione;\nper il compenso corrisposto al proprio avvocato\, e fino a concorrenza di 600 euro\, per l’assistenza nella procedura di mediazione\, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice;\ncommisurati al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione\, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro. \nI predetti crediti: \nsono riconosciuti a fronte del pagamento delle indennità di mediazione e dei compensi per l’assistenza legale;\nsono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura e fino a un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche;\nsono ridotti alla metà in caso di mancato accordo.
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SUMMARY:Mediazione e negoziazione assistita - Crediti d'imposta - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta previsti per l’accesso alla mediazione (art. 20 DLgs. 28/2010) e alla negoziazione assistita (art. 21-bis DL 83/2015) concluse nel 2024.Per le mediazioni presentate dopo il 30.6.2023\, sono riconosciuti alle parti crediti d’imposta: \nper l’indennità di mediazione corrisposta fino a concorrenza di 600 euro\, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione;\nper il compenso corrisposto al proprio avvocato\, e fino a concorrenza di 600 euro\, per l’assistenza nella procedura di mediazione\, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice;\ncommisurati al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione\, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro. \nI predetti crediti: \nsono riconosciuti a fronte del pagamento delle indennità di mediazione e dei compensi per l’assistenza legale;\nsono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura e fino a un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche;\nsono ridotti alla metà in caso di mancato accordo.
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DESCRIPTION:Termine per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta previsti per l’accesso alla mediazione (art. 20 DLgs. 28/2010) e alla negoziazione assistita (art. 21-bis DL 83/2015) concluse nel 2024.Per le mediazioni presentate dopo il 30.6.2023\, sono riconosciuti alle parti crediti d’imposta: \nper l’indennità di mediazione corrisposta fino a concorrenza di 600 euro\, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione;\nper il compenso corrisposto al proprio avvocato\, e fino a concorrenza di 600 euro\, per l’assistenza nella procedura di mediazione\, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e quando la mediazione è demandata dal giudice;\ncommisurati al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione\, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di 518 euro. \nI predetti crediti: \nsono riconosciuti a fronte del pagamento delle indennità di mediazione e dei compensi per l’assistenza legale;\nsono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di 600 euro per procedura e fino a un importo massimo annuale di 2.400 euro per le persone fisiche e di 24.000 euro per le persone giuridiche;\nsono ridotti alla metà in caso di mancato accordo.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Operazioni in contanti legate al turismo - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con liquidazione IVA mensile\, per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati\, delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno 2024 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana\, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano\, di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a 15.000 euro.
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SUMMARY:Operazioni in contanti legate al turismo - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con liquidazione IVA mensile\, per effettuare la comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati\, delle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno 2024 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana\, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano\, di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino a 15.000 euro.
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SUMMARY:Cinque per mille - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari - Domanda al CONI
DESCRIPTION:Termine di presentazione in via telematica al CONI della richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:  \nin caso di prima iscrizione;\noppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione.
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SUMMARY:Cinque per mille - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari - Domanda all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per le ONLUS iscritte alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate\, per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:  \nin caso di prima iscrizione;\noppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;\noppure se non si è stati inseriti nell’elenco permanente. \nAl fine di coordinare l’ambito dei potenziali beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF con la definitiva attuazione della parte fiscale della riforma del Terzo settore\, con l’art. 9 co. 4 del DL 198/2022\, come modificato dall’art. 17-bis del DL 145/2023\, viene estesa anche per il 2024 la possibilità per gli enti con la qualifica di ONLUS di essere destinatari del beneficio con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.\nPer gli enti dotati di tale qualifica\, le disposizioni dell’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 111/2017\, che riconoscono quali beneficiari del contributo del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS\, hanno effetto a decorrere dal quarto (anziché dal terzo) anno successivo a quello di operatività del registro medesimo (intervenuta il 23.11.2021)\, quindi dal 2025.
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SUMMARY:Enti del Terzo Settore - Iscrizione nell'elenco dei beneficiari del cinque per mille - Domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
DESCRIPTION:Termine\, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS\, per presentare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF:  \nse non si è inclusi nell’elenco permanente;\nse non è già stata effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.
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SUMMARY:Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Rinnovo del parco veicolare con veicoli a elevata sostenibilità ecologica - Prova del perfezionamento dell'investimento
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 16:00\, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel quarto periodo disponibile (26.8.2024 – 11.10.2024)\, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento\, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica\, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti.\nGli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-di-autotrasporto-di-merci-per-conto-terzi-rinnovo-del-parco-veicolare-con-veicoli-a-elevata-sostenibilita-ecologica-prova-del-perfezionamento-dellinvestimento-6/
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SUMMARY:Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio - Deposito dei documenti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024\, per depositare presso la sede sociale: \nil progetto di bilancio\, con le Relazioni dell’organo amministrativo\, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;\nle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate. \nAi sensi dell’art. 2429 co. 3 c.c.\, tali documenti devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione (30.4.2025).\nSecondo la giurisprudenza\, i giorni che compongono il termine in questione sono “liberi” (il deposito\, per essere tempestivo\, deve\, quindi\, essere effettuato non oltre lo spirare del sedicesimo giorno anteriore a quello dell’assemblea).\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.)\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/adempimenti-in-funzione-dellapprovazione-del-bilancio-deposito-dei-documenti-soggetti-solari-3/
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SUMMARY:Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio - Pubblicazione dell'avviso di convocazione - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per le Spa e le Sapa con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2024\, per pubblicare l’avviso di convocazione dell’assemblea: \nsulla G.U.;\no su un quotidiano. \nTale adempimento è da effettuarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea (30.4.2025).\nCon riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio\, non si applica la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza\, poiché comporterebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo\, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.\nNe consegue che\, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati “a ritroso”\, la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente.\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.)\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/adempimenti-in-funzione-dellapprovazione-del-bilancio-pubblicazione-dellavviso-di-convocazione-soggetti-solari-3/
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SUMMARY:IVA - Mese di dicembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di dicembre\, la cui scadenza del termine era il 16.1.2025.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/iva-mese-di-dicembre-regolarizzazione-del-versamento-5/
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di dicembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di dicembre\, la cui scadenza del termine era il 16.1.2025.
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