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SUMMARY:Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, da parte dei pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età che per la prima volta fruiscono del beneficio\, dell’apposita dichiarazione per fruire dell’esenzione dal canone RAI\, a decorrere dall’anno in corso.Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (semprechè il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31.7\, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro tale termine (31.7.2025).\nIl canone RAI non è dovuto per i soggetti: \ndi età pari o superiore a 75 anni;\ncon un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui;\nnon conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio\, fatta eccezione per collaboratori domestici\, colf e badanti.
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SUMMARY:Prestatori di servizi di pagamento - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei servizi
DESCRIPTION:Termine\, per i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e per quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine\, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante\, per: \ncomunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri;\nladdove\, nel corso del trimestre precedente\, abbiano fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. \nL’Agenzia delle Entrate trasmetterà i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)\, il quale archivia\, aggrega e analizza\, in relazione ai singoli beneficiari\, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
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SUMMARY:Revisori dei conti degli enti locali - Versamento del contributo annuale
DESCRIPTION:Termine per:  \neffettuare il versamento del contributo di 25\,00 euro relativo all’anno in corso;\ninserire le coordinate del proprio versamento nell’apposito sito Internet.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Società controllante gruppo IVA - Adesione alla liquidazione di gruppo - Compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2025
DESCRIPTION:Termine\, per società ed enti controllanti che intendono avvalersi del regime di liquidazione IVA di gruppo\, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione relativa al regime di liquidazione IVA di gruppo: \na decorrere dall’anno 2025;\nmediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA 2025. \nLa scelta per l’IVA di gruppo ha effetto fino alla revoca\, da comunicare anch’essa nel quadro VG della dichiarazione IVA annuale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/societa-controllante-gruppo-iva-adesione-alla-liquidazione-di-gruppo-compilazione-del-quadro-vg-della-dichiarazione-iva-2025/
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-aderito-al-regime-ioss-dichiarazione-vendite-a-distanza-di-beni-importati-e-versamento-della-relativa-imposta-20/
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SUMMARY:Situazione patrimoniale\, economica e finanziaria dell'ente - Redazione di un documento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Redazione\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale\, economica e finanziaria dell’ente\, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Trimestre gennaio-marzo - Presentazione dichiarazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo riguardante:  \nle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C)\, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;\nle vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;\ntalune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. \nIl One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di assolvere l’IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni.\nL’OSS consente al soggetto passivo di: \ndichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l’imposta dovuta in altri Stati membri;\nsenza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri. \nLo Stato di identificazione riversa poi l’imposta agli Stati di competenza.\nIl regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.\nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
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SUMMARY:Soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica - Versamento dell'imposta di bollo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica\, diversi dalle fatture elettroniche\, per il versamento in un’unica soluzione dell’imposta di bollo dovuta per il 2024 per la tenuta: \ndi repertori;\ndei libri di cui all’art. 2214 co. 1 c.c.;\ndi ogni altro registro\, se bollato e vidimato\, di cui all’art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72\, tenuti in modalità informatica. \nIl tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32\,00 euro.\nPer registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile\, a prescindere dalle righe di dettaglio.
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SUMMARY:Soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica - Versamento dell'imposta di bollo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica\, diversi dalle fatture elettroniche\, per il versamento in un’unica soluzione dell’imposta di bollo dovuta per il 2024 per la tenuta: \ndi repertori;\ndei libri di cui all’art. 2214 co. 1 c.c.;\ndi ogni altro registro\, se bollato e vidimato\, di cui all’art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72\, tenuti in modalità informatica. \nIl tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di: \n16\,00 euro\, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa;\n32\,00 euro per tutti gli altri soggetti. \nPer registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile\, a prescindere dalle righe di dettaglio.
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SUMMARY:Soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica - Versamento dell'imposta di bollo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica\, diversi dalle fatture elettroniche\, per il versamento in un’unica soluzione dell’imposta di bollo dovuta per il 2023 per la tenuta: \ndi repertori;\ndei libri di cui all’art. 2214 co. 1 c.c.;\ndi ogni altro registro\, se bollato e vidimato\, di cui all’art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72\, tenuti in modalità informatica. \nIl tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32\,00 euro.\nPer registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile\, a prescindere dalle righe di dettaglio.
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SUMMARY:Soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica - Versamento dell'imposta di bollo
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che utilizzano documenti o registri in forma informatica\, diversi dalle fatture elettroniche\, per il versamento in un’unica soluzione dell’imposta di bollo dovuta per il 2023 per la tenuta: \ndi repertori;\ndei libri di cui all’art. 2214 co. 1 c.c.;\ndi ogni altro registro\, se bollato e vidimato\, di cui all’art. 16 lett. a) della tariffa Parte prima allegata al DPR 642/72\, tenuti in modalità informatica. \nIl tributo sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nella misura di 32\,00 euro.\nPer registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile\, a prescindere dalle righe di dettaglio.
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SUMMARY:Agenti e rappresentanti - Consegna estratto conto e pagamento delle provvigioni maturate - Trimestre gennaio-marzo
DESCRIPTION:Termine entro il quale i preponenti devono:  \nconsegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre gennaio-marzo;\npagare le suddette provvigioni. \nNell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente;\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
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SUMMARY:Avvocati che svolgono patrocini a spese dello Stato - Ammissione alla procedura di compensazione dei crediti
DESCRIPTION:Termine finale\, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese\, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato\, per registrare le fatture\, elettroniche o cartacee\, nella piattaforma elettronica di certificazione\, al fine di esercitare l’opzione per l’ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.L’opzione per l’anno 2025 potrà essere esercitata: \nanche dall’1.9.2025 al 31.10.2025;\nferma restando la disponibilità delle relative risorse. \nTali crediti\, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA)\, sono ammessi: \nalla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa\, compresa l’IVA;\nal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione\, anche parziale\, dei suddetti crediti;\nalla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall’art. 1 co. 860 della L. 197/2022).
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Entrate e spese relative a manifestazioni - Redazione di un rendiconto - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine per la redazione\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, di un apposito rendiconto\, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73\, dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell’ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile.
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SUMMARY:Esportatori e importatori di imballaggi - Conai - Dichiarazione di "azienda esportatrice netta"\, al fine di accedere alla procedura semplificata
DESCRIPTION:Termine per inviare al CONAI\, in via telematica\, la dichiarazione di “azienda esportatrice netta”\, al fine di accedere alla prevista procedura semplificata.Per “esportatrici nette”\, si intendono quelle aziende che in un determinato periodo (anno solare) hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore (in termini di peso) agli imballaggi pieni importati\, distintamente per ciascun materiale di imballaggio.\nL’azienda “esportatrice netta”: \nsi impegna a non attivare alcuna procedura di esenzione per gli imballaggi destinati all’esportazione;\nè contemporaneamente esonerata dalla dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per tutti gli imballaggi pieni importati e immessi sul territorio nazionale;\nè comunque obbligata alla corresponsione del Contributo Ambientale per gli acquisti/importazioni di imballaggi vuoti\, secondo le procedure vigenti di applicazione\, dichiarazione e versamento.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/esportatori-e-importatori-di-imballaggi-conai-dichiarazione-di-azienda-esportatrice-netta-al-fine-di-accedere-alla-procedura-semplificata-2/
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SUMMARY:Gestori di servizi di telefonia - Contratti di telefonia fissa\, mobile e satellitare\, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico del 2024 - Comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine\, per i gestori dei servizi di telefonia\, per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:  \ndei dati e delle notizie relativi ai contratti di servizi di telefonia fissa\, mobile e satellitare\, relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico;\nriguardanti il 2024.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione - Contratti e premi assicurativi 2024 - Comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria\, in relazione al 2024:  \ngli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni;\ni dati e le notizie\, relativamente ai soggetti contraenti\, dei contratti di assicurazione ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed all’assistenza e garanzie accessorie.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo aprile - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.4.2025;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-aprile-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita-3/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo aprile - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.4.2025;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Rinnovo del parco veicolare con veicoli a elevata sostenibilità ecologica - Presentazione delle domande d'incentivo
DESCRIPTION:Termine iniziale\, dalle ore 10:00\, in relazione al quinto periodo di incentivazione\, per presentare le domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi\, attraverso l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.Sono previsti sei periodi di incentivazione\, con attribuzione delle relative risorse finanziarie.\nLe domande sono finalizzate a prenotare l’importo dell’incentivo astrattamente spettante alle singole imprese\, fino ad esaurimento delle risorse disponibili\, sulla base della data e dell’ora di invio della domanda tramite PEC.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-di-autotrasporto-di-merci-per-conto-terzi-rinnovo-del-parco-veicolare-con-veicoli-a-elevata-sostenibilita-ecologica-presentazione-delle-domande-dincentivo-4/
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SUMMARY:Certificazione Unica 2025 errata - Ritrasmissione
DESCRIPTION:Termine per: \nritrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024;\nin caso di errata trasmissione entro il 17.3.2025 (in quanto il termine ordinario del 16.3.2025 cadeva di domenica). \nLa circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) ha chiarito che il calcolo dei giorni entro i quali inviare le certificazioni uniche corrette decorre dalla scadenza ordinaria\, e quindi dal 16.3.2025.
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SUMMARY:Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro
DESCRIPTION:Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro\, nell’ordine della loro numerazione\, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.
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SUMMARY:Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2023 non superiori a 170.000 euro - Versamento seconda rata di acconto - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro\, per effettuare il versamento: \nin forma rateale;\ndella seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi\, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. \nIl versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il 16.1.2025.\nSulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21 maggio 2009).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/persone-fisiche-titolari-di-partita-iva-con-ricavi-o-compensi-2023-non-superiori-a-170-000-euro-versamento-seconda-rata-di-acconto-versamento-rateale-4/
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SUMMARY:Artigiani - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per gli artigiani\, il contributo dovuto per l’anno 2025 è pari a 4.460\,64 euro.
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SUMMARY:Commercianti - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.Per i commercianti\, il contributo dovuto per l’anno 2025 è 4.549\,70 euro.
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SUMMARY:IVA - Mese di marzo - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di marzo\, la cui scadenza del termine era il 16.4.2025.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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