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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Artigiani – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza o quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Commercianti – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza o quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Lavoratori agricoli autonomi - Versamento della seconda rata dei contributi previdenziali INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale i lavoratori iscritti alla Gestione speciale coltivatori diretti\, mezzadri e coloni devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l’anno in corso.L’importo da versare è composto da: \ncontributo IVS\, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale (fissato a 61\,98 euro) per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla L. 233/90\, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda\, e al risultato ottenuto occorre applicare l’aliquota di finanziamento del 24%;\ncontributo addizionale per ogni giornata di iscrizione\, fissato nella misura pari a 0\,69 euro;\ncontributo di maternità\, pari a 7\,49 euro;\ncontributo INAIL\, pari a 768\,50 euro per le zone normali e 532\,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso dell’anno 2023\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione. \nL’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi.
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SUMMARY:Professionisti – Titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento terza o quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2023) o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 20.7.2023) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nLe aliquote da applicare sono pari al: \n26\,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);\n24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati).
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.\nL’acconto dell’addizionale comunale è: \npari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;\ntrattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo. \nIl saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli  per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \ndel 15% sui compensi per la perdita di avviamento;\ndel 4%\, da parte di Regioni\, Province\, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese\, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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SUMMARY:Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: \neffettuate nell’esercizio di impresa;\noppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. \nIl condominio committente\, in qualità di sostituto d’imposta\, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto\, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente. \nLa disciplina prevede inoltre che: \nil condominio\, in qualità di sostituto d’imposta\, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;\nil condominio è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nAl fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro\, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo\, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese. \nIl condominio può\, comunque\, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola\, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate\, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi\, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché: \ndetta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;\nla banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi  - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve\, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche\, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa\, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.L’art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare\, in qualità di sostituti di imposta\, una ritenuta del 21% ove: \nincassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;\no intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi. \nLa ritenuta va operata all’atto del pagamento al locatore.\nNe deriva che: \nl’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;\nove il conduttore paghi direttamente al locatore\, non si configura l’obbligo di ritenuta. \nLa ritenuta deve essere operata sull’importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.
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SUMMARY:Esperti contabili – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quinta rata dei contributi minimi.La contribuzione minima\, il cui importo varia in funzione dello status dell’iscritto\, è composta da: \ncontributo soggettivo;\ncontributo soggettivo supplementare;\ncontributo integrativo;\ncontributo di maternità.
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SUMMARY:Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale\, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.\nLa nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa\, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.\nInoltre\, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.\nI sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: \ndel 26% sugli interessi ed altri proventi;\ndel 26%\, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;\ndel 26% sugli altri redditi di capitale. \nCon riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: \nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie\, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi\, premi ed altri frutti\, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;\nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi\, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati\, ancorché non corrisposti.
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SUMMARY:IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di agosto e versamento dell’IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente\, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili\, e quello dell’imposta\, risultante dalle annotazioni eseguite\, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati\, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.
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SUMMARY:Polizze di assicurazione - Affrancamento - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva del 14%\, al fine di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR\, costituiti dalla differenza tra: \nil valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022;\ne i premi versata. \nSono quindi esclusi i contratti di assicurazione sulla vita del ramo III (c.d. “unit linked”).\nIl regime si attiva “su richiesta del contraente” e la provvista dell’importo dell’imposta sostitutiva è fornita dal contraente.\nL’imposta sostitutiva non è compensabile con il credito di imposta di cui all’art. 1 co. 2 del DL 24.9.2002 n. 209 (conv. L. 265/2002) derivante dal versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita.
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SUMMARY:Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25\,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite\, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.\nL’aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del: \n10% per i premi delle lotterie\, tombole\, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza;\n20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi\, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;\n25% in ogni altro caso.
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SUMMARY:Provvigioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, agenzia\, mediazione\, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.Di regola\, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).\nLa relativa base imponibile è diversa a seconda che\, nell’esercizio della propria attività\, l’agente\, mediatore\, ecc.: \nnon si avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, l’11\,5% delle intere provvigioni);\nsi avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, il 4\,6% delle intere provvigioni). \nL’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4\,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
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SUMMARY:Ragionieri – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quinta rata dei contributi minimi.La contribuzione minima\, il cui importo varia in funzione dello status dell’iscritto\, è composta da: \ncontributo soggettivo;\ncontributo soggettivo supplementare;\ncontributo integrativo;\ncontributo di maternità.
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SUMMARY:Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.\nSulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa\, soggette a tassazione separata\, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.
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SUMMARY:Redditi degli OICR - Affrancamento - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine\, per gli intermediari presso i quali è intrattenuto un rap­por­to di custodia\, amministrazione\, gestione di portafogli o altro stabile rap­porto che hanno ricevuto apposita comunicazione: \nper versare l’imposta sostitutiva del 14% al fine di esercitare l’opzione per considerare realizzati i redditi disciplinati dall’art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR e dall’art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio;\na seguito della ricezione della provvista da parte del contribuente. \nL’imposta sostitutiva del 14% si applica alla differenza tra: \nil valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31.12.2022;\ne il costo o il valore di acquisto o di sottoscrizione.
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SUMMARY:Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta\, effettuate nel mese di agosto.Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: \nprestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nacquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;\nacquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Persone fisiche in regime forfetario - IVA - Versamento relativo alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta\, effettuate nel mese di giugno.I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e\, conseguentemente\, sono tenuti a: \nassolvere l’imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d’imposta\, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;\nversare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. \nNello specifico\, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni: \nper le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nper gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che\, nell’anno precedente\, hanno superato la soglia di 10.000\,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso\, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;\nper le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta (es. acquisti in reverse charge – circ. 14/2015\, § 7).
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SUMMARY:Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di maggio\, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità: \nne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata;\npossono fare riferimento\, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente\, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. \nPer coloro che iniziano l’attività\, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
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SUMMARY:Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per corrieri espressi\, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l’IVA all’importazione\, per validare la dichiarazione precompilata\, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente: \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia\, per le quali non è applicato il regime speciale “IOSS”;\npresentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati\, tenuta al pagamento dell’IVA;\nsulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. \nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.
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