BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//ST Corporate S.r.l. - ECPv6.14.0//NONSGML v1.0//EN
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
X-WR-CALNAME:ST Corporate S.r.l.
X-ORIGINAL-URL:https://www.stcorporate.it
X-WR-CALDESC:Eventi per ST Corporate S.r.l.
REFRESH-INTERVAL;VALUE=DURATION:PT1H
X-Robots-Tag:noindex
X-PUBLISHED-TTL:PT1H
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Helsinki
BEGIN:DAYLIGHT
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0300
TZNAME:EEST
DTSTART:20240331T010000
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZOFFSETFROM:+0300
TZOFFSETTO:+0200
TZNAME:EET
DTSTART:20241027T010000
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241129
DTEND;VALUE=DATE:20241130
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T102112Z
LAST-MODIFIED:20241004T102112Z
UID:14357-1732838400-1732924799@www.stcorporate.it
SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di ottobre 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-32/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241129
DTEND;VALUE=DATE:20241130
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T102112Z
LAST-MODIFIED:20241004T102112Z
UID:14358-1732838400-1732924799@www.stcorporate.it
SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di ottobre 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-33/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241129
DTEND;VALUE=DATE:20241130
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T102112Z
LAST-MODIFIED:20241004T102112Z
UID:14356-1732838400-1732924799@www.stcorporate.it
SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di ottobre 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-31/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241129
DTEND;VALUE=DATE:20241130
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T102113Z
LAST-MODIFIED:20241004T102113Z
UID:14359-1732838400-1732924799@www.stcorporate.it
SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di ottobre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-34/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241130
DTEND;VALUE=DATE:20241201
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T101523Z
LAST-MODIFIED:20241004T101527Z
UID:14248-1732924800-1733011199@www.stcorporate.it
SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rottamazione-dei-ruoli-versamento-rateale-degli-importi-6/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241130
DTEND;VALUE=DATE:20241201
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T102000Z
LAST-MODIFIED:20241004T102000Z
UID:14326-1732924800-1733011199@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-aderito-al-regime-ioss-dichiarazione-vendite-a-distanza-di-beni-importati-e-versamento-della-relativa-imposta-15/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241130
DTEND;VALUE=DATE:20241201
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T102025Z
LAST-MODIFIED:20241004T102025Z
UID:14339-1732924800-1733011199@www.stcorporate.it
SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cessioni-di-beni-effettuate-dal-cessionario-nei-confronti-di-un-soggetto-terzo-per-il-tramite-del-proprio-cedente-relative-al-mese-precedente-emissione-delle-fatture-14/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241130
DTEND;VALUE=DATE:20241201
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T102118Z
LAST-MODIFIED:20241004T102118Z
UID:14363-1732924800-1733011199@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-domicilio-fiscale-sede-legale-o-sede-operativa-nel-territorio-del-comune-di-lampedusa-e-linosa-riduzione-dei-versamenti-versamento-rateale-degli-importi-12/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241130
DTEND;VALUE=DATE:20241201
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T102118Z
LAST-MODIFIED:20241004T102118Z
UID:14364-1732924800-1733011199@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-domicilio-fiscale-sede-legale-o-sede-operativa-nel-territorio-del-comune-di-lampedusa-e-linosa-riduzione-dei-versamenti-versamento-rateale-degli-importi-13/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20241130
DTEND;VALUE=DATE:20241201
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241004T102119Z
LAST-MODIFIED:20241004T102130Z
UID:14365-1732924800-1733011199@www.stcorporate.it
SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-domicilio-fiscale-sede-legale-o-sede-operativa-nel-territorio-del-comune-di-lampedusa-e-linosa-riduzione-dei-versamenti-versamento-rateale-degli-importi-14/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T105842Z
LAST-MODIFIED:20241122T105842Z
UID:14625-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2024.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconti-dimposta-versamento-seconda-o-unica-rata-di-acconto/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T105843Z
LAST-MODIFIED:20241122T105843Z
UID:14626-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconti-dimposta-versamento-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2023-2/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T105844Z
LAST-MODIFIED:20241122T105844Z
UID:14627-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2024.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irap-versamento-seconda-o-unica-rata-2/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T105844Z
LAST-MODIFIED:20241122T105849Z
UID:14628-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2024.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irap-versamento-seconda-o-unica-rata-soggetti-solari-2/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T105846Z
LAST-MODIFIED:20241122T105846Z
UID:14631-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-ires-versamento-seconda-o-unica-rata-soggetti-solari-5/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T105846Z
LAST-MODIFIED:20241122T105846Z
UID:14630-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-ires-versamento-seconda-o-unica-rata-soggetti-solari-4/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T105847Z
LAST-MODIFIED:20241122T105850Z
UID:14632-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-ires-versamento-seconda-o-unica-rata-soggetti-solari-6/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T105847Z
LAST-MODIFIED:20241122T105850Z
UID:14633-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-seconda-o-unica-rata-2/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T105957Z
LAST-MODIFIED:20241122T105958Z
UID:14677-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Artigiani – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS\, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro il 2.12.2024 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro l’1.7.2024 ovvero il 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro il 2.12.2024).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-versamento-dellintero-o-del-secondo-acconto-dei-contributi-inps-2/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110002Z
LAST-MODIFIED:20241122T110004Z
UID:14683-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Commercianti – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS\, calcolato sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro il 2.12.2024 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro l’1.7.2024 ovvero il 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro il 2.12.2024).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-versamento-dellintero-o-del-secondo-acconto-dei-contributi-inps-2/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110018Z
LAST-MODIFIED:20241122T110018Z
UID:14692-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre luglio-settembre - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre luglio 2024-settembre 2024. L’ammontare dell’imposta dovuta\, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse\, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.\nEntro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno\, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000 euro\, se non già versata in precedenza.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-di-bollo-sulle-fatture-elettroniche-trimestre-luglio-settembre-versamento-2/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110047Z
LAST-MODIFIED:20241122T110047Z
UID:14693-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 2.12.2024 (il 30.11.2024\, termine prorogato da parte dell’art. 7 del DL 113/2024\, cade di sabato) occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cade di sabato): \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-16-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2024-4/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110048Z
LAST-MODIFIED:20241122T110048Z
UID:14694-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 2.12.2024 (il 30.11.2024\, termine prorogato da parte dell’art. 7 del DL 113/2024\, cade di sabato) occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cade di sabato): \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-16-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2024-5/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110048Z
LAST-MODIFIED:20241122T110048Z
UID:14695-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2024
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2024\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 2.12.2024 (il 30.11.2024\, termine prorogato da parte dell’art. 7 del DL 113/2024\, cade di sabato) occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cade di sabato): \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-16-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2024-6/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110052Z
LAST-MODIFIED:20241122T110054Z
UID:14700-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Liquidazioni periodiche IVA - Dati del trimestre luglio-settembre - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili\, invece\, presentano più moduli\, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.\nSono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti: \nalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;\nall’effettuazione delle liquidazioni periodiche. \nTuttavia\, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.\nSono esonerati\, tra gli altri: \ni soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;\ni soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;\ngli enti che operano in regime ex L. 398/91;\ni produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/liquidazioni-periodiche-iva-dati-del-trimestre-luglio-settembre-trasmissione-allagenzia-delle-entrate-2/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110115Z
LAST-MODIFIED:20241122T110118Z
UID:14716-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Professionisti – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro il 2.12.2024 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro l’1.7.2024 ovvero il 31.7.2024 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro il 2.12.2024).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/professionisti-versamento-dellintero-o-del-secondo-acconto-dei-contributi-inps-2/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110129Z
LAST-MODIFIED:20241122T110129Z
UID:14722-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Rimanenze di magazzino - Adeguamento delle esistenze iniziali - Versamento della seconda rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (in pratica\, gli OIC adopter)\, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per versare la seconda rata delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva\, in relazione al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (per i soggetti “solari”\, il periodo d’imposta 2023).Operativamente\, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite: \nl’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;\nl’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. \nNel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi\, occorre provvedere al versamento: \ndell’IVA;\ndi un’imposta sostitutiva dell’IRPEF\, dell’IRES e dell’IRAP. \nIn relazione all’imposta sostitutiva\, la relativa aliquota è stabilita al 18%\, da applicare sulla differenza tra: \nil valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica\, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);\nil valore del bene eliminato. \nSe si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse\, il contribuente deve provvedere al pagamento dell’imposta sostitutiva del 18%\, da calcolare sull’intero valore iscritto.\nL’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023.\nLa prima rata delle imposte dovute doveva essere versata entro il 30.9.2024 (termine prorogato dall’art. 7 del DL 113/2024).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rimanenze-di-magazzino-adeguamento-delle-esistenze-iniziali-versamento-della-seconda-rata-soggetti-solari/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110218Z
LAST-MODIFIED:20241122T110218Z
UID:14739-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Cedolare secca sulle locazioni - Seconda o unica rata dovuta in acconto per il 2024 - Effettuazione della trattenuta dagli emolumenti corrisposti
DESCRIPTION:Termine per trattenere: \nla seconda o unica rata della cedolare secca sulle locazioni dovuta in acconto per il 2024 dai lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (modello 730/2024);\ndagli emolumenti corrisposti. \nSe gli emolumenti corrisposti sono incapienti\, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo\, applicando la prevista maggiorazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cedolare-secca-sulle-locazioni-seconda-o-unica-rata-dovuta-in-acconto-per-il-2024-effettuazione-della-trattenuta-dagli-emolumenti-corrisposti/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110221Z
LAST-MODIFIED:20241122T110221Z
UID:14745-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo novembre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.11.2024;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-novembre-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita-3/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
DTSTART;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTEND;TZID=Europe/Helsinki:20241202T000000
DTSTAMP:20260404T183904
CREATED:20241122T110222Z
LAST-MODIFIED:20241122T110224Z
UID:14746-1733097600-1733097600@www.stcorporate.it
SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo novembre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.11.2024;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-novembre-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita-4/
CATEGORIES:Scadenze
END:VEVENT
END:VCALENDAR