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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo luglio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo luglio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti
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SUMMARY:Imprese individuali - Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente
DESCRIPTION:relative al mese precedente – Emissione delle fatture
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico pu&ograve\, essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (il DL 215/2023 ha successivamente riaperto i termini per il versamento delle prime tre rate\, fissando la scadenza al 15.3.2024)\,\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rottamazione-dei-ruoli-versamento-rateale-degli-importi-4/
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico pu&ograve\, essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (il DL 215/2023 ha successivamente riaperto i termini per il versamento delle prime tre rate\, fissando la scadenza al 15.3.2024)\,\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%:  \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-con-maggiorazione-04-soggetti-solari-3/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non pi&ugrave\, di tre soggetti\,\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, &egrave\, comunque facoltativa.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-3/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRES per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-5/
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell&rsquo\,intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente\,\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL&rsquo\,adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro l’1.7.2024.
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell&rsquo\,intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente\,\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL&rsquo\,adempimento riguarda: \ni commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito\,\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro l’1.7.2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.\nLa proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a societ&agrave\,\, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR.
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DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/definizione-delle-liti-pendenti-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-24/
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/definizione-delle-liti-pendenti-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-25/
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