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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-ires-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2023-soggetti-solari-2/
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica\, entro il 30.11.2023\, del modello IRAP 2023: \nmediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\ncon la corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI ENC 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI ENC 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica\, entro il 30.11.2023\, del modello REDDITI ENC 2023: \nmediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\ncon la corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI PF 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI PF 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica\, entro il 30.11.2023\, del modello REDDITI PF 2023: \nmediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\ncon la corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI SC 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI SC 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI SC 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI SC 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello REDDITI SP 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
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SUMMARY:Regime contributivo agevolato - Presentazione domanda all'INPS
DESCRIPTION:Termine per presentare all’INPS\, in via telematica\, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2024 del regime contributivo agevolato\, in caso di nuova attività iniziata nel 2023.L’agevolazione: \nriguarda i soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario ex L. 190/2014;\nconsiste in una riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti. \nIn relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2023\, l’agevolazione si applicherà anche nel 2024: \nove permangano i requisiti;\nsalvo espressa rinuncia del beneficiario.
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SUMMARY:Modello REDDITI SP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI SP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI SP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Bonus acqua potabile 2023 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine finale per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato: \nle spese sostenute nel 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio\, mineralizzazione\, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare\, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti\, al fine di beneficiare del previsto credito d’imposta;\nmediante la compilazione dell’apposito modello. \nIl credito d’imposta\, per ciascun beneficiario\, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata\, in assenza di successiva rinuncia.
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SUMMARY:Bonus acqua potabile 2023 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine finale per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato: \nle spese sostenute nel 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio\, mineralizzazione\, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare\, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti\, al fine di beneficiare del previsto credito d’imposta;\nmediante la compilazione dell’apposito modello. \nIl credito d’imposta\, per ciascun beneficiario\, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata\, in assenza di successiva rinuncia.
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SUMMARY:Bonus acqua potabile 2023 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine finale per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato: \nle spese sostenute nel 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio\, mineralizzazione\, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare\, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti\, al fine di beneficiare del previsto credito d’imposta;\nmediante la compilazione dell’apposito modello. \nIl credito d’imposta\, per ciascun beneficiario\, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata\, in assenza di successiva rinuncia.
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SUMMARY:Modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM" 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello “Consolidato nazionale e mondiale CNM” 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello CNM 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM" 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica\, entro il 30.11.2023\, del modello CNM 2023: \nmediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\ncon la corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Conguaglio fiscale di fine anno
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione del conguaglio di fine anno 2023\, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi)\, tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti\, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti. In caso di incapienza delle retribuzioni\, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto: \ndi voler versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute;\novvero di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.
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SUMMARY:Sistema Tessera sanitaria - Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie - Cancellazione di singole spese
DESCRIPTION:Termine finale per richiedere\, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria\, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2023\, affinché non siano comunicate all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024 precompilati.L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
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SUMMARY:Tax credit musica - Spese sostenute nel 2023 - Presentazione delle istanze
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo\, per presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti nel 2023 per attività di sviluppo\, produzione\, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese: \niscritte al Registro delle imprese con codice ATECO 5920;\nesistenti da almeno un anno dalla richiesta di accesso alla misura;\nnel cui oggetto sociale è prevista la produzione\, in forma continuativa e strutturale\, di fonogrammi di cui all’art. 78 della L. 633/41 o di videogrammi musicali oppure la produzione e l’organizzazione di spettacoli dal vivo.
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SUMMARY:Emittenti televisive o radiofoniche locali - Contributo a fondo perduto per il 2024 - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine finale per presentare le domande per il contributo per il 2024 destinato alle emittenti locali (tv titolari di autorizzazioni\, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica\, emittenti a carattere comunitario) concesso sulla base di criteri relativi: \nal numero minimo di dipendenti e giornalisti e al sostegno all’occupazione;\nall’innovazione tecnologica;\nalla qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto.
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SUMMARY:Esportatori di materiali di imballaggio - Conai - Domanda di rimborso relativo al 2023 - Invio della domanda
DESCRIPTION:Termine per inviare al CONAI\, in via telematica\, la domanda di rimborso per singolo materiale\, in base alla procedura ordinaria ex post\, relativa al 2023.I soggetti che durante l’anno hanno acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li hanno successivamente esportati o ceduti in esenzione a clienti esportatori\, possono richiedere il rimborso del Contributo versato.
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SUMMARY:Esportatori di materiali di imballaggio - Conai - Nuovi plafond di esenzione per il 2024 - Invio della comunicazione
DESCRIPTION:Termine per inviare al CONAI\, in via telematica\, la comunicazione dei nuovi plafond per il 2024\, sulla base della procedura semplificata ex ante.I soggetti che esportano imballaggi o materiali di imballaggio possono richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI\, determinando “ex ante” la quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Tale plafond è stabilito sulla base delle risultanze del 2023.
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SUMMARY:Importatori ed esportatori  di imballaggi - Conai - Procedura di compensazione import/export
DESCRIPTION:Termine per i soggetti che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio\, per regolare contabimente con CONAI il saldo annuale del contributo ambientale dovuto risultante dalla differenza tra le operazioni\, distintamente per ciascun materiale di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo.In caso di saldo complessivo annuale a credito\, è necessario trasmettere l’apposito modulo Rimborso 6.10 inserendo: \nl’elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;\nla dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell’anno di riferimento.
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