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SUMMARY:Regime delle SIIQ o delle SIINQ - Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ\, a decorrere dal 2024.Il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e delle SIINQ (Società di Investimento Immobiliare Non Quotata in borsa) offre la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l’utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP (c.d. “gestione esente”).\nL’utile prodotto nell’ambito della gestione esente: \nviene assoggettato integralmente a tassazione\, all’atto della distribuzione;\nesclusivamente in capo ai soggetti partecipanti\, diversi dalle SIIQ e dalle SIINQ\, mediante l’applicazione di una ritenuta operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. \nAttualmente\, la predetta ritenuta è applicata in generale nella misura del 26%.\nAi fini delle imposte sui redditi\, l’esercizio dell’opzione per il regime speciale comporta le seguenti conseguenze: \nesenzione dall’IRES e dall’IRAP del reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e da quelle ad essa assimilate;\nassoggettamento ad imposizione dell’utile derivante dalla “gestione esente” direttamente in capo ai soci\, al momento della sua distribuzione;\napplicazione della disciplina ordinaria vigente in materia di imposizione diretta e di IRAP con riferimento al reddito ed al valore della produzione della gestione imponibile. \nL’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo\, in ciascun esercizio\, di distribuire ai soci almeno il 70% dell’utile netto derivante: \ndall’attività di locazione immobiliare;\ndal possesso delle partecipazioni in altre SIIQ o in SIINQ;\ndal possesso di quote di partecipazioni in fondi immobiliari “qualificati”. \nInoltre\, vi è l’obbligo di distribuire\, nei due esercizi successivi a quello di realizzo\, il 50% degli utili derivanti dalle plusvalenze nette che originano: \ndalla cessione di immobili destinati alla locazione;\ndalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ;\ndalla cessione di quote di fondi immobiliari. \nL’opzione per il regime fiscale speciale: \nè irrevocabile;\ncomporta l’assunzione della qualifica di società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) o società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ). \nQuest’ultima deve essere obbligatoriamente indicata\, anche nella forma abbreviata: \nnella denominazione sociale\,\nin tutti i documenti della società stessa.
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SUMMARY:Associazioni sportive - Opzione per il regime fiscale forfetario - Comunicare alla SIAE
DESCRIPTION:Termine\, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro\, per comunicare alla SIAE competente\, in ragione del domicilio fiscale dell’associazione\, l’opzione per il regime di cui alla L. 398/91\, a decorrere dal 2024.L’opzione\, validamente esercitata con comportamento concludente ai sensi dell’art.1 del DPR 442/97\, deve essere comunicata\, ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DPR 544/99\, alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) competente prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo\, con effetto dall’inizio di detto anno\, e all’Agenzia delle Entrate\, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DPR 442/97.\nLe associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno scelto di avvalersi del suddetto regime in quanto esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA\, devono effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate: \ncon le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi;\nutilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA (nello specifico\, barrando l’apposita casella del Quadro VO della dichiarazione IVA) da allegare alla dichiarazione dei redditi. \nL’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta per il 2024 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica o tramite PEC\, l’autocertificazione\, con effetto per il 2024\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione:  \nrelativa al 2024\, può avvenire entro il 31.1.2024\, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\nse avviene dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024\, ha effetto solo per il secondo semestre 2024. \nIl termine del 31.12.2023 non è perentorio\, ma è preferibile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2024 e di dover richiedere il rimborso.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/canone-rai-autocertificazione-sulla-non-applicazione-del-canone-in-bolletta-per-il-2024-presentazione-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Codice del Terzo settore - Adeguamento degli Statuti
DESCRIPTION:Termine entro il quale è possibile modificare gli Statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria\, al fine: \ndi adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);\noppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni\, derogabili mediante specifica clausola statutaria. \nLe deliberazioni finalizzate al recepimento statutario delle disposizioni inderogabili del DLgs. 117/2017 e di quelle derogabili mediante specifica clausola statutaria possono essere adottate: \ndall’assemblea a maggioranza di voti;\ncon la presenza di almeno la metà degli associati. \nIn seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 21 co. 1 c.c.) . Per contro\, l’adeguamento a norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà necessita dei quorum assembleari qualificati previsti per le modifiche statutarie dall’art. 21 co. 3 c.c.\nUn eventuale adeguamento statutario già intervenuto non consuma la facoltà di apportare\, fino al termine del 31.12.2023\, ulteriori modifiche allo statuto secondo il suddetto regime “alleggerito”\, sempre nel rispetto dei limiti indicati nella norma.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/codice-del-terzo-settore-adeguamento-degli-statuti/
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SUMMARY:Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Dati dei "country by country report" - Gruppi multinazionali
DESCRIPTION:Termine\, per le società controllanti di gruppi multinazionali residenti in Italia i cui ricavi consolidati eccedono i 750 milioni di euro e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite i soggetti incaricati\, i dati dei “country by country report”\, in relazione al periodo d’imposta 2022.Tali soggetti hanno l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita rendicontazione (c.d. “country by country report”) finalizzata a disvelare: \nla struttura di gruppo;\ni redditi prodotti (inclusi quelli derivanti da transazioni infragruppo);\nle imposte pagate e quelle di competenza;\ngli “indicatori di attività economica effettiva”.  \nTali documenti sono oggetto di scambio automatico di informazioni tra i vari Stati.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/comunicazione-allagenzia-delle-entrate-dati-dei-country-by-country-report-gruppi-multinazionali/
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SUMMARY:Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Rinnovo del parco veicolare - Prova del perfezionamento dell'investimento
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 16:00\, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel secondo periodo (3.10.2022 – 16.11.2022)\, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento\, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica\, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti.\nGli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare\, eliminando i veicoli più obsoleti.\nIl termine è stato così prorogato\, rispetto al termine dell’1.9.2023 originariamente previsto\, dal decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22.3.2023 n. 127.
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SUMMARY:Percipienti provvigioni di intermediazione - Applicazione della ritenuta d'acconto - Dichiarazione al committente
DESCRIPTION:Termine per spedire al committente\, preponente o mandante\, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC)\, la dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, il 4\,6% delle intere provvigioni):  \nse ci si avvale dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi;\na partire dall’anno successivo (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti). \nL’aliquota della ritenuta è pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Contributo all'Albo nazionale degli autotrasportatori - Quota 2024
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori al 31.12.2023\, per versare il contributo previsto per l’annualità 2024\, nella misura indicata nell’allegato alla Delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11.10.2023 n. 9.
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SUMMARY:Regime del "risparmio amministrato" - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per esercitare o revocare l’opzione per il regime del “risparmio amministrato” ai fini del capital gain\, in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. L’opzione o la revoca hanno effetto dal 2024.\nL’esercizio dell’opzione per i nuovi rapporti è eseguita mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione;\ne all’apertura del deposito o conto corrente. \nPer la redazione di tale comunicazione non sono previste particolari formalità (C.M. 24.6.98 n. 165/E\, § 3.3.2).\nPertanto\, è possibile integrare il contratto scritto di custodia\, amministrazione\, deposito o conto corrente con un’apposita indicazione dell’opzione in esame.\nPer quanto riguarda i rapporti già in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatta: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo di imposta. \nPer effetto dell’applicazione del regime del “risparmio amministrato”\, il contribuente non deve: \ninserire le plusvalenze e le minusvalenze nella propria dichiarazione annuale;\nliquidare e versare autonomamente l’imposta sostitutiva dovuta;\neffettuare gli adempimenti in tema di monitoraggio degli investimenti all’estero (compilazione del quadro RW del modello REDDITI). \nLa revoca del regime del “risparmio amministrato” ai fini del capital gain comporta l’obbligo per il contribuente di:  \ninserire i redditi diversi di natura finanziaria realizzati nella dichiarazione dei redditi;\nprovvedere autonomamente alla liquidazione e al versamento dell’eventuale imposta sostitutiva dovuta. \nLa revoca dell’esercizio dell’opzione avviene: \nmediante dichiarazione scritta comunicata all’intermediario;\nentro la scadenza di ciascun anno solare (31 dicembre). \nPertanto\, la revoca comporta la perdita dell’anonimato del contribuente\, salvo opzione per altri regimi sostitutivi (es. regime del “risparmio gestito”).
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SUMMARY:Erogazioni pubbliche - Pubblicazione delle informazioni relative alle somme ricevute nel 2022 - Applicazione delle sanzioni
DESCRIPTION:Termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2022.L’obbligo riguarda: \nsovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2022.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie – Opzione di cessione o sconto sul corrispettivo – Comunicazione di inutilizzabilità dei crediti d’imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i cessionari finali di crediti d’imposta derivanti da cessione del credito o sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL 34/2020\, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inutilizzabilità del credito per cause diverse dall’avvenuta scadenza dei termini di utilizzo in compensazione ex art. 121 co. 3 del DL 34/2020.Il soggetto tenuto all’invio della comunicazione è l’ultimo cessionario (o il fornitore nel caso non li abbia ulteriormente ceduti)\, il quale comunica all’Agenzia delle Entrate quali crediti non sono utilizzabili.\nIl presente termine si applica solo se la conoscenza dell’evento che ha determinato detta inutilizzabilità è avvenuta prima dell’1.12.2023.\nDall’1.12.2023\, la comunicazione deve invece essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità.\nI crediti sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate\, posto che il sequestro di tali crediti viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione\, eliminandoli dal cassetto fiscale.\nDevono\, invece\, essere comunicati i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/detrazioni-edilizie-opzione-di-cessione-o-sconto-sul-corrispettivo-comunicazione-di-inutilizzabilita-dei-crediti-dimposta/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo dicembre 2023 - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.12.2023;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-dicembre-2023-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo dicembre 2023 - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.12.2023;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Eredi - Modello REDDITI PF 2023 - Presentazione presso gli uffici postali - Data di decesso dall'1.3.2023 al 30.6.2023
DESCRIPTION:Presentazione\, da parte degli eredi delle persone decedute dall’1.3.2023 al 30.6.2023\, presso un ufficio postale\, del modello REDDITI PF 2023 cui era obbligato il defunto.I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa\, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto\, nel caso di presentazione presso gli uffici postali\, per le persone decedute tra l’1.3.2023 e il 30.6.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni slittano di sei mesi.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-redditi-pf-2023-presentazione-presso-gli-uffici-postali-data-di-decesso-dall1-3-2023-al-30-6-2023/
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SUMMARY:Eredi - Versamento delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all'anno 2022 - Data di decesso dall'1.3.2023 al 30.6.2023
DESCRIPTION:Versamento\, da parte degli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2023\, delle somme dovute a saldo dal defunto in relazione all’anno 2022.Ai sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa\, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Pertanto\, nel caso di persone decedute tra l’1.3.2023 e il 30.6.2023\, i termini di versamento slittano di sei mesi.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-versamento-delle-somme-dovute-a-saldo-dal-defunto-in-relazione-allanno-2022-data-di-decesso-dall1-3-2023-al-30-6-2023/
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale -  Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della sesta rata bimestrale dell’imposta di bollo\, da parte dei soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale\, diversi dagli intermediari finanziari di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72.I soggetti autorizzati ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale presentano\, entro il 31 gennaio di ciascun anno\, una dichiarazione all’Ufficio competente\, con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-di-bollo-virtuale-versamento-della-rata-bimestrale-9/
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della sesta rata bimestrale.I soggetti di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l’imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare\, entro il mese di febbraio di ciascun anno\, una dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della sesta rata bimestrale.I soggetti di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l’imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare\, entro il mese di febbraio di ciascun anno\, una dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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CATEGORIES:Intermediari finanziari,Scadenze
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della sesta rata bimestrale.I soggetti di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l’imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare\, entro il mese di febbraio di ciascun anno\, una dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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