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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-ires-regolarizzazione-del-versamento/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento alla dichiarazione dei 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento (integrale o della prima rata) degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nI versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione o in forma rateale\, in seguito alla comunicazione d’ufficio degli importi.\nPer i contribuenti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, sono rinviati di tre mesi i termini relativi alla rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 9 del DL 61/2023).\nPertanto\, per tali soggetti il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31.10.2023 al 31.1.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rottamazione-dei-ruoli-versamento-degli-importi/
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento (integrale o della prima rata) degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nI versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione o in forma rateale\, in seguito alla comunicazione d’ufficio degli importi.\nPer i contribuenti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, sono rinviati di tre mesi i termini relativi alla rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 9 del DL 61/2023).\nPertanto\, per tali soggetti il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31.10.2023 al 31.1.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-soggetti-senza-partita-iva/
CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-soggetti-senza-partita-iva-4/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-soggetti-senza-partita-iva-3/
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SUMMARY:Violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 - Definizione
DESCRIPTION:Termine per versare la prima rata o l’intero importo dovuto al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite: \nil versamento degli importi\, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta\, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo\, con versamento della seconda rata entro il 31.3.2024;\nla rimozione delle irregolarità o delle omissioni\, da effettuare entro il 31.3.2024. \nSono sanabili: \nle irregolarità\, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale\, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi\, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite\, di conseguenza\, le violazioni in tema di dichiarazione infedele\, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione;\ncommesse fino al 31.10.2022. \nDalla regolarizzazione sono escluse: \nle violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);\nle violazioni in tema di quadro RW. \nTale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione\, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente\, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.
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SUMMARY:Violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 - Definizione
DESCRIPTION:Termine per versare la prima rata o l’intero importo dovuto al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite: \nil versamento degli importi\, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta\, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo\, con versamento della seconda rata entro il 31.3.2024;\nla rimozione delle irregolarità o delle omissioni\, da effettuare entro il 31.3.2024. \nSono sanabili: \nle irregolarità\, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale\, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi\, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite\, di conseguenza\, le violazioni in tema di dichiarazione infedele\, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione;\ncommesse fino al 31.10.2022. \nDalla regolarizzazione sono escluse: \nle violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);\nle violazioni in tema di quadro RW. \nTale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione\, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente\, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.
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SUMMARY:Violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 - Definizione
DESCRIPTION:Termine per versare la prima rata o l’intero importo dovuto al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite: \nil versamento degli importi\, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta\, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo\, con versamento della seconda rata entro il 31.3.2024;\nla rimozione delle irregolarità o delle omissioni\, da effettuare entro il 31.3.2024. \nSono sanabili: \nle irregolarità\, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale\, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi\, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite\, di conseguenza\, le violazioni in tema di dichiarazione infedele\, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione;\ncommesse fino al 31.10.2022. \nDalla regolarizzazione sono escluse: \nle violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);\nle violazioni in tema di quadro RW. \nTale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione\, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente\, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.
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SUMMARY:Artigiani – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quinta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro.\nSi applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata (che è avvenuto entro il 30.9.2023).\nCon riferimento al calendario delle rate da versare: \nil termine per il versamento della terza rata scade il 20.12.2023;\nle rate successive alla terza possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese\, a partire da gennaio 2024;\nper il mese di dicembre di ciascun anno\, il termine di versamento della rata scade il giorno 20 del mese.
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SUMMARY:Commercianti – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quinta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o il 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro.\nSi applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata (che è avvenuto entro il 30.9.2023).\nCon riferimento al calendario delle rate da versare: \nil termine per il versamento della terza rata scade il 20.12.2023;\nle rate successive alla terza possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese\, a partire da gennaio 2024;\nper il mese di dicembre di ciascun anno\, il termine di versamento della rata scade il giorno 20 del mese.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello 770 - Infedele presentazione e versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare: \nl’infedele presentazione del modello 770/2022;\nl’omessa effettuazione delle ritenute\, o l’omessa applicazione delle imposte sostitutive\, sui redditi corrisposti (o maturati) nel 2022;\nl’omesso\, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate\, o delle imposte sostitutive applicate\, nel 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnel 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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SUMMARY:Modello 770 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica del modello 770/2023.Il Modello 770 è la dichiarazione utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate: \ni dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente;\ni relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;\nil riepilogo dei crediti\, nonché gli altri dati richiesti.
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SUMMARY:Modello 770 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica del modello 770/2023.Il Modello 770 è la dichiarazione utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate: \ni dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente;\ni relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;\nil riepilogo dei crediti\, nonché gli altri dati richiesti.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello 770 - Infedele presentazione e versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare: \nl’infedele presentazione del modello 770/2022;\nl’omessa effettuazione delle ritenute\, o l’omessa applicazione delle imposte sostitutive\, sui redditi corrisposti (o maturati) nel 2022;\nl’omesso\, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate\, o delle imposte sostitutive applicate\, nel 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnel 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Professionisti – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quinta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la quinta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o il 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%. \nLe aliquote da applicare sono pari al: \n26\,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);\n24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati).
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SUMMARY:Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale - Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione - III trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR\, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre luglio-settembre 2023.L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre)\, se di ammontare superiore a 2.582\,28 euro\, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: \naliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media\, maggiorata del 10%\, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;\noperazioni non imponibili:  effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8\, 8-bis e 9 del DPR 633/72\, nonchè di operazioni assimilate e intracomunitarie\, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;\nbeni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;\nsoggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;\noperazioni non soggette: effettuazione\, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato\, delle seguenti operazioni\, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA\, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali\, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72\, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72\, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. \nIn alternativa alla richiesta di rimborso\, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-diritto-al-rimborso-iva-infrannuale-richiesta-di-rimborso-o-di-utilizzo-in-compensazione-iii-trimestre-2023/
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SUMMARY:Certificazione Unica - Redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata - Trasmissione
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite intermediario\, le “Certificazioni Uniche 2023”\, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.Si tratta\, ad esempio\, delle certificazioni riguardanti:  \ni redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni\, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” o ai “contribuenti forfetari”;\nle provvigioni;\ni corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;\ni redditi esenti. \nIl termine ordinario per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2023 è stabilito al 16.3.2023: la trasmissione entro il 31.10.2023 delle suddette CU 2023 avviene senza applicazione di sanzioni.
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento della quarta rata trimestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento della quarta rata trimestrale del canone RAI relativo al 2023\, mediante il modello F24\, nei casi in cui:  \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.
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