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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.\nL’acconto dell’addizionale comunale è: \npari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;\ntrattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo. \nIl saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di maggio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di maggio\, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso dell’anno 2024\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione. \nL’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi.
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda\, terza o quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.8.2024)\, della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l’1.7.2024) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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SUMMARY:IVA - Mese di maggio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio\, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024.
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SUMMARY:Lavoratori agricoli autonomi - Versamento della seconda rata dei contributi previdenziali INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale i lavoratori iscritti alla Gestione speciale coltivatori diretti\, mezzadri e coloni devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l’anno in corso.L’importo da versare è composto da: \ncontributo IVS\, determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla L. 233/90\, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda\, e al risultato ottenuto occorre applicare l’aliquota di finanziamento del 24%;\ncontributo addizionale per ogni giornata di iscrizione;\ncontributo di maternità;\ncontributo INAIL.
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti\, la cui scadenza era il 17.6.2024\, relativi: \nal conguaglio dell’imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per il 2023;\nalla prima rata dell’IMU dovuta per il 2024\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2023. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:IMU - Omessi\, insufficienti o tardivi versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2024\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (in quanto il termine ordinario del 16.6.2024 cade di domenica) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;\nla seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2024\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2024. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:IMU - Omessi\, insufficienti o tardivi versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2024\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (in quanto il termine ordinario del 16.6.2024 cade di domenica) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;\nla seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2024\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2024. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:IMU - Omessi\, insufficienti o tardivi versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2024\, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2024\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 17.6.2024 (in quanto il termine ordinario del 16.6.2024 cade di domenica) sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2023;\nla seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2024\, a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2024. \nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda\, terza o quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.8.2024)\, della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l’1.7.2024) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento seconda\, terza o quarta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.8.2024)\, della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024) o della quarta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l’1.7.2024) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-12/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2023 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2023\, risultante dalla dichiarazione IVA 2024.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla settima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 18.3.2024;\nla quarta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%). \nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-versamento-rateale-2/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.7.2024;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2023 ed eventuale primo acconto per l’anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il 16.12.2024.
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SUMMARY:Modello 730/2024 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, per effettuare\, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.7.2024 al 31.8.2024\, per:  \nconsegnare al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024\, direttamente o tramite intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.\nLa scadenza ordinaria del 15.9.2024\, cadendo di domenica\, slitta a lunedì 16.9.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2024-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-6/
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della quarta rata bimestrale.I soggetti di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l’imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare\, entro il mese di febbraio di ciascun anno\, una dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo agosto - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.8.2024;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-agosto-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita-3/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo agosto - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.8.2024;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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