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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022\,\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Imprese individuali - Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese individuali\, per il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unit&agrave\, locali\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.Relativamente alle imprese individuali\, le misure sono le seguenti: \n100 euro (unit&agrave\, locale 20 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese\,\n44 euro (unit&agrave\, locale 8\,80 euro) per le imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (piccoli imprenditori\, artigiani\, coltivatori diretti\, imprenditori agricoli). \nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone).\nIl termine ordinario scadrebbe il 30.6.2024 ma\, cadendo di domenica\, slitta all’1.7.2024.
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SUMMARY:Imposta immobiliare sulle piattaforme marine - Presentazione della dichiarazione relativa al 2023
DESCRIPTION:Termine di presentazione della dichiarazione: \ndell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)\,\nrelativa all’anno 2023. \nL’ente destinatario della dichiarazione &egrave\, il Comune nelle cui acque di competenza amministrativa si trovano le piattaforme marine o i terminali di rigassificazione\, cos&igrave\, come individuati dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 38 co. 4 del DL 124/2019\, attualmente il DM 28.4.2022 (art. 6 del DM 29.7.2022).
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della terza rata bimestrale dell’imposta di bollo. I soggetti di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l’imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare\, entro il mese di febbraio di ciascun anno\, una dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre &egrave\, versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della terza rata bimestrale dell’imposta di bollo. I soggetti di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l’imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare\, entro il mese di febbraio di ciascun anno\, una dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre &egrave\, versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della terza rata bimestrale dell’imposta di bollo. I soggetti di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l’imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare\, entro il mese di febbraio di ciascun anno\, una dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre &egrave\, versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della terza rata bimestrale dell’imposta di bollo\, da parte dei soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale\, diversi dagli intermediari finanziari di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72.I soggetti autorizzati ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale presentano\, entro il 31 gennaio di ciascun anno\, una dichiarazione all’Ufficio competente\, con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre &egrave\, versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Eredi - Modello REDDITI PF 2024 - Presentazione presso gli uffici postali - Data di decesso dall'1.1.2023 al 29.2.2024
DESCRIPTION:Termine\, per gli eredi di persone decedute nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 29.2.2024\, per presentare: \nil modello REDDITI PF 2024 cui era obbligato il defunto\,\nin forma cartacea presso un ufficio postale. \nI termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalit&agrave\, di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione tramite uffici postali\, per le persone decedute tra l’1.1.2023 e il 29.2.2024\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-redditi-pf-2024-presentazione-presso-gli-uffici-postali-data-di-decesso-dall1-1-2023-al-29-2-2024/
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SUMMARY:Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2023 al 29.2.2024
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che presentano il modello REDDITI PF 2024 relativo al 2023 presso gli uffici postali\, per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius\, se deceduto entro il 29.2.2024:  \nl’infedele presentazione della dichiarazione 2023 relativa al 2022\,\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2023. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2022\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo\,\nnelle annualit&agrave\, antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni\,\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-dichiarazioni-infedeli-e-versamenti-regolarizzazione-data-di-decesso-dall1-1-2023-al-29-2-2024/
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unit&agrave\, locali\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese\, diverse dalle imprese individuali\, gli importi variano in relazione all&rsquo\,aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023 (unit&agrave\, locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).\nPer i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese\, il diritto &egrave\, dovuto secondo quanto di seguito riportato: \nsociet&agrave\, semplici non agricole: 100 euro (unit&agrave\, locale 20 euro)\,\nsociet&agrave\, semplici agricole: 50 euro (unit&agrave\, locale 10 euro)\,\nsociet&agrave\, tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unit&agrave\, locale 20 euro). \nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone).\nIl termine ordinario scadrebbe il 30.6.2024 ma\, cadendo di domenica\, slitta all’1.7.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/diritto-annuale-camere-di-commercio-pagamento/
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unit&agrave\, locali\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato\, o che avrebbero dovuto approvare\, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nRelativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese\, diverse dalle imprese individuali\, gli importi variano in relazione all&rsquo\,aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023 (unit&agrave\, locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).\nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone).\nIl termine ordinario scadrebbe il 30.6.2024 ma\, cadendo di domenica\, slitta all’1.7.2024.
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SUMMARY:Soggetti che svolgono servizi digitali - Web tax - Presentazione dichiarazione
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che svolgono servizi digitali e che superano le previste soglie di ricavi\, per la presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili\, relativa al 2023.Per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un’apposita societ&agrave\, del gruppo.\nSono tenuti al versamento dell’imposta e alla presentazione della relativa dichiarazione le imprese che\, da sole o a livello di gruppo\, hanno realizzato nel corso del 2023\, congiuntamente: \nun ammontare complessivo di ricavi\, ovunque realizzati\, almeno pari a 750 milioni di euro\,\nun ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a 5\,5 milioni di euro. \nLa circ. Agenzia delle Entrate 23.3.2021 n. 3 (&sect\, 2.2) ha chiarito che per individuare i ricavi della prima soglia si utilizza il criterio di competenza\, mentre si applica un principio di cassa per i ricavi “percepiti” della seconda soglia.\nPer l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari &egrave\, previsto che sia nominata un’apposita societ&agrave\, del gruppo.
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SUMMARY:Scambio di informazioni a fini fiscali - Dati dei conti finanziari 2023 - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate: \ndei dati dei conti finanziari intrattenuti nel 2023 e dei rispettivi titolari\, in attuazione della disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali\,\ntramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, anche avvalendosi di fornitori terzi di servizi. \nL’Agenzia delle Entrate trasmette i dati alle Amministrazioni degli altri Stati entro il 30.9.2024.
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SUMMARY:Scambio di informazioni a fini fiscali - Dati dei conti finanziari 2023 - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate: \ndei dati dei conti finanziari intrattenuti nel 2023 e dei rispettivi titolari\, in attuazione della disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali\,\ntramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, anche avvalendosi di fornitori terzi di servizi. \nL’Agenzia delle Entrate trasmette i dati alle Amministrazioni degli altri Stati entro il 30.9.2024.
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SUMMARY:Rimanenze di magazzino - Adeguamento delle esistenze iniziali - Versamento della prima rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per gli esercenti attivit&agrave\, d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (in pratica\, gli OIC adopter)\, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per versare la prima rata delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva\, in relazione al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (per i soggetti “solari”\, il periodo d’imposta 2023).Operativamente\, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino pu&ograve\, avvenire tramite: \nl’eliminazione delle esistenze iniziali di quantit&agrave\, o valori superiori a quelli effettivi\,\nl’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. \nNel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantit&agrave\, o di valori superiori a quelli effettivi\, occorre provvedere al versamento: \ndell’IVA\,\ndi un’imposta sostitutiva dell’IRPEF\, dell’IRES e dell’IRAP. \nIn relazione all’imposta sostitutiva\, la relativa aliquota &egrave\, stabilita al 18%\, da applicare sulla differenza tra: \nil valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica\, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato)\,\nil valore del bene eliminato. \nSe si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse\, il contribuente deve provvedere al pagamento dell’imposta sostitutiva del 18%\, da calcolare sull’intero valore iscritto.\nL&rsquo\,adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&rsquo\,imposta 2023.\nLa seconda rata delle imposte dovute deve essere versata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024\, ossia entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024\, cadendo di sabato\, slitta al successivo luned&igrave\, 2.12.2024).
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell&rsquo\,intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente\,\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso.
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SUMMARY:Locazioni brevi 2023 - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle locazioni brevi del 2023\, inserendo anche i dati catastali degli immobili.Si comunicano i dati relativi: \nai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite\,\nai contratti di sublocazione breve conclusi per il loro tramite\,\nai contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi ed aventi le caratteristiche delle locazioni brevi\, stipulati per il loro tramite. \nPer &ldquo\,intermediari&rdquo\,\, ai fini della citata disciplina\, si intendono: \ncoloro che esercitano attivit&agrave\, di intermediazione immobiliare\,\ncoloro che gestiscono portali telematici\, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unit&agrave\, immobiliari da locare.
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SUMMARY:Imprese che redigono il bilancio abbreviato o non redigono la Nota integrativa - Erogazioni pubbliche - Pubblicazione delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa\, per pubblicare sul proprio sito\, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza\, le informazioni relative: \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2023\,\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nPer le imprese che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio\, il termine entro il quale provvedere all’adempimento &egrave\, quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
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SUMMARY:Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non pi&ugrave\, di tre soggetti\,\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nIl versamento &egrave\, previsto per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che versano il saldo delle somme dovute con riferimento al modello REDDITI 2024 entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica).\nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, &egrave\, comunque facoltativa.
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell&rsquo\,intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente\,\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL&rsquo\,adempimento riguarda: \ni commercianti\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito\,\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo).
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell&rsquo\,intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente\,\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL&rsquo\,adempimento riguarda gli artigiani\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2023 - Versamento - Maggiorazione
DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2023\, risultante dalla dichiarazione IVA 2024\, con la maggiorazione dello 0\,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (maggiorazione quindi pari all’1\,6%).Il versamento del saldo IVA non &egrave\, dovuto se l’importo a debito non &egrave\, superiore a 10\,33 euro. Dunque\, considerando gli arrotondamenti all’unit&agrave\, di euro previsti in dichiarazione annuale\, l’importo minimo da versare &egrave\, pari a 11\,00 euro.\nIl versamento pu&ograve\, essere effettuato: \nin un’unica soluzione\,\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 7. \nIl pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata\, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.\nIl versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 1.7.2024.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro l’1.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024\, &egrave\, stato prorogato al 31.7.2024\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nesercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA)\,\ndichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro.
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