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SUMMARY:Tobin tax - Versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa:\nai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;\nai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;\nalle “operazioni ad alta frequenza”\, \neffettuati nel mese precedente.\nI notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”\, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato\, su opzione\, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.\nLe caratteristiche di questo regime sono: \nl’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;\nla tassazione\, sulla base del principio della maturazione\, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;\nl’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente\, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;\nla determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario\, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale\, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);\nil riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale. \nIl contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;\novvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta\, per i rapporti in essere. \nL’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali\, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale\, indipendentemente dalla loro percezione\, ed è pari al 26%.\nIl versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore: \nentro il 16 febbraio dell’anno successivo;\nentro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. \nL’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini\, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari\, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”\, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato\, su opzione\, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.\nLe caratteristiche di questo regime sono: \nl’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;\nla tassazione\, sulla base del principio della maturazione\, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;\nl’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente\, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;\nla determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario\, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale\, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);\nil riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale. \nIl contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;\novvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta\, per i rapporti in essere. \nL’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali\, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale\, indipendentemente dalla loro percezione\, ed è pari al 26%.\nIl versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore: \nentro il 16 febbraio dell’anno successivo;\nentro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. \nL’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini\, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari\, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%. \nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni. \nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%. \nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni. \nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
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SUMMARY:Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per corrieri espressi\, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l’IVA all’importazione\, per validare la dichiarazione precompilata\, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente: \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia\, per le quali non è applicato il regime speciale “IOSS”;\npresentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati\, tenuta al pagamento dell’IVA;\nsulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. \nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.
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SUMMARY:Scontrini e ricevute fiscali - Annotazione sul registro dei corrispettivi
DESCRIPTION:Termine per l’annotazione riepilogativa mensile\, sul registro dei corrispettivi\, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.Possono applicare l’agevolazione\, prevista dall’art. 6 co. 4 del DPR 695/96\, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
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SUMMARY:Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di maggio\, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità: \nne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata;\npossono fare riferimento\, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente\, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. \nPer coloro che iniziano l’attività\, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.
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SUMMARY:Persone fisiche in regime forfetario - IVA - Versamento relativo alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell’imposta\, effettuate nel mese di giugno.I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e\, conseguentemente\, sono tenuti a: \nassolvere l’imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d’imposta\, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;\nversare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. \nNello specifico\, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l’IVA per le seguenti tipologie di operazioni: \nper le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nper gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che\, nell’anno precedente\, hanno superato la soglia di 10.000\,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell’anno in corso\, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia;\nper le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell’imposta (es. acquisti in reverse charge – circ. 14/2015\, § 7).
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SUMMARY:Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare l’ammontare complessivo\, distinto per aliquota\, delle operazioni fatturate nel mese precedente: \nnei registri previsti ai fini IVA;\novvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato). \nIl prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-fatturate-nel-mese-precedente-annotazione-nei-registri-o-nel-prospetto-riepilogativo/
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SUMMARY:Operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia\, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: \ndei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;\nin relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. \nLa comunicazione non riguarda: \nle operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;\ngli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72\, qualora siano di importo non superiore a 5.000\,00 euro per singola operazione.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative: \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente. \nEntro il termine di emissione delle fatture devono essere trasmessi\, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio\, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia\, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.
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SUMMARY:Fatture di acquisto intracomunitarie - Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite
DESCRIPTION:Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l’ordine della numerazione\, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
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SUMMARY:Fatture di importo inferiore a 300\,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente\, di importo inferiore a 300\,00 euro.Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: \ni numeri delle fatture cui si riferisce;\nl’imponibile complessivo;\nl’IVA distinta per aliquota.
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SUMMARY:Fatture relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione
DESCRIPTION:Termine per annotare nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, emesse nel mese precedente\, con riferimento al medesimo mese.
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SUMMARY:Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta\, effettuate nel mese di giugno.Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: \nprestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nacquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;\nacquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare\, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”\, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: \nnel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;\nnel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;\nnel quarto foglio (quadro B)\, suddiviso in cinque sezioni\, devono essere indicati\, fra l’altro\, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto\, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.
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SUMMARY:Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di aprile 2023 - Emissione
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di giugno 2023 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione)\, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di aprile 2023.
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SUMMARY:Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione
DESCRIPTION:I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi\, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale\, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
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SUMMARY:Contribuenti "supersemplificati" -  Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo
DESCRIPTION:Termine per annotare\, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”\, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: \nnel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;\nnel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;\nnel quarto foglio (quadro B)\, suddiviso in cinque sezioni\, devono essere indicati\, fra l’altro\, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto\, il volume d’affari e i beni ammortizzabili.
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CATEGORIES:Associazioni e società sportive dilettantistiche,Scadenze
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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.\nSulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa\, soggette a tassazione separata\, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.
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SUMMARY:Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
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SUMMARY:Provvigioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, agenzia\, mediazione\, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.Di regola\, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).\nLa relativa base imponibile è diversa a seconda che\, nell’esercizio della propria attività\, l’agente\, mediatore\, ecc.: \nnon si avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, l’11\,5% delle intere provvigioni);\nsi avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, il 4\,6% delle intere provvigioni). \nL’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4\,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
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SUMMARY:Ragionieri – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quarta rata dei contributi minimi.La contribuzione minima\, il cui importo varia in funzione dello status dell’iscritto\, è composta da: \ncontributo soggettivo;\ncontributo soggettivo supplementare;\ncontributo integrativo;\ncontributo di maternità.
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SUMMARY:Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25\,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite\, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.\nL’aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del: \n10% per i premi delle lotterie\, tombole\, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza;\n20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi\, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;\n25% in ogni altro caso.
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SUMMARY:Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale\, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.\nLa nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa\, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.\nInoltre\, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.\nI sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: \ndel 26% sugli interessi ed altri proventi;\ndel 26%\, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;\ndel 26% sugli altri redditi di capitale. \nCon riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: \nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie\, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi\, premi ed altri frutti\, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;\nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi\, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati\, ancorché non corrisposti.
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SUMMARY:IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di giugno e versamento dell’IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente\, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili\, e quello dell’imposta\, risultante dalle annotazioni eseguite\, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati\, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.
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SUMMARY:Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro
DESCRIPTION:Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro\, nell’ordine della loro numerazione\, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente\, con riferimento a tale mese.
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SUMMARY:Esperti contabili – Versamento contributi minimi
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono effettuare il versamento della quarta rata dei contributi minimi.La contribuzione minima\, il cui importo varia in funzione dello status dell’iscritto\, è composta da: \ncontributo soggettivo;\ncontributo soggettivo supplementare;\ncontributo integrativo;\ncontributo di maternità.
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