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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2023 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo febbraio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.2.2025;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Compensazione IVA orizzontale - Presentazione della dichiarazione IVA 2025
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IVA 2025 qualora s’intenda effettuare la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000\,00 euro\, a partire dal 17.3.2025\, fermo restando: \nl’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato;\noppure della sottoscrizione effettuata dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti. \nResta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa)\, se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso\, ai fini della compensazione “orizzontale”\, è ininfluente anche la data di presentazione del modello.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/compensazione-iva-orizzontale-presentazione-della-dichiarazione-iva-2025/
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative:  \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente.
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SUMMARY:Certificazione Unica 2025 - Consegna ai sostituiti
DESCRIPTION:Termine per consegnare ai sostituiti le “Certificazioni Uniche 2025”\, relative al 2024.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione - Comunicazione dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l’installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). \nLa disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione - Comunicazione dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l’installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). \nLa disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione - Comunicazione dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l’installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). \nLa disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione - Comunicazione dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nrecupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;\ninterventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2022);\nacquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bis co. 3 del TUIR;\nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);\ninstallazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l’installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). \nLa disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.
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DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nrecupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;\ninterventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2022);\nacquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bis co. 3 del TUIR;\nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);\ninstallazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l’installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). \nLa disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.
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SUMMARY:Spese veterinarie sostenute nel 2024 - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica\, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel corso del 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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SUMMARY:Redditi corrisposti nel 2024 per i quali non è previsto un apposito modello - Consegna della certificazione ai sostituiti
DESCRIPTION:Termine entro il quale consegnare ai sostituiti le altre Certificazioni relative al 2024\, per le quali non è previsto un apposito modello\, attestanti:  \nl’ammontare delle somme e dei valori corrisposti\, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;\nle ritenute operate.
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SUMMARY:Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2023 non superiori a 170.000 euro - Versamento seconda rata di acconto - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro\, per effettuare il versamento: \nin forma rateale;\ndella seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi\, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. \nIl versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il 16.1.2025.\nSulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21 maggio 2009).
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2024 - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2024\, risultante dalla dichiarazione IVA 2025.Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l’importo a debito non è superiore a 10\,33 euro. Dunque\, considerando gli arrotondamenti all’unità di euro previsti in dichiarazione annuale\, l’importo minimo da versare è pari a 11\,00 euro.\nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato: \nin un’unica soluzione;\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 10. \nIl pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata\, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
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SUMMARY:Certificazione Unica 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite intermediario\, le “Certificazioni Uniche 2025”\, relative al 2024. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770)\, ossia entro il 31.10.2025.
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SUMMARY:Contributi di previdenza complementare relativi al 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:  \ndei dati relativi al 2024 dei contributi di previdenza complementare\, versati senza il tramite del sostituto d’imposta;\nin relazione a tutti i soggetti del rapporto.
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SUMMARY:Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS - Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine\, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS\, per la comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per la comunicazione\, da parte delle fondazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela\, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico\, storico e paesaggistico o lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica\, all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine\, per le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica\, per la comunicazione all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per la comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Erogazioni liberali ricevute o rimborsate nel 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per la comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, in via facoltativa\, dei dati delle:  \nerogazioni liberali in denaro ricevute nel 2024 da persone fisiche ed effettuate tramite banca\, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”\, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;\nerogazioni liberali restituite nel 2024\, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. \nLa comunicazione è obbligatoria: \ncon riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori\, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;\nse dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere\, risultano ricavi\, rendite\, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
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SUMMARY:Imprese di pompe funebri e attività connesse - Spese sostenute nel 2024\, in relazione a ciascun decesso - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria\, direttamente o tramite gli intermediari abilitati\, dei dati:  \ndelle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nel 2024\, con riferimento a ciascun decesso;\ndel soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
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SUMMARY:Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - Dati 2024 - Comunicazione all'Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per trasmettere la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate\, ai fini della dichiarazione precompilata\, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2024 dal condominio e imputate ai singoli condomini\, con riferimento: \nagli interventi di recupero del patrimonio edilizio\, di riqualificazione energetica e antisismici\, di rimozione delle barriere architettoniche\, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici\, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;\nall’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici\, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. \nSe\, invece\, anche per un solo intervento\, almeno un condòmino ha deciso di fruire della detrazione utilizzandola direttamente in dichiarazione dei redditi\, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni\, compresi quelli per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
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