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SUMMARY:Tobin tax - Versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari nè di notai\, dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa:\nai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;\nai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;\nalle “operazioni ad alta frequenza”\, \neffettuati nel mese precedente.\nL’imposta sulle transazioni finanziarie è dovuta dall’acquirente (il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà)\, ma è ordinariamente versata dalle banche\, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento\, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni\, ivi compresi gli intermediari non residenti.\nQualora nell’operazione non intervengano i suddetti soggetti\, l’imposta è versata dal contribuente.
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SUMMARY:Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui\, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: \nall’imposta sugli intrattenimenti\, determinata su un importo forfetario;\nnonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti. 
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SUMMARY:Infermieri – Imposta sostitutiva sugli straordinari – Versamento
DESCRIPTION:Termine entro il quale il datore di lavoro (sostituto d’imposta) può effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali (comunale e regionale) del 5% per i compensi per lavoro straordinario erogati nel mese precedente agli infermieri.L’imposta sostitutiva riguarda: \ngli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale;\ni compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021\, stipulato il 2.11.2022.
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SUMMARY:Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: \ndell’imposta sugli intrattenimenti;\ndell’IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. \nIl particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: \napplicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;\nforfetizzazione della detrazione;\nesonero dagli adempimenti contabili\, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;\nversamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. 
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SUMMARY:Cedolare secca sulle locazioni - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari  di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno\, della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate\, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica\, in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal mese di scadenza. \nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. \nGli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0\,33% mensile).
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SUMMARY:IVAFE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno
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SUMMARY:IVIE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno
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SUMMARY:Commercianti che beneficiano della proroga – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda i commercianti che hanno beneficiato della proroga ex art. 6 del DL 89/2026\, vale a dire i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato così prorogato dall’art. 6 del DL 89/2026.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato così prorogato dall’art. 6 del DL 89/2026.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato così prorogato dall’art. 6 del DL 89/2026.\nLa proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società\, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato così prorogato dall’art. 6 del DL 89/2026.\nLa proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società\, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,8%\, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro\, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nIl termine ordinario del 30.6.2026 è stato così prorogato dall’art. 6 del DL 89/2026.\nLa proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società\, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR.
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SUMMARY:Agevolazioni fiscali a favore di associazioni a carattere storico\, artistico e culturale\, legate alle comunità locali - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine iniziale\, per le associazioni senza scopo di lucro a carattere storico\, artistico e culturale\, legate alle comunità locali\, per presentare all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall’IRES\, esclusione dalla qualifica di sostituti d’imposta)\, con riferimento al periodo d’imposta 2025.Il termine finale scade il 20.9.2025.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni giugno 2026
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di giugno 2026.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni II trimestre 2026
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al II trimestre (aprile-giugno) 2026.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
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SUMMARY:Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trimestre aprile-giugno - Trasmissione dei dati delle verifiche periodiche
DESCRIPTION:Trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate\, da parte dei fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verificazione periodica abilitati\, direttamente o tramite intermediario abilitato: \ndei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali;\neffettuate nel trimestre aprile-giugno.
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di giugno - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 2 milioni di euro (la precedente soglia\, pari a 350.000 euro\, è stata innalzata a 2 milioni di euro dalla determinazione Agenzia delle Dogane 3.2.2026 n. 84415);\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile\, maggio e giugno.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 2 milioni di euro (la precedente soglia\, pari a 350.000 euro\, è stata innalzata a 2 milioni di euro dalla determinazione Agenzia delle Dogane 3.2.2026 n. 84415);\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-giugno-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale-4/
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Trimestre aprile-giugno - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 2 milioni di euro (la precedente soglia\, pari a 350.000 euro\, è stata innalzata a 2 milioni di euro dalla determinazione Agenzia delle Dogane 3.2.2026 n. 84415);\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2026 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà della dichiarazione IVA relativa al 2025\, il cui termine è scaduto il 30.4.2026.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare la dichiarazione IVA 2026 integrativa espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali (si segnala che dall’1.1.2026 il tasso di interesse legale è pari al 1\,6% per effetto del DM 10.12.2025);\nravvedere le violazioni da tardivo versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2026 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IVA 2026 relativa al 2025\, il cui termine è scaduto il 30.4.2026.La regolarizzazione deve avvenire mediante: \nla trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\nla corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nÈ infatti possibile inviare validamente la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine (artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98)\, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo e ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.\nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Approvazione del bilancio - Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo è fissato al 29.6.2026).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-approvazione-del-bilancio-deposito-del-bilancio-e-degli-allegati-presso-il-registro-delle-imprese-2/
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Approvazione del bilancio - Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per registrare il verbale di approvazione del bilancio\, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo è fissato al 29.6.2026).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-approvazione-del-bilancio-registrazione-del-verbale-presso-lagenzia-delle-entrate-3/
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