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SUMMARY:IVA - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile\, la cui scadenza del termine era il 18.5.2026.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di aprile\, la cui scadenza del termine era il 18.5.2026.
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio - Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per convocare l’assemblea di approvazione del bilancio ex artt. 2366 co. 3 e 2479-bis co. 1 c.c.Tale adempimento è da effettuarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea (29.6.2026).\nSi specifica che nelle Srl la raccomandata deve essere “spedita” ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza (Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)\, mentre per le Spa e le Sapa si fa riferimento alla data di ricevimento dell’avviso.\nLa scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.\nCon riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio\, non si applica la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza\, poiché comporterebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo\, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.\nNe consegue che\, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati “a ritroso”\, la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente.\nIl termine del 21.6.2026\, che coincide con una domenica\, è quindi anticipato al 20.6.2026.
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.6.2026 al 20.6.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.6.2026 al 20.6.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026\, direttamente o tramite un intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
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SUMMARY:Soggetti "solari" obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Erogazioni pubbliche - Pubblicazione nella Nota integrativa delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che\, quindi\, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese\, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare\, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative: \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2025;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nIl termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. Pertanto\, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale\, il termine scade il 29.6.2026.
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SUMMARY:Certificazione Unica 2026 errata – Redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale e provvigioni - Ritrasmissione con sanzioni ridotte
DESCRIPTION:Termine per: \nritrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2026 relative al periodo d’imposta 2025\, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale o provvigioni;\nin caso di errata trasmissione entro il 30.4.2026;\nper beneficiare della riduzione a un terzo delle sanzioni. \nLa circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) ha chiarito che il calcolo dei giorni entro i quali inviare le certificazioni uniche corrette decorre dalla scadenza ordinaria\, e quindi dal 30.4.2026.
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Approvazione del bilancio - Assemblea per l'approvazione o riunione del Consiglio di sorveglianza - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per l’approvazione dei bilanci.
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SUMMARY:Dichiarazione IMU relativa al 2025 - Presentazione
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SUMMARY:Erogazioni pubbliche - Pubblicazione delle informazioni relative alle somme ricevute
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
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SUMMARY:Saldo e acconto imposte sostitutive\, redditi di capitale di fonte estera\, cripto-attività\, IVIE\, IVAFE - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti: \nl’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);\nle imposte liquidate nel nuovo quadro M\, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;\nle imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria\, liquidate nel nuovo quadro T;\nl’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);\nl’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W). \nI suddetti versamenti\, non rientrando nella disciplina dei conguagli\, devono essere effettuati con il modello F24 anche nel caso in cui sia presente un sostituto di imposta che effettua i conguagli derivanti dal modello 730/2025.\nIn altre parole\, se dal modello 730 emergono le citate imposte da versare\, il pagamento deve essere in ogni caso effettuato: \ndirettamente dal contribuente;\ncon le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2025. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2025\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, imposta sostitutiva sui premi di produttività - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento al modello 730/2026 presentato senza sostituto d’imposta. \nAi sensi dell’art. 51-bis del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191\, il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf\, badanti e altri dipendenti di persone fisiche “private”\, oppure soggetti che hanno perso il posto di lavoro; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 57).\nL’art. 2 co. 2 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che\, a decorrere dal 2025\, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730\, precompilato o ordinario\, nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio\, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità.\nSe dal modello 730 presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” emergono imposte da versare\, il pagamento deve essere effettuato: \ndirettamente dal contribuente;\ncon le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2025 - Versamento - Maggiorazione
DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2025\, risultante dalla dichiarazione IVA 2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (maggiorazione quindi pari all’1\,6%).Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l’importo a debito non è superiore a 10\,33 euro. Dunque\, considerando gli arrotondamenti all’unità di euro previsti in dichiarazione annuale\, l’importo minimo da versare è pari a 11\,00 euro.\nIl versamento può essere effettuato: \nin un’unica soluzione;\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 7. \nIl pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata\, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.\nIl versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025\, è stato prorogato al 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda: \ni commercianti\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito;\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). \nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025\, è stato prorogato al 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata-6/
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SUMMARY:Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nIl versamento è previsto per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che versano il saldo delle somme dovute con riferimento al modello REDDITI 2025 entro il 30.6.2025.\nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, è comunque facoltativa.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/definizione-delle-liti-pendenti-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-84/
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
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