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SUMMARY:Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione\, registrazione e annotazione
DESCRIPTION:Obblighi di fatturazione\, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti\, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025 e lo hanno approvato il 30.4.2026\, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DPR 558/99\, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025 e lo hanno approvato il 30.4.2026\, per registrare il verbale di approvazione del bilancio\, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 convertito\, gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, comprese le Agenzie fiscali\, ancorché previsti in via esclusivamente telematica\, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici\, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo\, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre gennaio-marzo - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre gennaio 2026-marzo 2026. L’ammontare dell’imposta dovuta\, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse\, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.\nNel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sia inferiore a 5.000 euro\, il contribuente può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno\, ossia il 30.9.2026.
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SUMMARY:Liquidazioni periodiche IVA - Dati del trimestre gennaio-marzo - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili\, invece\, presentano più moduli\, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.\nSono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti: \nalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;\nall’effettuazione delle liquidazioni periodiche. \nTuttavia\, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.\nSono esonerati\, tra gli altri: \ni soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;\ni soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;\ngli enti che operano in regime ex L. 398/91;\ni produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio - Deposito dei documenti
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per depositare presso la sede sociale: \nil progetto di bilancio\, con le Relazioni dell’organo amministrativo\, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale;\nle copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate. \nAi sensi dell’art. 2429 co. 3 c.c.\, tali documenti devono restare depositati presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione (29.6.2026).\nSecondo la giurisprudenza\, i giorni che compongono il termine in questione sono “liberi” (il deposito\, per essere tempestivo\, deve\, quindi\, essere effettuato non oltre lo spirare del sedicesimo giorno anteriore a quello dell’assemblea).\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio - Pubblicazione dell'avviso di convocazione
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per le Spa e le Sapa con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per pubblicare l’avviso di convocazione dell’assemblea: \nsulla G.U.;\no su un quotidiano. \nTale adempimento è da effettuarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea (29.6.2026).\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.\nCon riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio\, non si applica la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza\, poiché comporterebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo\, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.\nNe consegue che\, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati “a ritroso”\, la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente.\nIl termine del 14.6.2026\, che coincide con una domenica\, è quindi anticipato al 13.6.2026.
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026\, direttamente o tramite intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026\, per: \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
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SUMMARY:IVA - Mese di febbraio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di febbraio\, la cui scadenza del termine era il 16.3.2026.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di febbraio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di febbraio\, la cui scadenza del termine era il 16.3.2026.
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SUMMARY:Acconto IMU per il 2026 - Versamento
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Versamento del conguaglio per il 2025 e della prima rata per il 2026
DESCRIPTION:Termine per il versamento:  \ndella terza rata dell’IMU per il 2025\, ad eventuale conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per tale anno;\ndella prima rata dell’IMU dovuta per il 2026\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2025. \nLa predetta disciplina dei versamenti ex art. 1 co. 763 della L. 160/2019 riguarda gli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR che possiedono almeno un immobile esente\, in quanto utilizzato per lo svolgimento\, con modalità non commerciali\, delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92\nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali - Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 7 della L. 199/2025\, pari al 5%\, sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026\, in attuazione di rinnovi contrattuali (CCNL) sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026.L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente\, nell’anno 2025\, non superiore a 33.000 euro.\nL’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:Lavoro notturno\, festivo\, di turno – Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 10 e 11 della L. 199/2025\, pari al 15%\, sulle somme corrisposte\, entro il limite annuo di 1.500 euro\, ai lavoratori dipendenti a titolo di: \nmaggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 66/2003 e dei CCNL;\nmaggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale\, come individuati dai CCNL;\nindennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni\, previsti dai CCNL. \nL’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta del settore privato\, escluse le attività di cui all’art. 1 co. 18 della L. 199/2025\, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore\, nell’anno 2025\, a 40.000.\nL’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori nel mese precedente.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso degli anni 2026 e 2027\, l’imposta sostitutiva è ridotta all’1%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione.
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2025 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della quarta rata del saldo IVA relativo al 2025\, risultante dalla dichiarazione IVA 2025\, qualora la prima rata sia stata versata entro il termine del 16.3.2026.Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.
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SUMMARY:Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati\, relative al mese precedente\, mediante il nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” da trasmettere in occasione dell’invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che: \ncorrispondono esclusivamente compensi\, sotto qualsiasi forma\, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo\, ovvero a questi assimilati;\nsono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;\neffettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;\nal 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.
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SUMMARY:Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Versamento imposta sostitutiva per il 2026
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il versamento con F24 o F24 Enti pubblici dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) ex art. 1 co. 237 della L. 199/2025\, pari al 15% (entro il limite di 800 euro)\, sui compensi per il trattamento economico accessorio\, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa\, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche\, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.L’imposta si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro\, mentre è escluso il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 45 co. 2 del DLgs. 95/2017.\nL’imposta sostitutiva è applicabile solo per il 2026.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/addizionali-comunali-allirpef-versamento-dei-conguagli-per-cessazione-dei-rapporti-di-lavoro-dipendente-e-assimilati-34/
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.\nL’acconto dell’addizionale comunale è: \npari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente;\ntrattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo. \nIl saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli  per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:IVA - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile\, la cui scadenza del termine era il 18.5.2026.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di aprile\, la cui scadenza del termine era il 18.5.2026.
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio - Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per convocare l’assemblea di approvazione del bilancio ex artt. 2366 co. 3 e 2479-bis co. 1 c.c.Tale adempimento è da effettuarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea (29.6.2026).\nSi specifica che nelle Srl la raccomandata deve essere “spedita” ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza (Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)\, mentre per le Spa e le Sapa si fa riferimento alla data di ricevimento dell’avviso.\nLa scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.\nCon riferimento ai termini degli adempimenti da osservare anteriormente alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio\, non si applica la proroga del termine al primo giorno feriale successivo alla scadenza\, poiché comporterebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo\, in pregiudizio delle esigenze tutelate dalla previsione del termine medesimo.\nNe consegue che\, laddove i termini delle attività in considerazione debbano essere computati “a ritroso”\, la relativa scadenza in un giorno festivo determina lo slittamento della medesima al giorno non festivo cronologicamente antecedente.\nIl termine del 21.6.2026\, che coincide con una domenica\, è quindi anticipato al 20.6.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-adempimenti-in-funzione-dellapprovazione-del-bilancio-convocazione-dellassemblea-mediante-altri-mezzi-3/
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.6.2026 al 20.6.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-2/
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.6.2026 al 20.6.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026\, direttamente o tramite un intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-3/
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SUMMARY:Soggetti "solari" obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Erogazioni pubbliche - Pubblicazione nella Nota integrativa delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che\, quindi\, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese\, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare\, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative: \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2025;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nIl termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. Pertanto\, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale\, il termine scade il 29.6.2026.
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