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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di giugno - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies)\,\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicit&agrave\, trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro\,\ncon periodicit&agrave\, mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicit&agrave\, di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute &egrave\, esclusivamente mensile\, poich&eacute\, la loro presentazione &egrave\, obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, &egrave\, uguale o superiore a 350.000 euro\,\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, &egrave\, uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, &egrave\, facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili gi&agrave\, trascorsi.\nResta ferma la possibilit&agrave\, di optare per la presentazione dei modelli con periodicit&agrave\, mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di aprile\, maggio e giugno.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies)\,\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicit&agrave\, trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro\,\ncon periodicit&agrave\, mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicit&agrave\, di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute &egrave\, esclusivamente mensile\, poich&eacute\, la loro presentazione &egrave\, obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, &egrave\, uguale o superiore a 350.000 euro\,\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, &egrave\, uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, &egrave\, facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili gi&agrave\, trascorsi.\nResta ferma la possibilit&agrave\, di optare per la presentazione dei modelli con periodicit&agrave\, mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Trimestre aprile-giugno - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies)\,\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicit&agrave\, trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro\,\ncon periodicit&agrave\, mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicit&agrave\, di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute &egrave\, esclusivamente mensile\, poich&eacute\, la loro presentazione &egrave\, obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, &egrave\, uguale o superiore a 350.000 euro\,\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, &egrave\, uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, &egrave\, facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili gi&agrave\, trascorsi.\nResta ferma la possibilit&agrave\, di optare per la presentazione dei modelli con periodicit&agrave\, mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2024 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedelt&agrave\, della dichiarazione IVA relativa al 2023\, il cui termine &egrave\, scaduto il 30.4.2024.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare la dichiarazione IVA 2024 integrativa espungendo l&rsquo\,infedelt&agrave\,\,\npagare 27\,78 euro per l&rsquo\,infedelt&agrave\,\,\npagare le imposte e gli interessi legali (si segnala che dall’1.1.2024 il tasso di interesse legale &egrave\, pari al 2\,5% per effetto del DM 29.11.2023)\,\nravvedere le violazioni da tardivo versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2024 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IVA 2024 relativa al 2023\, il cui termine &egrave\, scaduto il 30.4.2024.La regolarizzazione deve avvenire mediante: \nla trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato\,\nla corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \n&Egrave\, infatti possibile inviare validamente la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine (artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98)\, fatta salva l&rsquo\,applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo e ferma restando la possibilit&agrave\, di avvalersi del ravvedimento operoso.\nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non pu&ograve\, avvenire spirati i 90 giorni.
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Approvazione del bilancio - Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.Tale adempimento &egrave\, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo &egrave\, fissato al 28.6.2024): il termine scadrebbe quindi il 28.7.2024 che\, cadendo di domenica\, slitta a luned&igrave\, 29.7.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-approvazione-del-bilancio-deposito-del-bilancio-e-degli-allegati-presso-il-registro-delle-imprese/
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Approvazione del bilancio - Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per registrare il verbale di approvazione del bilancio\, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.Tale adempimento &egrave\, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo &egrave\, fissato al 28.6.2024): il termine scadrebbe quindi il 28.7.2024 che\, cadendo di domenica\, slitta a luned&igrave\, 29.7.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-approvazione-del-bilancio-registrazione-del-verbale-presso-lagenzia-delle-entrate-2/
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SUMMARY:Riversamento del credito per ricerca e sviluppo - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attivit&agrave\, di ricerca e sviluppo\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: \nper attivit&agrave\, svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019\,\nrelativi ad attivit&agrave\, realmente poste in essere\, le cui spese siano esistenti e documentate\, ma non agevolabili\,\nle cui compensazioni sono avvenute sino al 22.10.2021.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Maggiorazione 0
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2023 - Versamento - Maggiorazione 0
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SUMMARY:Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute - Maggiorazione 0
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRPEF
DESCRIPTION:imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo luglio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo luglio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti
DESCRIPTION:rinnovi e annualità
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0
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SUMMARY:Imprese individuali - Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente
DESCRIPTION:relative al mese precedente – Emissione delle fatture
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico pu&ograve\, essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (il DL 215/2023 ha successivamente riaperto i termini per il versamento delle prime tre rate\, fissando la scadenza al 15.3.2024)\,\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico pu&ograve\, essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023 (il DL 215/2023 ha successivamente riaperto i termini per il versamento delle prime tre rate\, fissando la scadenza al 15.3.2024)\,\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%:  \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata (per i titolari di partita IVA) ovvero le prime due rate (per i non titolari di partita IVA).\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.\nSi specifica che\, per effetto di quanto previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024\, i soggetti che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti: \nentro il medesimo termine del 31.7.2024\,\nsenza la maggiorazione dello 0\,4%.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Compensi di lavoro autonomo - Versamento complessivo annuo delle ritenute
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente\, a condizione che:  \nil sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non pi&ugrave\, di tre soggetti\,\nle suddette ritenute non superino l’importo di 1.032\,91 euro. \nL’applicazione di tale regime\, in luogo degli ordinari versamenti mensili\, &egrave\, comunque facoltativa.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell&rsquo\,art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024\,\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo\,\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facolt&agrave\, di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31.7.2024\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-3/
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