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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per il versamento (integrale o della prima rata) degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.1.2024 e il 28.2.2024;\nle altre il 31.5\, il 31.7\, il 30.11 e il 28.2 di ogni anno. \nI versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione o in forma rateale\, in seguito alla comunicazione d’ufficio degli importi.\nAi sensi dell’art. 1 co. 4-bis del DL 61/2023\, per i descritti soggetti\, in caso di versamento rateizzato degli importi dovuti\, il tasso di interesse del 2% annuo a partire dalla seconda rata è azzerato.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Gestori di piattaforme digitali - Persone fisiche e giuridiche registrate e residenti in altri Stati - Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i gestori delle piattaforme digitali\, per trasmettere i dati del 2023 relativi alle persone fisiche e giuridiche che propongono verso corrispettivo i propri servizi per il tramite delle suddette piattaforme. Sono esclusi da tale obbligo le società per le quali\, in relazione ai servizi di locazione immobiliare\, nell’anno precedente la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni per ogni unità immobiliare posta al medesimo indirizzo.\nIl gestore della piattaforma digitale residente in Italia: \nacquisisce i dati di un venditore residente in un altro Stato;\ninoltra i dati all’Agenzia delle Entrate. \nL’Amministrazione finanziaria trasmette poi i dati all’Amministrazione dello Stato di residenza del venditore; per i servizi di locazione immobiliare\, i dati dell’attività intermediata sono trasmessi anche all’Amministrazione dello Stato in cui l’immobile è situato.
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre ottobre-dicembre - Integrazione dei dati proposti dall'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione alle fatture elettroniche inviate mediante SdI\, per variare i dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate\, laddove il contribuente ritenga che\, relativamente a una o più fatture integrate dall’Amministrazione finanziaria\, non risultino i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.L’Agenzia delle Entrate\, infatti: \nintegra\, per ciascun trimestre\, sulla base dei dati in proprio possesso\, le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo\, qualora questa risulti dovuta;\nmette a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato\, mediante il servizio web presente all’interno dell’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi\, un “Elenco A”\, non modificabile\, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo\, e un “Elenco B”\, modificabile\, contenente le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta\, benché ne sorga l’obbligo. \nIl contribuente\, o l’intermediario delegato\, con riferimento al suddetto “Elenco B” può: \nvariare i dati comunicati;\nintegrare l’elenco\, indicando gli estremi delle fatture elettroniche per le quali l’imposta risulta dovuta\, ancorché le stesse non siano state individuate dall’Amministrazione finanziaria. \nIn assenza di modifiche da parte del contribuente\, le integrazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermate.\nPer quanto concerne il quarto trimestre solare\, l’Agenzia delle Entrate rende noto al cedente/prestatore o all’intermediario delegato\, entro il 15 febbraio\, l’ammontare: \ndell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI nel periodo\, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta;\ndelle integrazioni proposte\, come eventualmente variate dal contribuente. \nEntro il 28 febbraio il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta.
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SUMMARY:Infermieri pediatrici - Spese sanitarie sostenute nel 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera sanitaria
DESCRIPTION:Termine\, per gli infermieri pediatrici iscritti all’Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70\, per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2023 al 31.12.2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni (modello 730/2024 e REDDITI PF 2024).L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Spese veterinarie sostenute - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica\, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel secondo semestre del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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SUMMARY:Sistema Tessera sanitaria - Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine finale per esercitare\, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel 2023\, l’opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024\, effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate: \ncontenente la tipologia di spesa da escludere\, il proprio codice fiscale\, gli altri dati anagrafici previsti e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza;\nmediante posta elettronica\, via telefono o recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. \nL’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.\nL’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i 16 anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i 16 anni d’età o è incapace d’agire\, l’opposizione viene effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/sistema-tessera-sanitaria-opposizione-allutilizzo-dei-dati-delle-spese-sanitarie-comunicazione-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta\, per il 2024 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale\, per presentare all’Agenzia delle Entrate l’autocertificazione\, con effetto per l’anno 2024\, riguardante: \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione: \nentro il termine in esame potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\ndall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024\, ha effetto solo per il secondo semestre 2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/canone-rai-autocertificazione-sulla-non-applicazione-del-canone-in-bolletta-per-il-2024-presentazione-allagenzia-delle-entrate-3/
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento del canone 2024 o della prima rata trimestrale o semestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento del canone RAI relativo al 2024\, mediante il modello F24\, nei casi in cui: \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. \nIl pagamento può avvenire: \nin unica soluzione (70\,00 euro);\nin due rate semestrali\, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024 (35\,73 euro ciascuna);\nin quattro rate trimestrali\, scadenti il 31.1.2024\, il 30.4.2024\, il 31.7.2024 e il 31.10.2024 (18\,62 euro ciascuna).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/canone-rai-pagamento-del-canone-2024-o-della-prima-rata-trimestrale-o-semestrale/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo gennaio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.1.2024;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Erogazioni liberali - Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali\, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: \nl’ammontare delle erogazioni liberali effettuate nel 2023;\nspecificando le proprie complete generalità\, comprensive dei dati fiscali\, e i soggetti che hanno beneficiato delle suddette erogazioni.
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SUMMARY:Erogazioni liberali - Soggetti che hanno ricevuto erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione dei dati al Ministero della Cultura
DESCRIPTION:Comunicazione al Ministero della Cultura: \ndell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel 2023;\ndelle generalità complete del soggetto erogatore;\ndelle “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state elargite\, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
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SUMMARY:Gasolio per autotrazione - Domanda per il credito d'imposta o il rimborso - Trimestre ottobre-dicembre
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi\, per presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione\, in relazione al trimestre ottobre-dicembre.Il credito d’imposta: \nspetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11\,5 tonnellate;\npuò essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso\, purché di importo pari ad almeno 25\,00 euro.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Dichiarazione per il 2023 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, da parte dei soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale\, diversi dagli intermediari finanziari di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72\, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nel 2023\, al fine di: \nliquidare l’imposta di bollo ancora dovuta per il 2023;\nprocedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta in modo virtuale per il 2024. \nTale dichiarazione comprende anche gli atti presentati all’ufficio del Registro delle imprese su supporto magnetico o trasmessi in via telematica.
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SUMMARY:Imprese editrici di quotidiani e periodici - Contributo 2023 - Presentazione delle domande
DESCRIPTION:Termine\, entro le ore 24:00\, per le imprese editrici di quotidiani e periodici\, per presentare la domanda di ammissione ai contributi per l’anno 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Modello 730/2023 - Versamento importi non trattenuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento tramite il modello F24: \ndegli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2023\, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni\, pensioni o compensi corrisposti;\napplicando gli interessi dello 0\,4% mensile. \nIl sostituto d’imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2023 gli importi che deve versare direttamente.\nCon riferimento alle operazioni di conguaglio\, infatti\, le somme risultanti a debito dal modello 730-4\, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.\nNel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto\, la parte residua sarà trattenuta: \ndalla retribuzione erogata nel mese successivo;\nin caso di ulteriore incapienza\, dalle retribuzioni dei successivi mesi. \nIl differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0\,4% mensile\, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.\nSe entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte\, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito\, entro il mese di dicembre\, gli importi ancora dovuti\, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.\nLa parte residua deve essere versata: \ncon la maggiorazione dell’interesse dello 0\,4% mensile\, considerando anche il mese di gennaio;\ndirettamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio;\ncon le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
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SUMMARY:Revisori legali - Versamento del contributo annuale per il 2024
DESCRIPTION:Versamento del contributo annuale per il 2024\, al fine di garantire la copertura delle spese necessarie alla tenuta del Registro. L’entità del contributo a carico degli iscritti nel Registro è pari a 47\,00 euro.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Trimestre ottobre-dicembre - Presentazione dichiarazione e versamento dell'IVA
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023 riguardante: \nle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C)\, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;\nle vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;\ntalune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. \nIl One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di assolvere l’IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni.\nL’OSS consente al soggetto passivo di: \ndichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l’imposta dovuta in altri Stati membri;\nsenza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri. \nLo Stato di identificazione riversa poi l’imposta agli Stati di competenza.\nIl regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.\nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
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SUMMARY:Acquisto di ambulanze e autoveicoli per attività sanitarie - Domanda di agevolazione
DESCRIPTION:Presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda per la concessione dei contributi in relazione all’acquisto\, nel 2023\, di: \nambulanze;\naltri autoveicoli per attività sanitarie;\nbeni strumentali per lo svolgimento di attività di interesse generale.
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SUMMARY:Agenti e rappresentanti - Consegna estratto conto e pagamento delle provvigioni maturate - Trimestre ottobre-dicembre
DESCRIPTION:Termine entro il quale i preponenti devono: \nconsegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre;\npagare le suddette provvigioni. \nNell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF): \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente;\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Consegne di imballaggi e recipienti con obbligo di restituzione\, ma non restituiti - Emissione della fattura globale
DESCRIPTION:Emissione di una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nel 2023 con obbligo di restituzione\, ma non restituiti.Per gli imballaggi e i recipienti di cui all’art. 15 n. 4) del DPR 633/72\, non restituiti\, può essere emessa una sola fattura globale per tutte le consegne effettuate nel 2023\, con l’osservanza dei seguenti adempimenti: \nle consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l’imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente\, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota di imposta\, in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del DPR 633/72;\nil quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all’imposta è determinato per differenza\, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso;\nla base imponibile è calcolata in relazione all’ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti;\nla fattura\, in luogo dell’indicazione dei cessionari\, deve recare apposita annotazione di riferimento al DM 11.8.75.
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SUMMARY:Contributo di vigilanza IVASS - Versamento dell'acconto dovuto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per: \neffettuare il versamento all’IVASS dell’acconto del contributo di vigilanza dovuto per il 2024\, pari al 50% del contributo versato per il 2023;\ninviare all’IVASS\, mediante posta elettronica\, l’apposita autocertificazione attestante il pagamento. \nLa rata a saldo e conguaglio deve essere versata entro il 31.7.2024 ed è calcolata sulla base dell’aliquota contributiva determinata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’anno di riferimento.
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SUMMARY:Imposta di bollo - Atti presentati nell'anno precedente - Dichiarazione
DESCRIPTION:Termine\, ai fini del pagamento dell’imposta di bollo per domande\, denunce ed atti presentati all’ufficio del Registro delle imprese\, per presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti presentati nel 2023 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica.Sulla base della dichiarazione\, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di bollo “virtuale” dovuta a saldo per il 2023 ed in acconto per il 2024\, che deve essere versata dal contribuente entro 20 giorni dalla notifica del relativo avviso.
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