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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di ottobre - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Esercenti l'arte ausiliaria di ottico - Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine\, per gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”\, per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni\, il cui termine è scaduto il 30.9.2023.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni\, il cui termine è scaduto il 30.9.2023.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Spese veterinarie sostenute nel I semestre 2023 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni\, il cui termine è scaduto il 30.9.2023.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconti-dimposta-versamento-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2023/
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconti-dimposta-versamento-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-lanno-in-corso/
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Riversamento del credito d'imposta
DESCRIPTION:Termine per la presentazione della domanda per la sanatoria per le indebite compensazioni del credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.La sanatoria riguarda i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: \nper attività svolte nel periodo d’imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;\nrelativi ad attività realmente poste in essere\, le cui spese siano esistenti e documentate\, ma non agevolabili.
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SUMMARY:Cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Richiesta di regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.L’adesione a questa procedura prevede: \nla presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480\, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria\, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta;\nil versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. \nSono oggetto della richiesta di regolarizzazione: \nle cripto-attività rappresentate da cripto-valute\, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking\, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI;\ni redditi realizzati sulle suddette cripto-attività\, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno\, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. \nL’importo da versare è corrispondente ai seguenti importi: \nlo 0\,5% del valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione\, in relazione all’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;\nun’imposta sostitutiva del 3\,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi\, in relazione alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività\, incluse le cripto-valute\, realizzati nel periodo di riferimento. \nLa procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma e con la presentazione del modello.
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SUMMARY:Cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Richiesta di regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.L’adesione a questa procedura prevede: \nla presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480\, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria\, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta;\nil versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. \nSono oggetto della richiesta di regolarizzazione: \nle cripto-attività rappresentate da cripto-valute\, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking\, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI;\ni redditi realizzati sulle suddette cripto-attività\, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno\, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. \nL’importo da versare è corrispondente ai seguenti importi: \nlo 0\,5% del valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione\, in relazione all’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;\nun’imposta sostitutiva del 3\,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi\, in relazione alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività\, incluse le cripto-valute\, realizzati nel periodo di riferimento. \nLa procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma e con la presentazione del modello.
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SUMMARY:Cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Richiesta di regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.L’adesione a questa procedura prevede: \nla presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480\, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria\, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta;\nil versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. \nSono oggetto della richiesta di regolarizzazione: \nle cripto-attività rappresentate da cripto-valute\, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking\, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI;\ni redditi realizzati sulle suddette cripto-attività\, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno\, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. \nL’importo da versare è corrispondente ai seguenti importi: \nlo 0\,5% del valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione\, in relazione all’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;\nun’imposta sostitutiva del 3\,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi\, in relazione alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività\, incluse le cripto-valute\, realizzati nel periodo di riferimento. \nLa procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma e con la presentazione del modello.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Comunicazione dell'opzione di cessione della detrazione o sconto sul corrispettivo - Remissione in bonis
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito\, per avvalersi della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare\, la comunicazione d’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione).\nLa possibilità riguarda le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici\, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono: \nalle spese sostenute nel 2022;\nnonchè alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. \nLa remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo: \nil contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione;\nnon siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;\nil cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione\, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione. \nL’art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023\, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”\, ossia: \nbanche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;\nsocietà appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;\nimprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005. \nIn presenza dei requisiti\, per aderire alla remissione in bonis è necessario: \nversare la misura minima della sanzione\, pari a 250\,00 euro\, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);\ninviare telematicamente la comunicazione di opzione. \nLa trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/detrazioni-edilizie-comunicazione-dellopzione-di-cessione-della-detrazione-o-sconto-sul-corrispettivo-remissione-in-bonis/
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Comunicazione dell'opzione di cessione della detrazione o sconto sul corrispettivo - Remissione in bonis - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito\, per avvalersi della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare\, la comunicazione d’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione).\nLa possibilità riguarda le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici\, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono: \nalle spese sostenute nel 2022;\nnonchè alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. \nLa remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo: \nil contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione;\nnon siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;\nil cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione\, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione. \nL’art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023\, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”\, ossia: \nbanche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;\nsocietà appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;\nimprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005. \nIn presenza dei requisiti\, per aderire alla remissione in bonis è necessario: \nversare la misura minima della sanzione\, pari a 250\,00 euro\, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);\ninviare telematicamente la comunicazione di opzione. \nLa trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-a-saldo-o-in-acconto-soggetti-senza-partita-iva-5/
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rottamazione-dei-ruoli-versamento-degli-importi-4/
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rottamazione-dei-ruoli-versamento-degli-importi-5/
CATEGORIES:Persone fisiche,Scadenze
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-soggetti-senza-partita-iva-2/
CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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