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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di agosto - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di agosto hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di luglio e agosto.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Saldo ed eventuale primo acconto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2023 - Omessa presentazione in Posta - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2023 su formato cartaceo\, la cui scadenza del termine era il 30.6.2023\, con la corresponsione della sanzione ridotta pari a 25\,00 euro. Peraltro\, entro il 30.11.2023 è possibile presentare la dichiarazione in via telematica\, senza sanzioni.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Soggetti "solari" - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Soggetti "solari" - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di agosto 2023\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di settembre\, cadenso il 30.9.2023 di sabato\, il termine è anticipato al 29.9.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-extra-conto-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-6/
CATEGORIES:Imprese di assicurazione,Scadenze
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di agosto 2023\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di settembre\, cadenso il 30.9.2023 di sabato\, il termine è anticipato al 29.9.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-extra-conto-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-7/
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazioni dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di agosto 2023\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di settembre\, cadenso il 30.9.2023 di sabato\, il termine è anticipato al 29.9.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-extra-conto-comunicazioni-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di giugno 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-4/
CATEGORIES:Imprese di assicurazione,Intermediari finanziari,Scadenze,Società di intermediazione mobiliare,Società fiduciarie
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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello IVA 2017) al 2021 (modello IVA 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/dichiarazione-iva-violazioni-riguardanti-le-dichiarazioni-validamente-presentate-commesse-entro-il-31-12-2021-ravvedimento-operoso-speciale/
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello 770/2017) al 2021 (modello 770/2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-770-violazioni-riguardanti-le-dichiarazioni-validamente-presentate-commesse-entro-il-31-12-2021-ravvedimento-operoso-speciale/
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1co. 186 della L. 197/2022.
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DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022.
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DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-residenti-od-operanti-nei-territori-dellemilia-romagna-marche-e-toscana-colpiti-dallalluvione-rottamazione-dei-ruoli-presentazione-dellistanza-5/
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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SUMMARY:Soggetti residenti\, domiciliati od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione – Domanda indennità una tantum
DESCRIPTION:Termine entro il quale presentare la domanda per ottenere l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’alluvione di maggio 2023.L’indennità può essere richiesta da: \ncollaboratori coordinati e continuativi;\ntitolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;\nlavoratori autonomi o professionisti\, compresi i titolari di attività di impresa (ovverosia gli iscritti alle gestioni artigiani\, commercianti e coltivatori diretti\, coloni e mezzadri – compresi gli IAP e i coadiuvanti e coadiutori – i pescatori autonomi\, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS – compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici – i professionisti con cassa e i lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals). \nI suddetti soggetti devono: \nessere iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data dell’1.5.2023\, con attività già avviata entro la medesima data;\nalla data dell’1.5.2023\, avere la residenza o il domicilio ovvero operare\, esclusivamente o\, nel caso degli agenti e rappresentanti\, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 al DL 61/2023;\naver sospeso l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023. \nL’indennità viene riconosciuta per il periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023\, nella misura pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro.
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