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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.11.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023. \nIl primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di ottobre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-34/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di ottobre 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di ottobre 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di ottobre 2024. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di ottobre 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di ottobre 2023\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di novembre\, cadendo il 30.11.2024 di sabato\, il termine è anticipato al 29.11.2024.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2024 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni\, il cui termine è scaduto il 30.9.2024.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/spese-sanitarie-sostenute-nel-i-semestre-2024-trasmissione-dei-dati-al-sistema-tessera-sanitaria-regolarizzazione/
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SUMMARY:Esercenti l'arte ausiliaria di ottico - Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2024 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine\, per gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”\, per regolarizzare la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni\, il cui termine è scaduto il 30.9.2024.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/definizione-delle-liti-pendenti-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-29/
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/definizione-delle-liti-pendenti-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-30/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\, con riferimento al modello REDDITI 2024\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2024.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-ires-regolarizzazione-del-versamento-con-maggiorazione-04-5/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\, con riferimento al modello REDDITI 2024\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2024.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\, con riferimento al modello REDDITI 2024\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2024.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\, con riferimento al modello IRAP 2024\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2024.
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DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\, con riferimento al modello IRAP 2024\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2024.
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DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\, con riferimento al modello IRAP 2024\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2024.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-ottobre-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale-2/
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di ottobre - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni ottobre 2024
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di ottobre 2024.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/produttori-e-importatori-di-imballaggi-conai-liquidazione-contributo-e-invio-telematico-dichiarazioni-ottobre-2024/
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente\, in relazione ai contribuenti in regime di “risparmio amministrato”.Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede: \nla tassazione in base al realizzo\, per ciascuna operazione\, dei redditi diversi\, con applicazione\, da parte dell’intermediario\, dell’imposta sostitutiva;\nla possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;\nla non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente\, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale\, sia interno che esterno\, assicurando in tal modo l’anonimato al contribuente. \nL’esercizio dell’opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario contestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione e all’apertura del deposito o conto corrente.\nPer quanto riguarda i rapporti in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatto: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo d’imposta. \nL’applicazione dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall’intermediario.\nSulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del “risparmio amministrato” si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del DLgs. 21.11.97 n. 461 che\, attualmente\, è pari al 26%.\nQualora l’intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l’applicazione dell’imposta sostitutiva\, deve richiederli al contribuente anteriormente all’effettuazione delle operazioni.\nIl contribuente è tenuto a comunicare all’intermediario i dati e le informazioni richiestegli: \nconsegnando la relativa documentazione\, anche in copia;\noppure\, in mancanza di documentazione\, rilasciando una dichiarazione sostitutiva. \nSe il contribuente non adempie alle richieste\, l’intermediario deve sospendere l’esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-in-regime-di-risparmio-amministrato-capital-gain-versamento-dellimposta-sostitutiva-12/
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-residenza-sede-legale-o-sede-operativa-nei-comuni-di-casamicciola-terme-o-di-lacco-ameno-dellisola-di-ischia-al-26-11-2022-versamenti-sospesi-versamento-rateale-14/
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
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SUMMARY:Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per corrieri espressi\, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l’IVA all’importazione\, per validare la dichiarazione precompilata\, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia\, per le quali non è applicato il regime speciale “IOSS”;\npresentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati\, tenuta al pagamento dell’IVA;\nsulla base delle spedizioni effettivamente consegnate. \nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, in un’unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.
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SUMMARY:Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento
DESCRIPTION:Liquidazione dell’IVA relativa al mese di ottobre e versamento dell’IVA a debito facendo riferimento all’imposta divenuta esigibile nel mese di settembre\, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità: \nne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell’anno successivo alla scelta operata;\npossono fare riferimento\, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente\, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. \nPer coloro che iniziano l’attività\, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.\nLa disciplina prevede che: \nse l’imposta da versare non è superiore a 100 euro\, complessiva di eventuali differimenti precedenti\, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;\nil versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.
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