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SUMMARY:Modello 730/2024 integrativo - Invio dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e consegna al contribuente copia del modello elaborato
DESCRIPTION:Termine per: \ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 integrativi elaborati\, ricevuti entro il 25.10.2024\, e le comunicazioni dei risultati contabili dei modelli 730/2024 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi) ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribiuente;\nconsegnare al contribuente la copia del modello 730 integrativo elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3). \nLa scadenza ordinaria del 10.11.2024\, cadendo di domenica\, slitta a lunedì 11.11.2024.
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SUMMARY:Accesso alle dichiarazioni precompilate 2024 - Richiesta all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine entro il quale effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate 2024\, mediante l’apposito servizio reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere effettuata: \ntrasmettendo all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti\, tramite l’apposito software;\noppure effettuando le richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti\, senza scaricare alcun software\, attraverso le funzionalità disponibili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate\, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ovvero con una CNS\, una CIE o un’identità SPID\, fornendo i dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione precompilata.
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SUMMARY:Accesso alle dichiarazioni precompilate 2024 - Richiesta all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine entro il quale effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate 2024\, mediante l’apposito servizio reso disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta è effettuata: \ntrasmettendo all’Agenzia delle Entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti;\ntramite l’apposito software.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/accesso-alle-dichiarazioni-precompilate-2024-richiesta-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Modello REDDITI 2024 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello REDDITI 2024 riferito al periodo d’imposta 2023.
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SUMMARY:IRPEF - Riduzione o non effettuazione dell'acconto di novembre - Comunicazione al sostituto d'imposta
DESCRIPTION:Termine per comunicare al sostituto d’imposta che nel mese di novembre effettua la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF:”;;;;
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SUMMARY:Gruppo IVA - Dichiarazione per la costituzione o la revoca del regime
DESCRIPTION:Termine per presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA a partire dall’1.1.2025\, sottoscritta da tutti i partecipanti. Ai fini della costituzione di un Gruppo IVA dal 2025\, i vincoli finanziario\, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del DPR 633/72 devono sussistere: \nal momento dell’esercizio dell’opzione;\ne già a decorrere dall’1.7.2024. \nPer i Gruppi IVA già costituiti\, il 30.9.2024 rappresenta il termine per revocare l’opzione con efficacia dall’1.1.2025\, sempre che sia trascorso il periodo minimo triennale di permanenza nel regime.\nIn assenza di revoca\, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.\nSe la dichiarazione viene inviata tra l’1.10.2024 e il 31.12.2024\, l’opzione o la revoca del regime di gruppo hanno effetto dall’1.1.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/gruppo-iva-dichiarazione-per-la-costituzione-o-la-revoca-del-regime/
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SUMMARY:Eredi - Modello 730/2024 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2023 al 30.9.2024
DESCRIPTION:Presentazione in via telematica del modello 730/2024 relativo al 2023 cui era obbligato il defunto\, deceduto nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 30.9.2024.In tal caso il modello 730/2024 va presentato: \na un CAF-dipendenti o professionista abilitato;\noppure mediante trasmissione telematica diretta all’Agenzia delle Entrate. \nNon è possibile presentare il modello 730/2024 al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale\, né quello della persona deceduta\, né quello dell’erede.\nPer le persone decedute successivamente al 30.9.2024\, la dichiarazione dei redditi relativa al 2023 dovrà essere presentata utilizzando il modello REDDITI PF 2024\, sulla base delle relative scadenze.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-730-2024-presentazione-telematica-data-di-decesso-dall1-1-2023-al-30-9-2024/
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SUMMARY:Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2024 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica\, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre del 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/spese-sanitarie-sostenute-nel-i-semestre-2024-trasmissione-dei-dati-al-sistema-tessera-sanitaria/
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla settima rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-irap-violazioni-riguardanti-le-dichiarazioni-validamente-presentate-commesse-entro-il-31-12-2022-ravvedimento-operoso-speciale-versamento-rateale-5/
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla settima rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla settima rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-770-violazioni-riguardanti-le-dichiarazioni-validamente-presentate-commesse-entro-il-31-12-2022-ravvedimento-operoso-speciale-versamento-rateale-2/
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SUMMARY:Liquidazioni periodiche IVA - Dati del trimestre aprile-giugno - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili\, invece\, presentano più moduli\, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.\nSono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti che non sono tenuti: \nalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;\nall’effettuazione delle liquidazioni periodiche. \nTuttavia\, la comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le suddette condizioni di esonero.\nSono esonerati\, tra gli altri: \ni soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;\ni soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;\ngli enti che operano in regime ex L. 398/91;\ni produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Modello 730/2024 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per effettuare\, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall’1.9.2024 al 30.9.2024:  \nla consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\nla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2024 e delle schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\nla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
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SUMMARY:Esercenti l'arte ausiliaria di ottico - Spese sanitarie sostenute nel I semestre 2024 - Trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine\, per gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”\, per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. \nIn particolare\, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie\, certificative\, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.
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SUMMARY:Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - Trimestre aprile-giugno - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse tramite SdI nel trimestre aprile 2023-giugno 2023. L’ammontare dell’imposta dovuta\, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse\, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.\nIn data odierna scade anche il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa al trimestre gennaio – marzo\, qualora l’ammontare dovuto fosse stato inferiore a 5.000 euro.\nVa ricordato\, tuttavia\, che nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno sia complessivamente inferiore a 5.000\,00 euro\, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestre entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 30.11.2023).
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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2022 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare: \nla settima rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021;\nla terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022; \nfruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/dichiarazione-iva-violazioni-riguardanti-le-dichiarazioni-validamente-presentate-commesse-entro-il-31-12-2022-ravvedimento-operoso-speciale-versamento-rateale-2/
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SUMMARY:Dichiarazione IMU relativa al 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2023\, che doveva essere trasmessa entro l’1.7.2024 (il termine ordinario del 30.6.2024 cade di domenica).La dichiarazione IMU si riferisce a: \nimmobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2023;\nvariazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2023. \nNon sono soggette all’obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune.
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SUMMARY:Dichiarazione IMU relativa al 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2023\, che doveva essere trasmessa entro l’1.7.2024 (il termine ordinario del 30.6.2024 cade di domenica).La dichiarazione IMU si riferisce a: \nimmobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2023;\nvariazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2023. \nNon sono soggette all’obbligo dichiarativo le circostanze comunque conoscibili autonomamente dal Comune.
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SUMMARY:Dichiarazione IMU ENC relativa al 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa al 2023\, che doveva essere trasmessa entro l’1.7.2024 (il termine ordinario del 30.6.2024 cade di domenica).Sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU ENC gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (anche parzialmente\, in quanto ad utilizzo misto\, ex art. 5 del DM 200/2012).\nTali enti devono indicare nello stesso modello IMU ENC tutti gli immobili di cui sono in possesso\, siano questi: \ntotalmente esenti per la fattispecie di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019\, o parzialmente esenti in quanto utilizzati solo in parte per l’attività istituzionale non commerciale ex art. 5 del DM 200/2012;\ntotalmente imponibili\, se siti nel medesimo Comune ove sono quelli esenti di cui sopra\, o esenti per fattispecie diverse da quella dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019. \nA differenza di quanto disposto per gli altri soggetti passivi IMU\, detti enti non commerciali\, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019\, devono presentare la dichiarazione IMU ENC ogni anno\, sussistendo tale obbligo indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell’imposta dovuta.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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