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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative:  \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Imprese "solari" che nel 2023 hanno trasferito la residenza all'estero e che versano il saldo entro il 31.7.2024 - Exit tax - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate e versamento dell'eventuale prima rata
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno trasferito la residenza all’estero nel 2023 e che entro il 31.7.2024 versano\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia\, per presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:  \nrelativa all’opzione per la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”)\,\nunitamente alla relativa documentazione. \nIn caso di rateizzazione\, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-solari-che-nel-2023-hanno-trasferito-la-residenza-allestero-e-che-versano-il-saldo-entro-il-31-7-2024-exit-tax-comunicazione-allagenzia-delle-entrate-e-versamento-delleventuale-prima/
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SUMMARY:Contributo di vigilanza IVASS - Versamento del saldo dovuto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per:  \neffettuare il versamento all’IVASS del saldo del contributo di vigilanza dovuto per il 2024\,\ninviare all’IVASS\, mediante posta elettronica\, l’apposita autocertificazione attestante il pagamento. \nLa rata dell’acconto per il 2024\, pari al 50% del contributo versato per il 2023\, &egrave\, stata versata entro il 31.1.2024.
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SUMMARY:Contributo Antitrust - Versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro\, per il versamento del contributo per la copertura dell’onere derivante dal funzionamento dell’Autorit&agrave\, garante della concorrenza e del mercato\, per l’anno in corso.Per l’anno 2024 il contributo &egrave\, fissato: \nnella misura dello 0\,059 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della delibera (5.3.2024)\,\nnella soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non superiore a cento volte la misura minima e\, quindi\, non superiore a 295.000\,00 euro.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unit&agrave\, di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente\,\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
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SUMMARY:Agenti e rappresentanti - Consegna estratto conto e pagamento delle provvigioni maturate - Trimestre aprile-giugno
DESCRIPTION:Termine entro il quale i preponenti devono:  \nconsegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno\,\npagare le suddette provvigioni. \nNell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa\,\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro\,\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) &egrave\, un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Trimestre aprile-giugno - Presentazione dichiarazione e versamento dell'IVA
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno riguardante:  \nle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C)\, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore\,\nle vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo\,\ntalune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualit&agrave\, di fornitori presunti. \nIl One Stop Shop (OSS) &egrave\, un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di assolvere l’IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni.\nL’OSS consente al soggetto passivo di: \ndichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l’imposta dovuta in altri Stati membri\,\nsenza necessit&agrave\, di identificarsi in ciascuno degli Stati membri. \nLo Stato di identificazione riversa poi l’imposta agli Stati di competenza.\nIl regime &egrave\, facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene &egrave\, tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.\nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022\,\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Ragionieri – Presentazione dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono comunicare alla Cassa l&rsquo\,ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per l&rsquo\,anno precedente.Nella comunicazione deve essere indicata anche: \nl&rsquo\,aliquota percentuale scelta\,\nl&rsquo\,eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo\,\nl&rsquo\,opzione di versare la met&agrave\, del contributo.
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SUMMARY:Prestatori di servizi di pagamento - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei servizi
DESCRIPTION:Termine\, per i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia &egrave\, Paese di origine e per quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine\, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia &egrave\, Paese ospitante\, per: \ncomunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri\,\nladdove\, nel corso del trimestre precedente\, abbiano fornito servizi di pagamento corrispondenti a pi&ugrave\, di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. \nL’Agenzia delle Entrate trasmetter&agrave\, i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)\, il quale archivia\, aggrega e analizza\, in relazione ai singoli beneficiari\, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
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SUMMARY:Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Dichiarazione per fruire dell'esenzione dal canone RAI - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, da parte dei pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di et&agrave\, che per la prima volta fruiscono del beneficio\, dell’apposita dichiarazione per fruire dell’esenzione dal canone RAI\, a decorrere dal secondo semestre dell’anno in corso.Il canone RAI non &egrave\, dovuto per i soggetti: \ndi et&agrave\, pari o superiore a 75 anni\,\ncon un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui\,\nnon convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio\, fatta eccezione per collaboratori domestici\, colf e badanti.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022\,\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022\,\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/iva-versamenti-sospesi-settore-dello-sport-versamento-rateale-27/
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SUMMARY:Gasolio per autotrazione - Domanda per il credito d'imposta o il rimborso -  Trimestre aprile-giugno
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi\, per presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione\, in relazione al trimestre aprile-giugno.Il credito d’imposta: \nspetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11\,5 tonnellate\,\npu&ograve\, essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso\, purch&eacute\, di importo pari ad almeno 25\,00 euro.
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SUMMARY:Esperti contabili – Presentazione dichiarazione del reddito professionale e del volume d’affari
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli iscritti alla Cassa Ragionieri (CNPR) devono comunicare alla Cassa l&rsquo\,ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari dichiarato ai fini IVA per l&rsquo\,anno precedente.Nella comunicazione deve essere indicata anche: \nl&rsquo\,aliquota percentuale scelta\,\nl&rsquo\,eventuale richiesta di non applicare il massimale per il contributo soggettivo\,\nl&rsquo\,opzione di versare la met&agrave\, del contributo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/esperti-contabili-presentazione-dichiarazione-del-reddito-professionale-e-del-volume-daffari-2/
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento della seconda rata semestrale o terza trimestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento della seconda rata semestrale\, ovvero della terza rata trimestrale\, del canone RAI relativo al 2024\, mediante il modello F24\, nei casi in cui:  \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura\,\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. \nIl versamento pu&ograve\, essere eseguito: \nin unica soluzione (70\,00 euro)\,\nin due rate semestrali\, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024 (35\,73 euro ciascuna)\,\nin quattro rate trimestrali\, scadenti il 31.1.2024\, il 30.4.2024\, il 31.7.2024 e il 31.10.2024 (18\,62 euro ciascuna).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/canone-rai-pagamento-della-seconda-rata-semestrale-o-terza-trimestrale-2/
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SUMMARY:Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale - Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione - II trimestre 2024
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario\, il modello TR\, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2024.L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre)\, se di ammontare superiore a 2.582\,28 euro\, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: \naliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attivit&agrave\, che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media\, maggiorata del 10%\, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni\,\noperazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8\, 8-bis e 9 del DPR 633/72\, nonch&egrave\, di operazioni assimilate e intracomunitarie\, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate\,\nbeni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA\,\nsoggetti non residenti: svolgimento dell’attivit&agrave\, da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta\,\noperazioni non soggette: effettuazione\, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato\, delle seguenti operazioni\, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA\, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali\, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72\, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72\, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. \nIn alternativa alla richiesta di rimborso\, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-diritto-al-rimborso-iva-infrannuale-richiesta-di-rimborso-o-di-utilizzo-in-compensazione-ii-trimestre-2024/
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SUMMARY:Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell&rsquo\,intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente\,\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso. \nSono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell’interno importo o della prima rata entro l’1.7.2024.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/definizione-delle-liti-pendenti-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-23/
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui &egrave\, parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\,\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione &egrave\, ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed &egrave\, escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che esercitano attivit&agrave\, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave\, fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro: \ndelle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024\,\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. \nIl termine ordinario del 30.6.2024 &egrave\, stato cos&igrave\, prorogato dall’art. 37 del DLgs. 13/2024.
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