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SUMMARY:Mediazione e negoziazione assistita - Crediti d'imposta - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine per presentare la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta previsti per l’accesso alla mediazione (art. 20 DLgs. 28/2010) e alla negoziazione assistita (art. 21-bis DL 83/2015) concluse nel 2023.
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SUMMARY:Compensi per avvocati o arbitri - Credito d'imposta - Presentazione telematica delle domande al Ministero della Giustizia
DESCRIPTION:Termine finale per presentare al Ministero della Giustizia\, mediante l’apposita modalità telematica\, le domande\, relative al 2023\, per la concessione del credito d’imposta relativo ai compensi corrisposti:  \nagli avvocati in caso di uno o più procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo;\novvero agli arbitri\, in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. \nIl credito d’imposta: \nè commisurato\, secondo criteri di proporzionalità\, al compenso corrisposto all’avvocato o all’arbitro fino a concorrenza di 250\,00 euro;\nè determinato\, secondo i medesimi criteri\, in misura corrispondente alle risorse stanziate. \nEntro il 30.4.2024\, il Ministero della Giustizia comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Ammodernamento degli impianti calcistici - Credito d'imposta - Presentazione domanda
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A\, per presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici\, in relazione al 2023:  \nall’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri\, all’indirizzo PEC ufficiosport@pec.governo.it;\ncomunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. \nNon rileva l’ordine cronologico di presentazione.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:PMI - Costi di consulenza per la quotazione in un mercato regolamentato - Credito d'imposta - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine di presentazione della domanda per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza\, sostenuti entro il 31.12.2023\, relativi alla quotazione in un mercato regolamentato avvenuta nell’anno 2023 da parte delle PMI.Il credito d’imposta può essere riconosciuto: \nnella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti fino alla data in cui si ottiene la quotazione;\nfino a un importo massimo di 500.000 euro.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della prima rata bimestrale dell’imposta di bollo\, da parte dei soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale\, diversi dagli intermediari finanziari di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72.I soggetti autorizzati ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale presentano\, entro il 31 gennaio di ciascun anno\, una dichiarazione all’Ufficio competente\, con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la quinta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la quinta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la quinta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 - Definizione - Seconda rata
DESCRIPTION:Termine per effettuare: \nil versamento della seconda rata dovuta al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022\, la cui prima rata è stata versata entro il 31.3.2023;\nla rimozione delle irregolarità e delle omissioni.  \nL’importo da versare al fine della definizione delle violazioni formali è pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta.\nSono sanabili: \nle irregolarità\, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale\, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi\, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite\, di conseguenza\, le violazioni in tema di dichiarazione infedele\, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione;\ncommesse fino al 31.10.2022. \nDalla regolarizzazione sono escluse: \nle violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);\nle violazioni in tema di quadro RW. \nTale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione\, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente\, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.
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SUMMARY:Amministratori - Redazione del progetto di bilancio - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2023 con esercizio sociale coincidente con l’anno solare\, per: \nla redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;\nla redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori;\nla consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). \nAi sensi dell’art. 2429 co. 1 c.c.\, tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea che deve discuterlo (29.4.2024).\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine ordinario di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ex artt. 2364 co. 2 primo periodo e 2478-bis co. 1 secondo periodo c.c.)\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2023 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI SC 2023 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2023).
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2023 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI ENC 2023 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2023).
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2023 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI PF 2023 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2023).
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IRAP 2023 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (30.11.2023).
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.\nSi precisa che i soggetti che hanno optato per il versamento in 20 rate possono effettuare il versamento della rata in esame entro l’1.4.2024.
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SUMMARY:IVA - Versamento dell'acconto - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento all’acconto IVA\, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di febbraio - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di febbraio\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di febbraio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di febbraio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale\, dei modelli INTRASTAT relativi ai mesi di gennaio e febbraio.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.  \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 350.000 euro;\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
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SUMMARY:Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente ecosostenibili - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 16:00\, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi\, per presentare la domanda di prenotazione del beneficio previsto per l’acquisizione\, anche mediante locazione finanziaria\, di: \nveicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG\, ibrida .(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3\,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate;\nveicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico)\, a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate;\ndispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3\,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici. \nSono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti: \nle acquisizioni\, anche mediante locazione finanziaria\, di rimorchi e semirimorchi\, nuovi di fabbrica\, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;\ni rimorchi\, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;\nla sostituzione\, nei rimorchi\, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili\, delle unità frigorifere/calorifere installate\, ove non rispondenti ai previsti standard ambientali. \nIl termine iniziale di presentazione delle domande era il 4.3.2024 e rileva l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
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SUMMARY:Certificazione Unica 2024 - Trasmissione telematica - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite intermediario\, delle “Certificazioni Uniche 2024”\, relative al 2023\, nel caso di errata trasmissione.
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SUMMARY:Erogazioni liberali - Esercizio opposizione al trattamento dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi
DESCRIPTION:Termine per esercitare\, da parte dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali a ONLUS\, APS e altri soggetti\, in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel 2023\, l’opposizione al relativo trattamento dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024\, effettuando un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
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SUMMARY:Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta\, effettuate nel mese di febbraio.Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: \nprestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;\nacquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;\nacquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.
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SUMMARY:Soggetti in regime trimestrale per "natura"  - Regolarizzazione del versamento IVA - Trimestre ottobre-dicembre
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre ottobre-dicembre\, la cui scadenza del termine era il 16.2.2024.
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SUMMARY:Tassa di concessione governativa - Versamento
DESCRIPTION:Versamento della tassa di concessione governativa per la bollatura di libri e registri\, dovuta dalle società di capitali nella misura forfettaria di: \n309\,87 euro\, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456\,90 euro;\n516\,46 euro\, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456\,90 euro. \nL’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell’1.1.2024; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo. L’importo della tassa prescinde dal numero dei libri e registri e dalle relative pagine.
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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.La disciplina prevede che: \ni sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, supera la soglia minima di 100 euro;\nse l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, non supera il limite di 100 euro\, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;\nil sostituto d’imposta è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
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SUMMARY:Redditi corrisposti nel 2023 per i quali non è previsto un apposito modello - Consegna della certificazione ai sostituiti
DESCRIPTION:Termine entro il quale consegnare ai sostituiti le altre Certificazioni relative al 2023\, per le quali non è previsto un apposito modello\, attestanti:  \nl’ammontare delle somme e dei valori corrisposti\, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;\nle ritenute operate.
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SUMMARY:Provvigioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, agenzia\, mediazione\, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.Di regola\, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).\nLa disciplina prevede che: \ni sostituti d’imposta effettuano il versamento delle ritenute se l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, supera la soglia minima di 100 euro;\nse l’importo dovuto\, comprensivo di eventuali differimenti precedenti\, non supera il limite di 100 euro\, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;\nil sostituto d’imposta è\, comunque\, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno\, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. \nLa relativa base imponibile è diversa a seconda che\, nell’esercizio della propria attività\, l’agente\, mediatore\, ecc.: \nnon si avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, l’11\,5% delle intere provvigioni);\nsi avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, il 4\,6% delle intere provvigioni). \nL’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4\,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
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