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SUMMARY:Erogazioni pubbliche - Pubblicazione delle informazioni relative alle somme ricevute nel 2022 - Applicazione delle sanzioni
DESCRIPTION:Termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2022.L’obbligo riguarda: \nsovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui.
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SUMMARY:Regime del "risparmio amministrato" - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per esercitare o revocare l’opzione per il regime del “risparmio amministrato” ai fini del capital gain\, in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. L’opzione o la revoca hanno effetto dal 2024.\nL’esercizio dell’opzione per i nuovi rapporti è eseguita mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all’intermediario: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di custodia e amministrazione;\ne all’apertura del deposito o conto corrente. \nPer la redazione di tale comunicazione non sono previste particolari formalità (C.M. 24.6.98 n. 165/E\, § 3.3.2).\nPertanto\, è possibile integrare il contratto scritto di custodia\, amministrazione\, deposito o conto corrente con un’apposita indicazione dell’opzione in esame.\nPer quanto riguarda i rapporti già in essere\, l’esercizio dell’opzione deve essere fatta: \nmediante apposita dichiarazione sottoscritta\, comunicata agli intermediari;\nanteriormente all’inizio del periodo di imposta. \nPer effetto dell’applicazione del regime del “risparmio amministrato”\, il contribuente non deve: \ninserire le plusvalenze e le minusvalenze nella propria dichiarazione annuale;\nliquidare e versare autonomamente l’imposta sostitutiva dovuta;\neffettuare gli adempimenti in tema di monitoraggio degli investimenti all’estero (compilazione del quadro RW del modello REDDITI). \nLa revoca del regime del “risparmio amministrato” ai fini del capital gain comporta l’obbligo per il contribuente di:  \ninserire i redditi diversi di natura finanziaria realizzati nella dichiarazione dei redditi;\nprovvedere autonomamente alla liquidazione e al versamento dell’eventuale imposta sostitutiva dovuta. \nLa revoca dell’esercizio dell’opzione avviene: \nmediante dichiarazione scritta comunicata all’intermediario;\nentro la scadenza di ciascun anno solare (31 dicembre). \nPertanto\, la revoca comporta la perdita dell’anonimato del contribuente\, salvo opzione per altri regimi sostitutivi (es. regime del “risparmio gestito”).
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SUMMARY:Contributo all'Albo nazionale degli autotrasportatori - Quota 2024
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori al 31.12.2023\, per versare il contributo previsto per l’annualità 2024\, nella misura indicata nell’allegato alla Delibera del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11.10.2023 n. 9.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Percipienti provvigioni di intermediazione - Applicazione della ritenuta d'acconto - Dichiarazione al committente
DESCRIPTION:Termine per spedire al committente\, preponente o mandante\, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC)\, la dichiarazione ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto del 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, il 4\,6% delle intere provvigioni):  \nse ci si avvale dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi;\na partire dall’anno successivo (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti). \nL’aliquota della ritenuta è pari a quella prevista per il primo scaglione di reddito ai fini IRPEF.
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SUMMARY:Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Rinnovo del parco veicolare - Prova del perfezionamento dell'investimento
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 16:00\, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel secondo periodo (3.10.2022 – 16.11.2022)\, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento\, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica\, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti.\nGli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare\, eliminando i veicoli più obsoleti.\nIl termine è stato così prorogato\, rispetto al termine dell’1.9.2023 originariamente previsto\, dal decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22.3.2023 n. 127.
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SUMMARY:Comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Dati dei "country by country report" - Gruppi multinazionali
DESCRIPTION:Termine\, per le società controllanti di gruppi multinazionali residenti in Italia i cui ricavi consolidati eccedono i 750 milioni di euro e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per inviare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite i soggetti incaricati\, i dati dei “country by country report”\, in relazione al periodo d’imposta 2022.Tali soggetti hanno l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita rendicontazione (c.d. “country by country report”) finalizzata a disvelare: \nla struttura di gruppo;\ni redditi prodotti (inclusi quelli derivanti da transazioni infragruppo);\nle imposte pagate e quelle di competenza;\ngli “indicatori di attività economica effettiva”.  \nTali documenti sono oggetto di scambio automatico di informazioni tra i vari Stati.
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SUMMARY:Canone RAI - Autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta per il 2024 - Presentazione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica o tramite PEC\, l’autocertificazione\, con effetto per il 2024\, riguardante:  \nla non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica\, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;\nla non detenzione\, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica\, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”. \nLa presentazione dell’autocertificazione:  \nrelativa al 2024\, può avvenire entro il 31.1.2024\, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;\nse avviene dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024\, ha effetto solo per il secondo semestre 2024. \nIl termine del 31.12.2023 non è perentorio\, ma è preferibile per evitare il primo addebito della rata di gennaio 2024 e di dover richiedere il rimborso.
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SUMMARY:Codice del Terzo settore - Adeguamento degli Statuti
DESCRIPTION:Termine entro il quale è possibile modificare gli Statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria\, al fine: \ndi adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);\noppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni\, derogabili mediante specifica clausola statutaria. \nLe deliberazioni finalizzate al recepimento statutario delle disposizioni inderogabili del DLgs. 117/2017 e di quelle derogabili mediante specifica clausola statutaria possono essere adottate: \ndall’assemblea a maggioranza di voti;\ncon la presenza di almeno la metà degli associati. \nIn seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 21 co. 1 c.c.) . Per contro\, l’adeguamento a norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà necessita dei quorum assembleari qualificati previsti per le modifiche statutarie dall’art. 21 co. 3 c.c.\nUn eventuale adeguamento statutario già intervenuto non consuma la facoltà di apportare\, fino al termine del 31.12.2023\, ulteriori modifiche allo statuto secondo il suddetto regime “alleggerito”\, sempre nel rispetto dei limiti indicati nella norma.
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SUMMARY:Associazioni sportive - Opzione per il regime fiscale forfetario - Comunicare alla SIAE
DESCRIPTION:Termine\, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro\, per comunicare alla SIAE competente\, in ragione del domicilio fiscale dell’associazione\, l’opzione per il regime di cui alla L. 398/91\, a decorrere dal 2024.L’opzione\, validamente esercitata con comportamento concludente ai sensi dell’art.1 del DPR 442/97\, deve essere comunicata\, ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DPR 544/99\, alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) competente prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo\, con effetto dall’inizio di detto anno\, e all’Agenzia delle Entrate\, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DPR 442/97.\nLe associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno scelto di avvalersi del suddetto regime in quanto esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA\, devono effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate: \ncon le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi;\nutilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA (nello specifico\, barrando l’apposita casella del Quadro VO della dichiarazione IVA) da allegare alla dichiarazione dei redditi. \nL’opzione ha effetto fino a quando non è revocata con le stesse modalità ed è vincolante per un quinquennio.
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SUMMARY:Regime delle SIIQ o delle SIINQ - Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ\, a decorrere dal 2024.Il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e delle SIINQ (Società di Investimento Immobiliare Non Quotata in borsa) offre la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l’utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP (c.d. “gestione esente”).\nL’utile prodotto nell’ambito della gestione esente: \nviene assoggettato integralmente a tassazione\, all’atto della distribuzione;\nesclusivamente in capo ai soggetti partecipanti\, diversi dalle SIIQ e dalle SIINQ\, mediante l’applicazione di una ritenuta operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. \nAttualmente\, la predetta ritenuta è applicata in generale nella misura del 26%.\nAi fini delle imposte sui redditi\, l’esercizio dell’opzione per il regime speciale comporta le seguenti conseguenze: \nesenzione dall’IRES e dall’IRAP del reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e da quelle ad essa assimilate;\nassoggettamento ad imposizione dell’utile derivante dalla “gestione esente” direttamente in capo ai soci\, al momento della sua distribuzione;\napplicazione della disciplina ordinaria vigente in materia di imposizione diretta e di IRAP con riferimento al reddito ed al valore della produzione della gestione imponibile. \nL’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo\, in ciascun esercizio\, di distribuire ai soci almeno il 70% dell’utile netto derivante: \ndall’attività di locazione immobiliare;\ndal possesso delle partecipazioni in altre SIIQ o in SIINQ;\ndal possesso di quote di partecipazioni in fondi immobiliari “qualificati”. \nInoltre\, vi è l’obbligo di distribuire\, nei due esercizi successivi a quello di realizzo\, il 50% degli utili derivanti dalle plusvalenze nette che originano: \ndalla cessione di immobili destinati alla locazione;\ndalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ;\ndalla cessione di quote di fondi immobiliari. \nL’opzione per il regime fiscale speciale: \nè irrevocabile;\ncomporta l’assunzione della qualifica di società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) o società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ). \nQuest’ultima deve essere obbligatoriamente indicata\, anche nella forma abbreviata: \nnella denominazione sociale\,\nin tutti i documenti della società stessa.
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SUMMARY:Professionisti - Riconteggio debiti contributivi stralciati – Versamento importo contributi dovuti e sanzioni
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata devono effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto\, a seguito di riconteggio\, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.L’adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all’INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio: \nex art. 4 del DL 119/2018\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010;\nex art. 1 co. 222 della L. 197/2022\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. \nL’INPS\, avviata l’istruttoria\, deve notificare l’esito favorevole della domanda al soggetto richiedente\, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/professionisti-riconteggio-debiti-contributivi-stralciati-versamento-importo-contributi-dovuti-e-sanzioni/
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SUMMARY:Modello 730 integrativo - Rimborsi
DESCRIPTION:Termine per effettuare\, nei confronti dei lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, i rimborsi derivanti dai modelli 730 integrativi presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.Le somme risultanti dalle dichiarazioni integrative di cui all’art. 14 del DM 164/99\, sono rimborsate: \nmediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di dicembre;\novvero utilizzando\, se necessario\, l’ammontare complessivo delle ritenuto operate dal sostituto d’imposta nello stesso mese.
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SUMMARY:Imprese agricole e della pesca - Credito d'imposta per l'acquisto di carburante - I trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
DESCRIPTION:Termine per i cessionari per utilizzare in compensazione il credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del car­burante effettuato nel I trimestre 2023\, comprovato me­dian­te le relative fatture d’acquisto\, al netto dell’IVA\, per le imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61\, riconosciuto:\nin linea generale\, a parziale compensazione dei maggiori oneri effetti­va­mente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività;\nalle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-agricole-e-della-pesca-credito-dimposta-per-lacquisto-di-carburante-i-trimestre-2023-utilizzo-in-compensazione-da-parte-dei-cessionari/
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SUMMARY:Lavoratori agricoli autonomi - Riconteggio debiti contributivi stralciati – Versamento importo contributi dovuti e sanzioni
DESCRIPTION:Termine entro il quale i lavoratori agricoli autonomi iscritti all’apposita Gestione INPS devono effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto\, a seguito di riconteggio\, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.L’adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all’INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio: \nex art. 4 del DL 119/2018\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010;\nex art. 1 co. 222 della L. 197/2022\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. \nL’INPS\, avviata l’istruttoria\, deve notificare l’esito favorevole della domanda al soggetto richiedente\, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
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SUMMARY:Imprese agricole e della pesca - Credito d'imposta per l'acquisto di carburante - I trimestre 2023 - Utilizzo in compensazione
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese esercenti l’attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61\, per utilizzare il credito d’imposta:\npari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del car­burante effettuato nel I trimestre 2023\, comprovato me­dian­te le relative fatture d’acquisto\, al netto dell’IVA;\nriconosciuto\, in linea generale\, a parziale compensazione dei maggiori oneri effetti­va­mente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività e alle imprese esercenti attività agricola e della pesca anche per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-agricole-e-della-pesca-credito-dimposta-per-lacquisto-di-carburante-i-trimestre-2023-utilizzo-in-compensazione/
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SUMMARY:Committenti - Riconteggio debiti contributivi stralciati – Versamento importo contributi dovuti e sanzioni
DESCRIPTION:Termine entro il quale i committenti iscritti alla Gestione separata devono effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto\, a seguito di riconteggio\, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.L’adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all’INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio: \nex art. 4 del DL 119/2018\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010;\nex art. 1 co. 222 della L. 197/2022\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. \nL’INPS\, avviata l’istruttoria\, deve notificare l’esito favorevole della domanda al soggetto richiedente\, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/committenti-riconteggio-debiti-contributivi-stralciati-versamento-importo-contributi-dovuti-e-sanzioni/
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SUMMARY:Comunicazione al fondo pensione - Importo non dedotto dei contributi o dei premi versati nell'anno precedente
DESCRIPTION:Comunicazione al fondo pensione o all’impresa assicuratrice dell’importo dei contributi o dei premi versati nell’anno precedente che non sono stati dedotti\, in tutto o in parte\, nella dichiarazione dei redditi.Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti\, infatti\, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare (collettiva o individuale).\nI contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente\, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi\, anche aziendali\, alle forme di previdenza complementare: \nsono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR;\nin generale\, per un importo non superiore a 5.164\,57 euro. 
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/comunicazione-al-fondo-pensione-importo-non-dedotto-dei-contributi-o-dei-premi-versati-nellanno-precedente/
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SUMMARY:Commercianti - Riconteggio debiti contributivi stralciati – Versamento importo contributi dovuti e sanzioni
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti devono effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto\, a seguito di riconteggio\, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.L’adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all’INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio: \nex art. 4 del DL 119/2018\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010;\nex art. 1 co. 222 della L. 197/2022\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. \nL’INPS\, avviata l’istruttoria\, deve notificare l’esito favorevole della domanda al soggetto richiedente\, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-riconteggio-debiti-contributivi-stralciati-versamento-importo-contributi-dovuti-e-sanzioni/
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SUMMARY:Buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico - Domande
DESCRIPTION:Termine entro il quale è possibile presentare la domanda per ottenere il c.d. “bonus trasporti” introdotto dall’art. 4 del DL 5/2023.Ai fini dell’accesso\, il beneficiario deve essere in possesso di specifici requisiti\, in particolare deve aver conseguito\, nell’anno 2022\, un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.\nIl bonus: \nè utilizzabile – nel limite delle risorse stanziate – per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale\, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (il buono non può essere utilizzato per l’acquisto dei servizi di prima classe\, executive\, business\, club executive\, salotto\, premium\, working area e business salottino);\nha un valore del 100% della spesa da sostenere\, nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario\, e potrà essere utilizzato per l’acquisto\, effettuato entro il 31.12.2023\, di un solo abbonamento\, annuale\, mensile\, o relativo a più mensilità;\nè personale e utilizzabile una sola volta\, non è cedibile e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE (resta ferma la detrazione ex 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR\, sulla spesa ulteriore).
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SUMMARY:Artigiani - Riconteggio debiti contributivi stralciati – Versamento importo contributi dovuti e sanzioni
DESCRIPTION:Termine entro il quale i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti devono effettuare l’integrale versamento di quanto dovuto\, a seguito di riconteggio\, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 co. 8 e 9 della L. 388/2000.L’adempimento riguarda i soggetti che hanno presentato la domanda all’INPS entro il 10.11.2023 per chiedere il riconteggio dei debiti contributivi annullati per effetto delle disposizioni di stralcio: \nex art. 4 del DL 119/2018\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010;\nex art. 1 co. 222 della L. 197/2022\, stralcio dei debiti di importo residuo\, fino a 1.000 euro\, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015. \nL’INPS\, avviata l’istruttoria\, deve notificare l’esito favorevole della domanda al soggetto richiedente\, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda.
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SUMMARY:Riforma dello sport - Adeguamento degli Statuti
DESCRIPTION:Termine per adeguare gli Statuti alla nuova disciplina prevista dal DLgs. 36/2021.Le modifiche statutarie obbligatorie effettuate entro il termine del 31.12.2023 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.
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SUMMARY:Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi - Rinnovo del parco veicolare con veicoli a elevata sostenibilità ecologica - Prova del perfezionamento dell'investimento
DESCRIPTION:Termine finale\, entro le ore 16:00\, per i soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse nel secondo periodo disponibile (15.3.2023 – 28.4.2023)\, per rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione.Le domande rendicontate saranno oggetto di verifica\, ai fini dell’erogazione dei contributi spettanti.\nGli incentivi sono previsti per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-di-autotrasporto-di-merci-per-conto-terzi-rinnovo-del-parco-veicolare-con-veicoli-a-elevata-sostenibilita-ecologica-prova-del-perfezionamento-dellinvestimento-3/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di novembre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-7/
CATEGORIES:Scadenze,Società di intermediazione mobiliare
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di novembre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rapporti-di-tipo-continuativo-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-8/
CATEGORIES:Imprese di assicurazione,Scadenze
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di novembre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di novembre 2023. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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CATEGORIES:Scadenze,Società fiduciarie
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazioni dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di novembre 2023\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-extra-conto-comunicazioni-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-3/
CATEGORIES:Scadenze,Società di intermediazione mobiliare
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazioni dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di novembre 2023\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo.\nCon riferimento al mese di dicembre\, cadendo il 31.12.2023 di domenica\, il termine è anticipato al 29.12.2023.\nNon sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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