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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione e riassicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imprese-di-assicurazione-e-riassicurazione-premi-ed-accessori-incassati-ed-eventuali-conguagli-versamento-dellimposta-sulle-assicurazioni-5/
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cessioni-di-beni-effettuate-dal-cessionario-nei-confronti-di-un-soggetto-terzo-per-il-tramite-del-proprio-cedente-relative-al-mese-precedente-emissione-delle-fatture-5/
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente;\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/antiriciclaggio-dichiarazione-alla-banca-ditalia-operazioni-di-valore-pari-o-superiore-a-12-500-euro-5/
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-aderito-al-regime-ioss-dichiarazione-vendite-a-distanza-di-beni-importati-e-versamento-della-relativa-imposta-5/
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SUMMARY:Soggetti che operano nel settore energetico - Contributo di solidarietà per il 2023 - Versamento della quota parte non versata entro il 30.6.2023
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che esercitano l’attività di produzione\, rivendita o importazione di energia elettrica\, gas metano\, gas naturale e prodotti petroliferi\, per il versamento della quota parte del contributo di solidarietà contro il caro bollette per il 2023 non versato entro il termine ordinario.Tale contributo di solidarietà\, infatti\, doveva essere versato: \nentro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, quindi entro il 30.6.2023 per i soggetti “solari”;\noppure\, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio\, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. \nPer effetto dell’art. 4 co. 1 del DL 98/2023\, il versamento del contributo di solidarietà può avvenire entro il 30.11.2023\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, per la quota parte corrispondente alla differenza tra: \nl’importo del contributo determinato ai sensi dell’art. 1 co. 116 della L. 197/2022;\nl’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5 del DL 34/2023\, successivamente abrogate dall’art. 22 co. 1 del DL 61/2023. \nIl suddetto art. 5 del DL 34/2023 conteneva infatti una modifica della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per il settore energetico stabilendo che\, ai fini della determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023\, non concorrevano alla determinazione del reddito complessivo: \ngli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007)\, c.d. “deduzioni extra-contabili”;\nnel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-operano-nel-settore-energetico-contributo-di-solidarieta-per-il-2023-versamento-della-quota-parte-non-versata-entro-il-30-6-2023/
CATEGORIES:Imprese,Scadenze
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/ritenute-versamenti-sospesi-settore-dello-sport-versamento-rateale-12/
CATEGORIES:Associazioni di promozione sportiva,Scadenze
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SUMMARY:Scritture di chiusura e valore delle rimanenze -  Annotazione nel registro acquisti
DESCRIPTION:Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA:  \nle scritture di chiusura (ratei e risconti\, fatture da emettere e da ricevere\, plusvalenze\, sopravvenienze attive\, minusvalenze\, sopravvenienze passive\, perdite di beni strumentali\, oneri di utilità sociale\, ammortamenti\, accantonamenti di quiescenza e previdenza\, ecc.);\nil valore delle rimanenze\, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Registro dei beni ammortizzabili - Compilazione
DESCRIPTION:Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili o dei registri sostitutivi di questo (DPR 695/96 e DPR 435/2001).Il registro dei beni ammortizzabili è costituito da un apposito conto per ciascun bene o categoria di beni.
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SUMMARY:Registro dei beni ammortizzabili - Compilazione
DESCRIPTION:Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili o dei registri sostitutivi di questo (DPR 695/96 e DPR 435/2001).Il registro dei beni ammortizzabili è costituito da un apposito conto per ciascun bene o categoria di beni.
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SUMMARY:Registro dei beni ammortizzabili - Compilazione
DESCRIPTION:Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili o dei registri sostitutivi di questo (DPR 695/96 e DPR 435/2001).Il registro dei beni ammortizzabili è costituito da un apposito conto per ciascun bene o categoria di beni.
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SUMMARY:Registro dei beni ammortizzabili - Compilazione
DESCRIPTION:Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili o dei registri sostitutivi di questo (DPR 695/96 e DPR 435/2001).Il registro dei beni ammortizzabili è costituito da un apposito conto per ciascun bene o categoria di beni.
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CATEGORIES:Enti commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Modello IRAP - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:  \nl’infedele presentazione della dichiarazione IRAP 2022\, relativa al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-irap-infedele-dichiarazione-regolarizzazione-2/
CATEGORIES:Enti non commerciali,Scadenze
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SUMMARY:Modello IRAP - Infedele dichiarazione -  Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:  \nl’infedele presentazione della dichiarazione IRAP 2022\, relativa al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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CATEGORIES:Persone fisiche,Scadenze
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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CATEGORIES:Associazioni e società sportive professionistiche,Scadenze
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SUMMARY:IRPEF - Seconda o unica rata dovuta in acconto per il 2023 - Effettuazione della trattenuta dagli emolumenti corrisposti
DESCRIPTION:Termine per trattenere: \nla seconda o unica rata dell’IRPEF dovuta in acconto per il 2023 dai lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (modello 730/2023);\ndagli emolumenti corrisposti. \nSe gli emolumenti corrisposti sono incapienti\, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo\, applicando la prevista maggiorazione.
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Eredi - Modello REDDITI PF 2023 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Presentazione telematica del modello REDDITI PF 2023 relativo al 2022 cui era obbligato il defunto\, deceduto nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023.I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-redditi-pf-2023-presentazione-telematica-data-di-decesso-dall1-1-2022-al-31-7-2023/
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SUMMARY:Eredi - Modello IRAP 2023 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Presentazione telematica del modello IRAP 2023 relativo al 2022 cui era obbligato il defunto\, deceduto nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023.I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-irap-2023-presentazione-telematica-data-di-decesso-dall1-1-2022-al-31-7-2023/
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SUMMARY:Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Termine\, per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023\, per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius:  \nl’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. \nI termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-dichiarazioni-infedeli-e-versamenti-regolarizzazione-data-di-decesso-dall1-1-2022-al-31-7-2023/
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SUMMARY:Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Termine\, per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023\, per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius:  \nl’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. \nI termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
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SUMMARY:Cedolare secca sulle locazioni - Seconda o unica rata dovuta in acconto per il 2023 - Effettuazione della trattenuta dagli emolumenti corrisposti
DESCRIPTION:Termine per trattenere: \nla seconda o unica rata della cedolare secca sulle locazioni dovuta in acconto per il 2023 dai lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (modello 730/2023);\ndagli emolumenti corrisposti. \nSe gli emolumenti corrisposti sono incapienti\, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo\, applicando la prevista maggiorazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cedolare-secca-sulle-locazioni-seconda-o-unica-rata-dovuta-in-acconto-per-il-2023-effettuazione-della-trattenuta-dagli-emolumenti-corrisposti/
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/assegnazione-agevolata-di-beni-ai-soci-e-trasformazione-in-societa-semplice-effettuazione-degli-atti-e-imposta-sostitutiva-3/
CATEGORIES:Scadenze,Società di persone
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale) - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate\, nell’ambito del modello REDDITI SC 2023\, l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (rispettivamente\, consolidato nazionale o mondiale)\, o la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta 2023. L’opzione deve essere comunicata: \ncon la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla;\nin via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello (provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 161213)\, per le società neocostituite o derivanti da trasformazioni. \nLa revoca dell’opzione è possibile decorso:  \nciascun triennio di validità\, per il consolidato nazionale;\nil primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo\, per il consolidato mondiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/tassazione-di-gruppo-consolidato-nazionale-o-mondiale-esercizio-o-revoca-dellopzione/
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SUMMARY:Soggetti non residenti\, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo - Modello REDDITI PF 2023 - Trasmissione in forma cartacea
DESCRIPTION:Presentazione del modello REDDITI 2023 relativo al periodo d’imposta 2022\, in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-non-residenti-non-titolari-di-redditi-dimpresa-o-di-lavoro-autonomo-modello-redditi-pf-2023-trasmissione-in-forma-cartacea/
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SUMMARY:Scheda per la destinazione dell'8\, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF - Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
DESCRIPTION:Presentazione\, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi\, della scheda per effettuare le scelte per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF con la stessa scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.La scheda va presentata in busta chiusa: \nallo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;\nad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica\, il quale rilascia\, anche se non richiesta\, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre\, per i soggetti “solari”);\nversare contestualmente 250 euro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/remissione-in-bonis-omesse-comunicazioni-o-altri-adempimenti-di-natura-formale-regolarizzazione-2/
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