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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2022 - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Versamento del saldo IVA relativo al 2022\, risultante dalla dichiarazione IVA 2023\, con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4%.La maggiorazione dello 0\,4% di interessi è da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni) già maggiorato dello 0\,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023. La maggiorazione dell’1\,6% fino al 30.6.2023 è quindi ulteriormente maggiorata dello 0\,4%.\nIl termine ordinario scadrebbe il 30.7.2023 ma\, cadendo di domenica\, slitta al 31.7.2023.\nIl saldo IVA può essere versato: \nin un’unica soluzione;\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 5. Il pagamento deve essere effettuato con rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata. \nIl pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà della dichiarazione IVA relativa al 2022\, il cui termine è scaduto il 2.5.2023 (in quanto il 30.4.2023 era domenica e l’1.5.2023 altresì festivo).Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare la dichiarazione IVA 2023 integrativa espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali (si segnala che dall’1.1.2023 il tasso di interesse legale è pari al 5% per effetto del DM 13.12.2022);\nravvedere le violazioni da tardivo versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IVA 2023 relativa al 2022\, il cui termine è scaduto il 2.5.2023 (in quanto il 30.4.2023 era domenica e l’1.5.2023 altresì festivo).La regolarizzazione deve avvenire mediante: \nla trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\nla corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nÈ infatti possibile inviare validamente la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine (artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98)\, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo e ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.\nSi precisa che i 90 giorni dovrebbero essere calcolati dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione\, tenendo conto del rinvio al primo giorno lavorativo successivo ex art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011.\nTuttavia\, in mancanza di chiarimenti ufficiali\, quand’anche si intendesse considerare a titolo prudenziale la data del 29 luglio 2023 come scadenza per la regolarizzazione\, facendo decorrere i 90 giorni dal 30 aprile\, opererebbe lo slittamento al 31 luglio in quanto il 29 luglio è un sabato.\nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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SUMMARY:Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale - Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione - II trimestre 2023
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario\, il modello TR\, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2023.L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre)\, se di ammontare superiore a 2.582\,28 euro\, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: \naliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media\, maggiorata del 10%\, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;\noperazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8\, 8-bis e 9 del DPR 633/72\, nonchè di operazioni assimilate e intracomunitarie\, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;\nbeni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;\nsoggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;\noperazioni non soggette: effettuazione\, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato\, delle seguenti operazioni\, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA\, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali\, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72\, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72\, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. \nIn alternativa alla richiesta di rimborso\, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione\, registrazione e annotazione
DESCRIPTION:Obblighi di fatturazione\, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti\, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
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SUMMARY:Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale\, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Accise\, Dogane e Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.I dati da inviare sono quelli delle cessioni effettuate: \nnel mese precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA mensili;\nnel trimestre precedente\, per i soggetti con liquidazioni IVA trimestrali.
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SUMMARY:IVA - Soggetti che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Trimestre aprile-giugno - Presentazione dichiarazione e versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno riguardante: \nle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C)\, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;\nle vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;\ntalune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. \nIl One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di assolvere l’IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni.\nL’OSS consente al soggetto passivo di: \ndichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l’imposta dovuta in altri Stati membri;\nsenza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri. \nLo Stato di identificazione riversa poi l’imposta agli Stati di competenza.\nIl regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.\nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
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