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SUMMARY:Modello 770 - Infedele presentazione e versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare: \nl’infedele presentazione del modello 770/2022;\nl’omessa effettuazione delle ritenute\, o l’omessa applicazione delle imposte sostitutive\, sui redditi corrisposti (o maturati) nel 2022;\nl’omesso\, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate\, o delle imposte sostitutive applicate\, nel 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnel 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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SUMMARY:Modello 770 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica del modello 770/2023.Il Modello 770 è la dichiarazione utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate: \ni dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente;\ni relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;\nil riepilogo dei crediti\, nonché gli altri dati richiesti.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Modello 770 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica del modello 770/2023.Il Modello 770 è la dichiarazione utilizzata dai sostituti d’imposta per comunicare all’Agenzia delle Entrate: \ni dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno precedente;\ni relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate;\nil riepilogo dei crediti\, nonché gli altri dati richiesti.
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SUMMARY:Modello 770 - Infedele presentazione e versamenti - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare: \nl’infedele presentazione del modello 770/2022;\nl’omessa effettuazione delle ritenute\, o l’omessa applicazione delle imposte sostitutive\, sui redditi corrisposti (o maturati) nel 2022;\nl’omesso\, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate\, o delle imposte sostitutive applicate\, nel 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnel 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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SUMMARY:Certificazione Unica - Redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata - Trasmissione
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite intermediario\, le “Certificazioni Uniche 2023”\, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.Si tratta\, ad esempio\, delle certificazioni riguardanti:  \ni redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni\, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” o ai “contribuenti forfetari”;\nle provvigioni;\ni corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;\ni redditi esenti. \nIl termine ordinario per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2023 è stabilito al 16.3.2023: la trasmissione entro il 31.10.2023 delle suddette CU 2023 avviene senza applicazione di sanzioni.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/certificazione-unica-redditi-esenti-o-non-dichiarabili-mediante-la-dichiarazione-precompilata-trasmissione/
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di settembre - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di settembre\, la cui scadenza del termine era il 16.10.2023.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/mance-del-personale-dei-settori-alberghiero-e-della-ristorazione-versamento-imposta-sostitutiva-5/
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SUMMARY:Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell’impresa.Per le somme erogate nel corso dell’anno 2023\, l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.\nDestinatari dell’agevolazione sono i lavoratori del settore privato: \ncon contratto di lavoro subordinato\, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);\ntitolari\, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili\, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. \nAi fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva: \nle somme devono essere erogate “in esecuzione” dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015;\nnel periodo congruo deve essere stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività\, redditività\, qualità\, efficienza e innovazione. \nL’importo massimo delle somme che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva è di 3.000 euro lordi.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.\nL’acconto dell’addizionale comunale – pari al 30% dell’addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell’aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell’anno precedente – è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili\, effettuate a partire dal mese di marzo; il saldo è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate\, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento rata relativa a conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento rata relativa a conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota\, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF\, al netto degli oneri deducibili.
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SUMMARY:Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli  per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati
DESCRIPTION:Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota\, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento\, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche\, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
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SUMMARY:Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte: \ndel 15% sui compensi per la perdita di avviamento;\ndel 4%\, da parte di Regioni\, Province\, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese\, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
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SUMMARY:Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale\, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.\nLa nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa\, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.\nInoltre\, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.\nI sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: \ndel 26% sugli interessi ed altri proventi;\ndel 26%\, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;\ndel 26% sugli altri redditi di capitale. \nCon riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: \nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni\, titoli similari e cambiali finanziarie\, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi\, premi ed altri frutti\, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;\nle ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi\, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73\, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati\, ancorché non corrisposti.
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SUMMARY:Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25\,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite\, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.\nL’aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del: \n10% per i premi delle lotterie\, tombole\, pesche o banchi di beneficienza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficienza;\n20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi\, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe;\n25% in ogni altro caso.
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SUMMARY:Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.\nSulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa\, soggette a tassazione separata\, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.
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SUMMARY:Provvigioni - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione\, agenzia\, mediazione\, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.Di regola\, la ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).\nLa relativa base imponibile è diversa a seconda che\, nell’esercizio della propria attività\, l’agente\, mediatore\, ecc.: \nnon si avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, l’11\,5% delle intere provvigioni);\nsi avvalga\, in via continuativa\, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal DM 16.4.83): in tale ipotesi\, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica\, il 4\,6% delle intere provvigioni). \nL’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura pari al 4\,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.
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SUMMARY:Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
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SUMMARY:Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate
DESCRIPTION:Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente\, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).I sostituti d’imposta devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti\, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro\, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di luglio - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di luglio\, la cui scadenza del termine era il 21.8.2023.
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SUMMARY:Modello 770 - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Cedolare secca sulle locazioni - Seconda o unica rata dovuta in acconto per il 2023 - Effettuazione della trattenuta dagli emolumenti corrisposti
DESCRIPTION:Termine per trattenere: \nla seconda o unica rata della cedolare secca sulle locazioni dovuta in acconto per il 2023 dai lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (modello 730/2023);\ndagli emolumenti corrisposti. \nSe gli emolumenti corrisposti sono incapienti\, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo\, applicando la prevista maggiorazione.
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SUMMARY:IRPEF - Seconda o unica rata dovuta in acconto per il 2023 - Effettuazione della trattenuta dagli emolumenti corrisposti
DESCRIPTION:Termine per trattenere: \nla seconda o unica rata dell’IRPEF dovuta in acconto per il 2023 dai lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (modello 730/2023);\ndagli emolumenti corrisposti. \nSe gli emolumenti corrisposti sono incapienti\, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo\, applicando la prevista maggiorazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/irpef-seconda-o-unica-rata-dovuta-in-acconto-per-il-2023-effettuazione-della-trattenuta-dagli-emolumenti-corrisposti/
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SUMMARY:Ritenute e addizionali - Mese di agosto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di agosto\, la cui scadenza del termine era il 18.9.2023.
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SUMMARY:Cedolare secca sulle locazioni - Seconda o unica rata di acconto per il 2023 trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre - Versamento
DESCRIPTION:Versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sulle locazioni: \ntrattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre;\nnei confronti dei lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che hanno presentato il modello 730/2023.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva rivalutazione TFR - Versamento dell'acconto
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell’anno solare in corso.Il TFR accantonato\, con esclusione della quota maturata nell’anno\, è incrementato\, su base composta\, al 31 dicembre di ogni anno\, con l’applicazione di un tasso: \ncostituito dall’1\,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno);\naumentato del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati\, accertato dall’ISTAT\, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. \nLa suddetta rivalutazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 17% versata in due rate: \nacconto\, entro il 16 dicembre;\nsaldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. \nL’acconto è commisurato: \nal 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente;\noppure\, in alternativa\, al 90% di quelle che maturano nell’anno in cui è dovuto l’acconto stesso.
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SUMMARY:IRPEF - Seconda o unica rata di acconto per il 2023 trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre - Versamento
DESCRIPTION:Versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRPEF: \ntrattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre;\nnei confronti dei lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che hanno presentato il modello 730/2023.
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SUMMARY:Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità\, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici\, riversate ai lavoratori.L’imposta è applicata: \nentro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;\nsolamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91\, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
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