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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Cripto-attività possedute all'1.1.2023 - Rideterminazione del valore - Imposta sostitutiva 14%
DESCRIPTION:Termine per il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 14% ai fini della rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2023.Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR possedute alla data dell’1.1.2023 può essere assunto\, in luogo del costo o del valore di acquisto: \nil valore normale delle cripto-attività\, determinato con i criteri di cui all’art. 9 del TUIR\, alla data dell’1.1.2023;\na condizione che il valore sia assoggettato alla suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. \nIl regime opzionale può riguardare ciascuna cripto-attività.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 16% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2023
DESCRIPTION:Termine entro il quale rivalutare il costo fiscale o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate\, delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni (agricoli e edificabili)\, posseduti alla data dell’1.1.2023\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite\, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.Per la rideterminazione: \ndel valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni\, entro il termine del 15.11.2023 occorre che un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;\ndel costo dei titoli\, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione\, è possibile assumere\, in luogo del costo o valore di acquisto\, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. \nLa rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16% da versare entro il 15.11.2023: \nper l’intero suo ammontare;\novvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-16-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2023/
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SUMMARY:Imposta sostitutiva 14% - Rivalutazione del costo delle partecipazioni e dei terreni posseduti all'1.1.2022 - Versamento rateizzato
DESCRIPTION:Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutive del 14% dovuta per la rivalutazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2022\, al di fuori del regime d’impresa\, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite se le partecipazioni o i terreni vengono ceduti a titolo oneroso. Il versamento può infatti essere effettuato: \nin tre rate annuali di pari importo;\ncon versamento della prima rata entro il 15.11.2022 e maggiorazione degli interessi del 3% annuo. \nLa rivalutazione è subordinata alla redazione e asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato entro il 15.11.2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imposta-sostitutiva-14-rivalutazione-del-costo-delle-partecipazioni-e-dei-terreni-posseduti-all1-1-2022-versamento-rateizzato/
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-a-saldo-o-in-acconto-soggetti-titolari-di-partita-iva-6/
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Richiesta di regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.L’adesione a questa procedura prevede: \nla presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480\, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria\, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta;\nil versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. \nSono oggetto della richiesta di regolarizzazione: \nle cripto-attività rappresentate da cripto-valute\, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking\, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI;\ni redditi realizzati sulle suddette cripto-attività\, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno\, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. \nL’importo da versare è corrispondente ai seguenti importi: \nlo 0\,5% del valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione\, in relazione all’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;\nun’imposta sostitutiva del 3\,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi\, in relazione alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività\, incluse le cripto-valute\, realizzati nel periodo di riferimento. \nLa procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma e con la presentazione del modello.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cripto-attivita-detenute-entro-il-31-12-2021-omessa-indicazione-nella-dichiarazione-dei-redditi-richiesta-di-regolarizzazione-2/
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SUMMARY:Cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi - Richiesta di regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per accedere alla procedura di regolarizzazione destinata ai soggetti che detengono cripto-attività entro la data del 31.12.2021 e che hanno omesso di indicare le stesse e i relativi redditi nella dichiarazione annuale dei redditi.L’adesione a questa procedura prevede: \nla presentazione del modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2023 n. 290480\, allegando una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria\, unitamente ai dati e alle informazioni utili per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta;\nil versamento di un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati. \nSono oggetto della richiesta di regolarizzazione: \nle cripto-attività rappresentate da cripto-valute\, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking\, che non sono state indicate nel quadro RW del modello REDDITI;\ni redditi realizzati sulle suddette cripto-attività\, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno\, la cui indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi è stata omessa. \nL’importo da versare è corrispondente ai seguenti importi: \nlo 0\,5% del valore delle cripto-valute detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione\, in relazione all’omessa indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi delle cripto-valute;\nun’imposta sostitutiva del 3\,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione che si riferisce ai redditi omessi\, in relazione alla regolarizzazione dell’omessa indicazione dei redditi derivanti da cripto-attività\, incluse le cripto-valute\, realizzati nel periodo di riferimento. \nLa procedura si perfeziona con il pagamento dell’intera somma e con la presentazione del modello.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti senza partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti senza partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato le prime due rate entro il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconti-dimposta-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2023-2/
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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