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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie – Opzione di cessione o sconto sul corrispettivo – Comunicazione di inutilizzabilità dei crediti d’imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i cessionari finali di crediti d’imposta derivanti da cessione del credito o sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL 34/2020\, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inutilizzabilità del credito per cause diverse dall’avvenuta scadenza dei termini di utilizzo in compensazione ex art. 121 co. 3 del DL 34/2020.Il soggetto tenuto all’invio della comunicazione è l’ultimo cessionario (o il fornitore nel caso non li abbia ulteriormente ceduti)\, il quale comunica all’Agenzia delle Entrate quali crediti non sono utilizzabili.\nIl presente termine si applica solo se la conoscenza dell’evento che ha determinato detta inutilizzabilità è avvenuta prima dell’1.12.2023.\nDall’1.12.2023\, la comunicazione deve invece essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità.\nI crediti sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate\, posto che il sequestro di tali crediti viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione\, eliminandoli dal cassetto fiscale.\nDevono\, invece\, essere comunicati i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello REDDITI SP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI SP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI SP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello REDDITI SP 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica\, entro il 30.11.2023\, del modello REDDITI SP 2023: \nmediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\ncon la corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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