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SUMMARY:Saldo IMU per il 2023 - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023\, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2023\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022;\nla seconda rata deve essere versata entro il 18.12.2023 (il termine del 16.12.2023\, cadendo di sabato\, slitta a lunedì 18.12.2023) a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2023. \nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie – Opzione di cessione o sconto sul corrispettivo – Comunicazione di inutilizzabilità dei crediti d’imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i cessionari finali di crediti d’imposta derivanti da cessione del credito o sconto in fattura di cui all’art. 121 del DL 34/2020\, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inutilizzabilità del credito per cause diverse dall’avvenuta scadenza dei termini di utilizzo in compensazione ex art. 121 co. 3 del DL 34/2020.Il soggetto tenuto all’invio della comunicazione è l’ultimo cessionario (o il fornitore nel caso non li abbia ulteriormente ceduti)\, il quale comunica all’Agenzia delle Entrate quali crediti non sono utilizzabili.\nIl presente termine si applica solo se la conoscenza dell’evento che ha determinato detta inutilizzabilità è avvenuta prima dell’1.12.2023.\nDall’1.12.2023\, la comunicazione deve invece essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità.\nI crediti sottoposti a sequestro non devono essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate\, posto che il sequestro di tali crediti viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione\, eliminandoli dal cassetto fiscale.\nDevono\, invece\, essere comunicati i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/detrazioni-edilizie-opzione-di-cessione-o-sconto-sul-corrispettivo-comunicazione-di-inutilizzabilita-dei-crediti-dimposta/
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023\, la cui scadenza era il 30.11.2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Modello IRAP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello IRAP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello IRAP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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SUMMARY:Modello REDDITI SP 2023 - Omessa presentazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’omessa presentazione telematica\, entro il 30.11.2023\, del modello REDDITI SP 2023: \nmediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato;\ncon la corresponsione della prevista sanzione\, ridotta a 1/10 del minimo. \nEventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.\nIl ravvedimento non può avvenire spirati i 90 giorni.
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SUMMARY:Modello REDDITI SP 2023 - Infedele dichiarazione - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’infedeltà del modello REDDITI SP 2023 presentato entro il 30.11.2023.Secondo la procedura indicata dalla circ. 42/2016\, il contribuente deve: \npresentare il modello REDDITI SP 2023 integrativo espungendo l’infedeltà;\npagare 27\,78 euro per l’infedeltà;\npagare le imposte e gli interessi legali;\nravvedere le violazioni da tardivo versamento del saldo e degli acconti ex art. 13 del DLgs. 471/97\, con corresponsione delle previste sanzioni ridotte. \nDopo il 28.2.2024\, la dichiarazione infedele “riemerge” a tutti gli effetti\, quindi il ravvedimento\, da un lato\, dovrà avere come base di computo la sanzione del 90% ridotta\, dall’altro\, non presupporrà più anche la sanatoria dei tardivi versamenti\, rimanendo comunque necessario pagare le imposte\, gli interessi legali e presentare la dichiarazione integrativa.
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