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SUMMARY:Modello REDDITI - Saldo ed eventuale primo acconto - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.6.2023.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1 co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-residenti-od-operanti-nei-territori-dellemilia-romagna-marche-e-toscana-colpiti-dallalluvione-rottamazione-dei-ruoli-presentazione-dellistanza/
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento della prima rata (pari al 60%) dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nIl versamento della seconda rata (pari al rimanente 40%) deve essere effettuato entro il 30.11.2023.\nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/assegnazione-agevolata-di-beni-ai-soci-e-trasformazione-in-societa-semplice-effettuazione-degli-atti-e-imposta-sostitutiva/
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SUMMARY:Conciliazione giudiziale agevolata - Sottoscrizione dell'accordo
DESCRIPTION:Termine per la sottoscrizione dell’accordo ai fini della conciliazione agevolata dei processi perndenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o di secondo grado.Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti “impositivi”.\nIn caso di conciliazioni agevolata: \nle sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo;\nnon ha rilevanza se l’accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. \nI versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro venti giorni dalla stipula dell’accordo e la dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo\, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/conciliazione-giudiziale-agevolata-sottoscrizione-dellaccordo/
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento della prima rata (pari al 60%) dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nIl versamento della seconda rata (pari al rimanente 40%) deve essere effettuato entro il 30.11.2023.\nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.6.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.6.2023. \nIl restante 50% degli importi deve essere versato entro il 30.11.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-con-domicilio-fiscale-sede-legale-o-sede-operativa-nel-territorio-del-comune-di-lampedusa-e-linosa-riduzione-dei-versamenti-versamento-rateale-degli-importi-5/
CATEGORIES:Datori di lavoro,Enti commerciali,Enti non commerciali,Persone fisiche,Scadenze,Società di capitali,Società di persone
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-a-saldo-o-in-acconto-soggetti-titolari-di-partita-iva-5/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quarta rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Soggetti con residenza\, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza\, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell’isola di Ischia\, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.\nAi sensi dell’art. 1 co. 1 del DL 186/2022\, sono sospesi i termini\, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023: \ndei versamenti tributari\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 29 del DL 78/2010;\nrelativi ai versamenti delle ritenute alla fonte\, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73\, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF\, operati in qualità di sostituti d’imposta;\nrelativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria\, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione\, nonchè dagli atti previsti dall’art. 30 del DL 78/2010. \nLa sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9 co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012\, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane\, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 639/1910 emesse dagli enti territoriali\, e agli atti di cui all’art. 1 co. 792 della L. 160/2019.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Saldo e primo acconto - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Saldo e primo acconto - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 31.7.2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-regolarizzazione-del-versamento-con-maggiorazione-04-7/
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento (integrale o della prima rata) degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nI versamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione o in forma rateale\, in seguito alla comunicazione d’ufficio degli importi.\nPer i contribuenti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, sono rinviati di tre mesi i termini relativi alla rottamazione dei ruoli (art. 1 co. 9 del DL 61/2023).\nPertanto\, per tali soggetti il termine di pagamento della prima rata è posticipato dal 31.10.2023 al 31.1.2024.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/rottamazione-dei-ruoli-versamento-degli-importi/
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SUMMARY:Violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 - Definizione
DESCRIPTION:Termine per versare la prima rata o l’intero importo dovuto al fine della regolarizzazione delle violazioni formali commesse fino al 31.10.2022.Il perfezionamento della regolarizzazione avviene tramite: \nil versamento degli importi\, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta\, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo\, con versamento della seconda rata entro il 31.3.2024;\nla rimozione delle irregolarità o delle omissioni\, da effettuare entro il 31.3.2024. \nSono sanabili: \nle irregolarità\, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale\, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi\, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. Non possono essere definite\, di conseguenza\, le violazioni in tema di dichiarazione infedele\, omessa dichiarazione e quelle in tema di irregolare fatturazione;\ncommesse fino al 31.10.2022. \nDalla regolarizzazione sono escluse: \nle violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2023);\nle violazioni in tema di quadro RW. \nTale sanatoria non è preclusa dalla notifica di un atto di contestazione/irrogazione della sanzione\, di un verbale di constatazione o dal ricorso del contribuente\, essendo solo necessario che l’eventuale atto di contestazione/irrogazione non sia definitivo all’1.1.2023.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro.\nSi applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata (che è avvenuto entro il 30.9.2023).\nCon riferimento al calendario delle rate da versare: \nil termine per il versamento della terza rata scade il 20.12.2023;\nle rate successive alla terza possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese\, a partire da gennaio 2024;\nper il mese di dicembre di ciascun anno\, il termine di versamento della rata scade il giorno 20 del mese.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/definizione-delle-liti-pendenti-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-2/
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la seconda rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-irap-violazioni-riguardanti-le-dichiarazioni-validamente-presentate-commesse-entro-il-31-12-2021-ravvedimento-operoso-speciale-versamento-rateale-4/
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quinta e ultima degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-redditi-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-a-saldo-o-in-acconto-soggetti-titolari-di-partita-iva-7/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-degli-importi-dovuti-soggetti-titolari-di-partita-iva-3/
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Ripresa dei versamenti
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data dell’1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall’alluvione\, per effettuare i versamenti sospesi\, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall’1.5.2023 al 31.8.2023.Operando la sospensione per tutti i tributi\, erano sospesi i versamenti: \ndelle imposte periodiche\, in particolare quelle derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP (ad esempio il saldo e la prima rata di acconto IRAP con scadenza al 30.6.2023 e al 31.7.2023);\ndelle imposte non periodiche\, come l’imposta di registro. \nLa formulazione generica della norma pare indurre a ritenere che la sospensione dei versamenti si applichi anche ai tributi locali (ad esempio\, al versamento della prima rata IMU che è scaduta il 16.6.2023).\nIl versamento è effettuato in un’unica soluzione\, senza applicazione di interessi e sanzioni.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Effettuazione degli adempimenti tributari
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data dell’1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall’alluvione\, per eseguire gli adempimenti tributari sospesi (diversi dai versamenti)\, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall’1.5.2023 al 31.8.2023\, senza applicazione di sanzioni.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-residenti-od-operanti-nei-territori-dellemilia-romagna-marche-e-toscana-colpiti-dallalluvione-effettuazione-degli-adempimenti-tributari-3/
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2023.Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconti-dimposta-versamento-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-lanno-in-corso/
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irap-versamento-seconda-o-unica-rata/
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento degli importi
DESCRIPTION:Termine per il versamento della seconda rata degli importi dovuti ai fini di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante i carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.Il carico può essere dilazionato in 18 rate scadenti: \nle prime due\, per un importo pari\, ciascuna\, al 10% delle somme dovute\, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;\nle altre il 28.2\, il 31.5\, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno. \nSugli importi dilazionati sono dovuti\, dall’1.11.2023\, gli interessi al tasso del 2% annuo.
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SUMMARY:Determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine\, per le le snc\, le sas e i soggetti ad esse equiparati\, in contabilità ordinaria\, per comunicare all’Agenzia delle Entrate: \nl’esercizio dell’opzione per il triennio 2023-2025 per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio);\noppure la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta in corso. \nL’opzione è comunicata: \nnell’ambito del modello IRAP 2023;\novvero utilizzando il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax\, consolidato\, trasparenza e per l’opzione IRAP”\, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 161213/2015\, se l’opzione non può essere espressa in sede di dichiarazione annuale (ad esempio nel caso di soggetti neocostituiti o interessati da operazioni straordinarie). \nL’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta: al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per il triennio successivo\, a meno che l’impresa non revochi l’opzione precedentemente comunicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/determinazione-della-base-imponibile-irap-in-base-al-bilancio-esercizio-o-revoca-dellopzione/
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SUMMARY:Modello REDDITI SP 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello REDDITI SP 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;\nversare contestualmente 250 euro.
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