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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30 agosto\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per il versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale/
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla terza rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2022 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Società in controllo pubblico - Trasparenza - Pubblicazione e la validazione dell'attestazione sull'adempimento degli obblghi
DESCRIPTION:Termine\, per gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe di società in controllo pubblico\, per: \nconvalidare le verifiche effettuate al 30.6.2023;\npubblicare l’attestazione nella sezione “Società trasparente”\, sotto-sezone di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”\, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione\, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”\, “Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. \nL’invio ad ANAC della scheda delle verifiche di rilevazione al 30.6.2023 avviene mediante l’applicativo web con la suddetta convalida delle verifiche.\nLa pubblicazione dell’attestazione degli OIV\, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe\, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 30.6.2023\, compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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SUMMARY:Contributo Antitrust - Versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro\, per il versamento del contributo per la copertura dell’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato\, per l’anno in corso.Per l’anno 2023 il contributo è fissato: \nnella misura dello 0\,058 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data della delibera (7.3.2023);\nnella soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non superiore a cento volte la misura minima e\, quindi\, non superiore a 290.000\,00 euro.
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SUMMARY:Diritto annuale Camere di Commercio - Pagamento - Maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato\, o che avrebbero dovuto approvare\, il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario scadrebbe il 30.7.2023 ma\, cadendo di domenica\, slitta al 31.7.2023.\nIl diritto camerale è determinato\, negli importi minimi e massimi\, nonché negli importi dovuti in misura fissa\, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.\nRelativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese\, diverse dalle imprese individuali\, gli importi variano in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022 (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).\nTali misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio (50% per le Camere di Commercio della Sicilia e di Crotone).
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SUMMARY:Soggetti che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Approvazione del bilancio - Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per registrare il verbale di approvazione del bilancio\, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (il cui termine ultimo è fissato al 29.6.2023): il termine scadrebbe quindi il 29.7.2023 che\, cadendo di sabato\, slitta a lunedì 31.7.2023.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0\,4% - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, con la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023;\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nIl termine ordinario del 30.7.2023\, cadendo di domenica\, slitta al successivo 31.7.2023.\nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 31 luglio\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari" titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi\, senza la maggiorazione dello 0\,4%.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla seconda rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2023. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo - Utilizzo del credito in 10 rate per superbonus\, bonus barriere e sismabonus - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediario
DESCRIPTION:Termine iniziale per trasmettere all’Agenzia delle Entrate\, direttamente da parte del fornitore o del cessionario o tramite un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98\, dotato di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti\, la comunicazione per fruire in 10 rate annuali di pari importo dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati\, in relazione: \nal superbonus (art. 119 del DL 34/2020);\nagli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter DL 34/2020);\nal sismabonus (art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013). \nIl provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 precisa che può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra\, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione (purché non utilizzata in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 e derivante da comunicazioni inviate entro il 31.3.2023).\nQualora la trasmissione della comunicazione avvenga direttamente dal cessionario o dal fornitore\, la comunicazione poteva essere inviata già dal 2.5.2023.\nLa comunicazione: \npuò riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (con successive comunicazioni potranno essere rateizzati\, anche in più soluzioni\, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti\, purché derivanti da comunicazioni di opzioni trasmesse entro il 31.3.2023);\nè immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata. \nTale ripartizione può dunque essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite: \nagli anni 2022 e seguenti\, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.10.2022\, per gli interventi agevolati con superbonus;\nagli anni 2023 e seguenti\, per le comunicazioni di opzione inviate dall’1.11.2022 al 31.3.2023\, per gli interventi agevolati con superbonus\, o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023\, per bonus barriere o sismabonus. \nLe dieci rate annuali di pari importo\, conseguenti alla ripartizione\, decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.\nLa scelta di ripartire la quota residua del credito in 10 rate annuali di pari importo è irrevocabile.\nCiascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 rate annuali: \npuò essere utilizzata esclusivamente in compensazione\, ex art. 17 del DLgs. 241/97\, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento (con apposita risoluzione saranno istituiti specifici codici tributo ed impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24);\nper la quota non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso;\nnon può essere ceduta ad altri soggetti\, oppure ulteriormente ripartita.
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