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SUMMARY:Regime delle SIIQ o delle SIINQ - Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ\, a decorrere dal 2024.Il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e delle SIINQ (Società di Investimento Immobiliare Non Quotata in borsa) offre la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l’utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP (c.d. “gestione esente”).\nL’utile prodotto nell’ambito della gestione esente: \nviene assoggettato integralmente a tassazione\, all’atto della distribuzione;\nesclusivamente in capo ai soggetti partecipanti\, diversi dalle SIIQ e dalle SIINQ\, mediante l’applicazione di una ritenuta operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. \nAttualmente\, la predetta ritenuta è applicata in generale nella misura del 26%.\nAi fini delle imposte sui redditi\, l’esercizio dell’opzione per il regime speciale comporta le seguenti conseguenze: \nesenzione dall’IRES e dall’IRAP del reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e da quelle ad essa assimilate;\nassoggettamento ad imposizione dell’utile derivante dalla “gestione esente” direttamente in capo ai soci\, al momento della sua distribuzione;\napplicazione della disciplina ordinaria vigente in materia di imposizione diretta e di IRAP con riferimento al reddito ed al valore della produzione della gestione imponibile. \nL’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo\, in ciascun esercizio\, di distribuire ai soci almeno il 70% dell’utile netto derivante: \ndall’attività di locazione immobiliare;\ndal possesso delle partecipazioni in altre SIIQ o in SIINQ;\ndal possesso di quote di partecipazioni in fondi immobiliari “qualificati”. \nInoltre\, vi è l’obbligo di distribuire\, nei due esercizi successivi a quello di realizzo\, il 50% degli utili derivanti dalle plusvalenze nette che originano: \ndalla cessione di immobili destinati alla locazione;\ndalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ;\ndalla cessione di quote di fondi immobiliari. \nL’opzione per il regime fiscale speciale: \nè irrevocabile;\ncomporta l’assunzione della qualifica di società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) o società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ). \nQuest’ultima deve essere obbligatoriamente indicata\, anche nella forma abbreviata: \nnella denominazione sociale\,\nin tutti i documenti della società stessa.
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