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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale
DESCRIPTION:Termine per sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano già state contestate\, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata\, con atto di liquidazione\, di accertamento o di recupero\, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni\, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR 600/73.\nSono ravvedibili le violazioni che: \nriguardano le dichiarazioni relative alle annualità dal 2016 (modello REDDITI/IRAP 2017) al 2021 (modello REDDITI/IRAP 2022). Si tratta delle violazioni “sostanziali” dichiarative e delle violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione\, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione;\nriguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. \nRimane ferma l’impossibilità circa l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del DLgs. 472/97: ogni violazione deve quindi essere oggetto di un ravvedimento a sé stante.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Rinuncia agevolata ai ricorsi in Cassazione - Perfezionamento
DESCRIPTION:Termine per beneficiare della rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 in Cassazione\, al fine di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minino\, tramite:\nla rinuncia al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con l’Agenzia delle Entrate;\nla sottoscrizione e il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti o comunque entro il termine del 30.9.2023. \nIl pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.\nLa rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate\, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto.\nTale rinuncia agevolata è alternativa alla definizione delle liti disciplinata nell’art. 1co. 186 della L. 197/2022.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Rottamazione dei ruoli - Presentazione dell'istanza
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che\, all’1.5.2023\, avevano la residenza o la sede nei territori individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023 delle Regioni Emilia-Romagna\, Marche e Toscana\, per presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’istanza al fine di beneficiare della rottamazione dei ruoli riguardante: \ni carichi derivanti da ruoli\, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito;\nconsegnati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022. \nIl beneficio della rottamazione consiste nello sgravio: \ndi qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;\ndi ogni tipo di interesse compreso nel carico;\ndegli interessi di mora applicati dall’Agenzia della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo\, avviso di addebito o cartella di pagamento;\ndei compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99. \nEntro il 31.12.2023 (termine così prorogato solo per i suddetti soggetti)\, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare\, nonché quello delle singole rate\, unitamente al giorno di scadenza.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-residenti-od-operanti-nei-territori-dellemilia-romagna-marche-e-toscana-colpiti-dallalluvione-rottamazione-dei-ruoli-presentazione-dellistanza-3/
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Presentazione dell'istanza e versamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per presentare l’istanza e versare gli importi dovuti (interamente o solo la prima rata) al fine di definire le controversie\, attribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli\, pendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.Sono esclusi: \ntutte le liti in cui sono parti diversi enti impositori\, ancorché di natura tributaria;\nprocessi su atti di recupero di aiuti di Stato e su risorse proprie dell’Unione europea\, inclusa l’IVA all’importazione. \nPer poter definire la lite\, occorre che: \nentro l’1.1.2023\, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale;\nnel momento di presentazione della domanda\, non si sia ancora formato il giudicato. \nRientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio\, anche in Cassazione o in rinvio.\nLa lite non deve riguardare “atti impositivi”\, pertanto possono essere definite le liti su atti aventi funzione liquidatoria (il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote somme sulla base di un previo accertamento o della dichiarazione).\nI benefici si sostanziano: \nnel pagamento del 5% delle imposte\, se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio;\nnel pagamento del 15% delle imposte\, con stralcio di sanzioni e interessi\, se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso);\nnel pagamento del 40% delle imposte\, con stralcio di sanzioni e interessi\, se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado;\nnel pagamento del 90% dell’imposta\, con stralcio di sanzioni e interessi\, in caso di pendenza in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio e di pendenza in rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione;\nnello stralcio di soli sanzioni e interessi\, se il contribuente\, in primo o in secondo grado\, oppure in tutti e due i gradi\, è risultato soccombente. \nSe la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo\, si paga: \nil 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);\nil 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio\, e non si è formato il giudicato). \nPer le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo\, se questo è stato definito in altro modo\, si ha il totale stralcio della sanzione.
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SUMMARY:Conciliazione giudiziale agevolata - Sottoscrizione dell'accordo
DESCRIPTION:Termine per la sottoscrizione dell’accordo ai fini della conciliazione agevolata dei processi perndenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o di secondo grado.Le controversie conciliabili sono quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate sempre che riguardino atti “impositivi”.\nIn caso di conciliazioni agevolata: \nle sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo;\nnon ha rilevanza se l’accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. \nI versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro venti giorni dalla stipula dell’accordo e la dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo\, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Soggetti con domicilio fiscale\, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti aventi il domicilio fiscale\, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa\, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione: \nai tributi\, ad eccezione dell’IVA\, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;\nnella misura ridotta del 40% dell’importo dovuto\, senza applicazione di sanzioni e interessi. \nI contribuenti possono versare gli importi: \nin un’unica soluzione entro il 30.6.2023;\nmediante rateizzazione\, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.6.2023. \nIl restante 50% degli importi deve essere versato entro il 30.11.2023 (in un’unica soluzione o in forma rateale).
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CATEGORIES:Datori di lavoro,Enti commerciali,Enti non commerciali,Persone fisiche,Scadenze,Società di capitali,Società di persone
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