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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo - Utilizzo del credito in 10 rate per superbonus\, bonus barriere e sismabonus - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite intermediario
DESCRIPTION:Termine iniziale per trasmettere all’Agenzia delle Entrate\, direttamente da parte del fornitore o del cessionario o tramite un intermediario di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98\, dotato di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti\, la comunicazione per fruire in 10 rate annuali di pari importo dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati\, in relazione: \nal superbonus (art. 119 del DL 34/2020);\nagli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter DL 34/2020);\nal sismabonus (art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013). \nIl provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 precisa che può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra\, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione (purché non utilizzata in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 e derivante da comunicazioni inviate entro il 31.3.2023).\nQualora la trasmissione della comunicazione avvenga direttamente dal cessionario o dal fornitore\, la comunicazione poteva essere inviata già dal 2.5.2023.\nLa comunicazione: \npuò riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (con successive comunicazioni potranno essere rateizzati\, anche in più soluzioni\, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti\, purché derivanti da comunicazioni di opzioni trasmesse entro il 31.3.2023);\nè immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata. \nTale ripartizione può dunque essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite: \nagli anni 2022 e seguenti\, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.10.2022\, per gli interventi agevolati con superbonus;\nagli anni 2023 e seguenti\, per le comunicazioni di opzione inviate dall’1.11.2022 al 31.3.2023\, per gli interventi agevolati con superbonus\, o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023\, per bonus barriere o sismabonus. \nLe dieci rate annuali di pari importo\, conseguenti alla ripartizione\, decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.\nLa scelta di ripartire la quota residua del credito in 10 rate annuali di pari importo è irrevocabile.\nCiascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 rate annuali: \npuò essere utilizzata esclusivamente in compensazione\, ex art. 17 del DLgs. 241/97\, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento (con apposita risoluzione saranno istituiti specifici codici tributo ed impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24);\nper la quota non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso;\nnon può essere ceduta ad altri soggetti\, oppure ulteriormente ripartita.
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