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SUMMARY:Saldo IMU per il 2023 - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023\, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2023\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022;\nla seconda rata deve essere versata entro il 18.12.2023 (il termine del 16.12.2023\, cadendo di sabato\, slitta a lunedì 18.12.2023) a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2023. \nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023\, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno.L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate (art. 1 co. 762 della L. 160/2019): \nla prima con scadenza il 16 giugno\, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;\nla seconda con scadenza il 16 dicembre\, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote deliberato per l’anno in corso. \nIl contribuente\, tuttavia\, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale\, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.\nCon riguardo all’IMU dovuta per il 2023\, quindi: \nla prima rata doveva essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e detrazione deliberata per il 2022;\nla seconda rata deve essere versata entro il 18.12.2023 (il termine del 16.12.2023\, cadendo di sabato\, slitta a lunedì 18.12.2023) a saldo e a conguaglio\, sulla base delle aliquote per il 2023. \nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la quarta rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Regime delle SIIQ o delle SIINQ - Comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine per inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione per il regime delle SIIQ o delle SIINQ\, a decorrere dal 2024.Il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e delle SIINQ (Società di Investimento Immobiliare Non Quotata in borsa) offre la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l’utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP (c.d. “gestione esente”).\nL’utile prodotto nell’ambito della gestione esente: \nviene assoggettato integralmente a tassazione\, all’atto della distribuzione;\nesclusivamente in capo ai soggetti partecipanti\, diversi dalle SIIQ e dalle SIINQ\, mediante l’applicazione di una ritenuta operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. \nAttualmente\, la predetta ritenuta è applicata in generale nella misura del 26%.\nAi fini delle imposte sui redditi\, l’esercizio dell’opzione per il regime speciale comporta le seguenti conseguenze: \nesenzione dall’IRES e dall’IRAP del reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e da quelle ad essa assimilate;\nassoggettamento ad imposizione dell’utile derivante dalla “gestione esente” direttamente in capo ai soci\, al momento della sua distribuzione;\napplicazione della disciplina ordinaria vigente in materia di imposizione diretta e di IRAP con riferimento al reddito ed al valore della produzione della gestione imponibile. \nL’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo\, in ciascun esercizio\, di distribuire ai soci almeno il 70% dell’utile netto derivante: \ndall’attività di locazione immobiliare;\ndal possesso delle partecipazioni in altre SIIQ o in SIINQ;\ndal possesso di quote di partecipazioni in fondi immobiliari “qualificati”. \nInoltre\, vi è l’obbligo di distribuire\, nei due esercizi successivi a quello di realizzo\, il 50% degli utili derivanti dalle plusvalenze nette che originano: \ndalla cessione di immobili destinati alla locazione;\ndalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ;\ndalla cessione di quote di fondi immobiliari. \nL’opzione per il regime fiscale speciale: \nè irrevocabile;\ncomporta l’assunzione della qualifica di società di investimento immobiliare quotata (SIIQ) o società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ). \nQuest’ultima deve essere obbligatoriamente indicata\, anche nella forma abbreviata: \nnella denominazione sociale\,\nin tutti i documenti della società stessa.
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