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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare titolari di partita IVA\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-soggetti-titolari-di-partita-iva/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\nla quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-ires-versamento-rateale-6/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023;\nla quarta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2022 ed eventuale primo acconto per l’anno 2023 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.8.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2023. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.\nIl pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
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SUMMARY:Soggetti residenti od operanti nei territori dell'Emilia-Romagna\, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione - Effettuazione degli adempimenti tributari
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che alla data dell’1.5.2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 al DL 61/2023 colpiti dall’alluvione\, per eseguire gli adempimenti tributari sospesi (diversi dai versamenti)\, i cui termini erano in scadenza nel periodo compreso dall’1.5.2023 al 31.8.2023\, senza applicazione di sanzioni.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello IRAP 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0\,4%
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2022 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per regolarizzare l’insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023\, con riferimento al modello REDDITI 2023\, la cui scadenza del termine\, con la maggiorazione dello 0\,4%\, era il 30.8.2023.Tale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 30.6.2023 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2023 ed entro il 31.7.2023 in seconda convocazione.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP (e di eventuali maggiorazioni)\, dovuta per il 2023.L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Acconto IRES - Versamento seconda o unica rata - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, da parte dei soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2023. Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2022\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2022.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Comunicazione dell'opzione di cessione della detrazione o sconto sul corrispettivo - Remissione in bonis - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno presentato entro il 31.3.2023 la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito\, per avvalersi della c.d. “remissione in bonis”\, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare\, la comunicazione d’opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis è ammessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al 31.3.2023 (ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione).\nLa possibilità riguarda le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici\, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 che si riferiscono: \nalle spese sostenute nel 2022;\nnonchè alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021. \nLa remissione in bonis trova applicazione qualora al contempo: \nil contribuente presenti tutti i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione fiscale per cui intende esercitare l’opzione;\nnon siano già state attuate attività di controllo con riferimento alla spettanza del beneficio fiscale;\nil cedente e il cessionario abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione\, in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione. \nL’art. 2-quinquies del DL 11/2023 riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito oltre il termine del 31.3.2023 avvalendosi della remissione in bonis anche se il contratto di cessione non è stato concluso alla data del 31.3.2023\, purché la cessione venga esercitata a favore di uno dei soggetti “vigilati”\, ossia: \nbanche e intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del DLgs. 385/93;\nsocietà appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93;\nimprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005. \nIn presenza dei requisiti\, per aderire alla remissione in bonis è necessario: \nversare la misura minima della sanzione\, pari a 250\,00 euro\, di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97 tramite modello F24 “Elementi identificativi” (ELIDE);\ninviare telematicamente la comunicazione di opzione. \nLa trasmissione della nuova comunicazione mediante remissione in bonis è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/detrazioni-edilizie-comunicazione-dellopzione-di-cessione-della-detrazione-o-sconto-sul-corrispettivo-remissione-in-bonis-soggetti-solari/
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SUMMARY:Modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM" 2023 - Società consolidante - Presentazione
DESCRIPTION:Presentazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale CNM” 2023 relativo al 2022:  \nesclusivamente in via telematica\, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati (comprese le società del gruppo)\, utilizzando il servizio telematico Entratel;\nobbligatoriamente in forma “autonoma”\, non potendo essere inserito nel modello REDDITI SC. \nIl modello CNM deve essere presentato in applicazione dell’art. 122 del TUIR\, per il quale “la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato\, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo”.
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello REDDITI SC 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.
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SUMMARY:Regime della trasparenza fiscale - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate\, nell’ambito del modello REDDITI SC 2023\, l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale\, o la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta in corso.Le società di capitali che accedono al regime di trasparenza sono soggetti in capo ai quali è possibile determinare in modo unitario il reddito complessivo da ripartire tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.\nL’opzione per il regime della trasparenza fiscale può essere esercitata: \ndalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali;\nsempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%. \nL’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e\, al termine di ciascun triennio\, a meno che non sia revocata\, deve intendersi tacitamente rinnovata per un altro triennio.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre\, per i soggetti “solari”);\nversare contestualmente 250 euro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/remissione-in-bonis-omesse-comunicazioni-o-altri-adempimenti-di-natura-formale-regolarizzazione-3/
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SUMMARY:Tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale) - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate\, nell’ambito del modello REDDITI SC 2023\, l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (rispettivamente\, consolidato nazionale o mondiale)\, o la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta 2023. L’opzione deve essere comunicata: \ncon la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla;\nin via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello (provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 161213)\, per le società neocostituite o derivanti da trasformazioni. \nLa revoca dell’opzione è possibile decorso:  \nciascun triennio di validità\, per il consolidato nazionale;\nil primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo\, per il consolidato mondiale.
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SUMMARY:Registro dei beni ammortizzabili - Compilazione
DESCRIPTION:Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili o dei registri sostitutivi di questo (DPR 695/96 e DPR 435/2001).Il registro dei beni ammortizzabili è costituito da un apposito conto per ciascun bene o categoria di beni.
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