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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di aprile.Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di aprile. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di aprile 2025.Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Redazione del progetto di bilancio
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per: \nla redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;\nla redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori;\nla consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). \nAi sensi dell’art. 2429 co. 1 c.c.\, tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea che deve discuterlo (29.6.2025).\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-redazione-del-progetto-di-bilancio-3/
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SUMMARY:Credito d'imposta investimenti agricoli ZES unica - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine finale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023\, prorogato dall’art. 1 co. 462 – 466 della L. 199/2025.Possono beneficiare di tale credito d’imposta\, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:  \nle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE;\nle imprese attive nel settore forestale;\nle micro\, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura. \nTali imprese possono accedere all’agevolazione in relazione agli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata\, Calabria\, Campania\, Molise\, Puglia\, Sardegna e Sicilia\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera c) del TFUE\, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027.
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SUMMARY:Credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine finale per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere dall’1.1.2026 al 31.12.2026 ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023\, prorogato dall’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025.Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate: \nnelle zone assistite delle Regioni Campania\, Puglia\, Basilicata\, Calabria\, Sicilia\, Sardegna e Molise\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107\, § 3\, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);\nnelle zone assistite della Regione Abruzzo\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107\, § 3\, lettera c) del TFUE\, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. \nSono agevolabili gli investimenti\, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2\, punti 49\, 50 e 51 del regolamento 651/2014)\, relativi a: \nl’acquisto\, anche mediante contratti di locazione finanziaria\, di nuovi macchinari\, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;\nl’acquisto di terreni e l’acquisizione\, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
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SUMMARY:Credito d'imposta ZLS - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine finale per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere dall’1.1.2026 al 31.12.2026 ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)\, ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 e del DM 30.8.2024.\nL’agevolazione\, introdotta per la prima volta per il 2024\, è stata prorogata: \nal 2025 dall’art. 3  co. 14-octies – 14 decies del DL 202/2024 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2025 n. 153474\, modificato con provv. 19.11.2025 n. 503079 per recepire l’estensione alle Regioni Marche e Umbria per effetto dell’art. 3 della L. 171/2025);\nal 2026\, 2027 e 2028 dall’art. 1 co. 444 – 447 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026). \nIl credito d’imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale\, come definito all’art. 2\, punti 49\, 50 e 51\, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014\, relativi all’acquisto\, anche mediante contratti di locazione finanziaria\, di nuovi macchinari\, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS\, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione\, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.\nAi fini del riconoscimento del credito d’imposta\, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti\, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti\, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27 gennaio 2010\, n. 39.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione\, registrazione e annotazione
DESCRIPTION:Obblighi di fatturazione\, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti\, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025 e lo hanno approvato il 30.4.2026\, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DPR 558/99\, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025 e lo hanno approvato il 30.4.2026\, per registrare il verbale di approvazione del bilancio\, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 convertito\, gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, comprese le Agenzie fiscali\, ancorché previsti in via esclusivamente telematica\, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici\, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo\, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026\, direttamente o tramite intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026\, per: \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
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SUMMARY:Acconto IMU per il 2026 - Versamento
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Versamento del conguaglio per il 2025 e della prima rata per il 2026
DESCRIPTION:Termine per il versamento:  \ndella terza rata dell’IMU per il 2025\, ad eventuale conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per tale anno;\ndella prima rata dell’IMU dovuta per il 2026\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2025. \nLa predetta disciplina dei versamenti ex art. 1 co. 763 della L. 160/2019 riguarda gli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR che possiedono almeno un immobile esente\, in quanto utilizzato per lo svolgimento\, con modalità non commerciali\, delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92\nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.6.2026 al 20.6.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-2/
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.6.2026 al 20.6.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026\, direttamente o tramite un intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-3/
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SUMMARY:Soggetti "solari" obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Erogazioni pubbliche - Pubblicazione nella Nota integrativa delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che\, quindi\, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese\, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare\, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative: \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2025;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nIl termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. Pertanto\, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale\, il termine scade il 29.6.2026.
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SUMMARY:Certificazione Unica 2026 errata – Redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale e provvigioni - Ritrasmissione con sanzioni ridotte
DESCRIPTION:Termine per: \nritrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2026 relative al periodo d’imposta 2025\, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale o provvigioni;\nin caso di errata trasmissione entro il 30.4.2026;\nper beneficiare della riduzione a un terzo delle sanzioni. \nLa circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) ha chiarito che il calcolo dei giorni entro i quali inviare le certificazioni uniche corrette decorre dalla scadenza ordinaria\, e quindi dal 30.4.2026.
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SUMMARY:Dichiarazione IMU relativa al 2025 - Presentazione
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SUMMARY:Erogazioni pubbliche - Pubblicazione delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine per pubblicare sul proprio sito o analogo portale digitale le informazioni relative:  \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2025;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nPer gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio\, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
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SUMMARY:Saldo e acconto imposte sostitutive\, redditi di capitale di fonte estera\, cripto-attività\, IVIE\, IVAFE - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti: \nl’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);\nle imposte liquidate nel nuovo quadro M\, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;\nle imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria\, liquidate nel nuovo quadro T;\nl’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);\nl’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W). \nI suddetti versamenti\, non rientrando nella disciplina dei conguagli\, devono essere effettuati con il modello F24 anche nel caso in cui sia presente un sostituto di imposta che effettua i conguagli derivanti dal modello 730/2025.\nIn altre parole\, se dal modello 730 emergono le citate imposte da versare\, il pagamento deve essere in ogni caso effettuato: \ndirettamente dal contribuente;\ncon le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2025. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2025\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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