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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di “risparmio gestito”\, in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.Il regime del “risparmio gestito” è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato\, su opzione\, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l’incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.\nLe caratteristiche di questo regime sono: \nl’esclusione del risultato di gestione dall’assoggettamento alle imposte sui redditi;\nla tassazione\, sulla base del principio della maturazione\, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;\nl’esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente\, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;\nla determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario\, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale\, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);\nil riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;\nl’esclusione dal monitoraggio fiscale. \nIl contribuente esercita l’opzione di “risparmio gestito” con comunicazione all’intermediario sottoscritta: \ncontestualmente al conferimento dell’incarico di gestione individuale di patrimoni;\novvero anteriormente all’inizio del periodo d’imposta\, per i rapporti in essere. \nL’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali\, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale\, indipendentemente dalla loro percezione\, ed è pari al 26%.\nIl versamento dell’imposta sostitutiva è eseguito dall’intermediario gestore: \nentro il 16 febbraio dell’anno successivo;\nentro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione. \nL’importo dell’imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini\, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari\, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.
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SUMMARY:Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva
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SUMMARY:Tobin tax - Versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa:\nai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;\nai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;\nalle “operazioni ad alta frequenza”\, \neffettuati nel mese precedente.\nI notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni.
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SUMMARY:Tobin tax - Versamento dell'imposta
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari nè di notai\, dell’imposta sulle transazioni finanziarie relativa:\nai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;\nai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;\nalle “operazioni ad alta frequenza”\, \neffettuati nel mese precedente.\nL’imposta sulle transazioni finanziarie è dovuta dall’acquirente (il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà)\, ma è ordinariamente versata dalle banche\, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento\, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni\, ivi compresi gli intermediari non residenti.\nQualora nell’operazione non intervengano i suddetti soggetti\, l’imposta è versata dal contribuente.
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SUMMARY:Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti
DESCRIPTION:Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui\, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: \nall’imposta sugli intrattenimenti\, determinata su un importo forfetario;\nnonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti. 
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SUMMARY:Infermieri – Imposta sostitutiva sugli straordinari – Versamento
DESCRIPTION:Termine entro il quale il datore di lavoro (sostituto d’imposta) può effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali (comunale e regionale) del 5% per i compensi per lavoro straordinario erogati nel mese precedente agli infermieri.L’imposta sostitutiva riguarda: \ngli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale;\ni compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021\, stipulato il 2.11.2022.
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SUMMARY:Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente: \ndell’imposta sugli intrattenimenti;\ndell’IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta. \nIl particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da: \napplicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;\nforfetizzazione della detrazione;\nesonero dagli adempimenti contabili\, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;\nversamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. 
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-svolgono-attivita-di-intrattenimento-in-modo-continuativo-imposta-sugli-intrattenimenti-e-iva-forfetaria-versamento-10/
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SUMMARY:Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni aprile 2026
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori e importatori di imballaggi\, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati\, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato\, con riferimento al mese di aprile 2026.La dichiarazione può essere presentata con periodicità: \nannuale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000\,00 euro per singolo materiale;\ntrimestrale\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 3.000\,00 euro ma non a 31.000\,00 euro;\nmensile\, nel caso in cui il valore del contributo relativo all’anno solare precedente sia superiore a 31.000\,00 euro. \nÈ prevista l’esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200\,00 euro per singolo materiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/produttori-e-importatori-di-imballaggi-conai-liquidazione-contributo-e-invio-telematico-dichiarazioni-aprile-2026/
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Mese di aprile - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile\, in via obbligatoria o facoltativa.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 2 milioni di euro (la precedente soglia\, pari a 350.000 euro\, è stata innalzata a 2 milioni di euro dalla determinazione Agenzia delle Dogane 3.2.2026 n. 84415);\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-mese-di-aprile-presentazione-telematica-3/
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SUMMARY:Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale
DESCRIPTION:Presentazione telematica\, da parte dei soggetti che nel mese di aprile hanno superato la soglia per la presentazione telematica\, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di aprile.I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti\, in linea generale\, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a: \ncessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis)\, prestazioni di servizi “generiche”\, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72\, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” ai sensi dell’art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);\nacquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio “generiche” di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater)\, rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che\, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento\, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie. \nGli elenchi sono trasmessi: \ncon periodicità trimestrale\, dai soggetti che hanno realizzato\, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni\, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;\ncon periodicità mensile\, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente. \nLa periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile\, poiché la loro presentazione è obbligatoria\, rispettivamente: \nse l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 2 milioni di euro (la precedente soglia\, pari a 350.000 euro\, è stata innalzata a 2 milioni di euro dalla determinazione Agenzia delle Dogane 3.2.2026 n. 84415);\nse l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute\, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti\, è uguale o superiore a 100.000 euro. \nIn caso di superamento\, nel corso del trimestre\, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto\, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.\nResta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile\, con vincolo per l’intero anno solare.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/elenchi-intrastat-presentazione-telematica-soggetti-che-nel-mese-di-aprile-hanno-superato-la-soglia-per-la-presentazione-trimestrale-3/
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
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URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/operazioni-extra-conto-comunicazione-dei-dati-allarchivio-dei-rapporti-dellanagrafe-tributaria-57/
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di aprile.Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di aprile. Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati relativi all’instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo\, nonchè relative variazioni e cessazioni\, intervenute nel mese di aprile 2025.Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 19.1.2007 n. 9647\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Redazione del progetto di bilancio
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2025 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, per: \nla redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori;\nla redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori;\nla consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (o sindaco unico nelle srl) ed al soggetto incaricato della revisione legale (ove presente). \nAi sensi dell’art. 2429 co. 1 c.c.\, tali adempimenti sono da effettuarsi almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea che deve discuterlo (29.6.2025).\nSi precisa che la scadenza indica l’ultimo giorno utile per effettuare gli adempimenti sopra riportati nel rispetto del termine di fissazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio\, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 2364 co. 2 c.c.\, fermo restando che tali attività possono essere espletate con anticipo rispetto alla data indicata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-redazione-del-progetto-di-bilancio-3/
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SUMMARY:Credito d'imposta investimenti agricoli ZES unica - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine finale per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’attribuzione alle imprese del settore agricolo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023\, prorogato dall’art. 1 co. 462 – 466 della L. 199/2025.Possono beneficiare di tale credito d’imposta\, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato:  \nle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del TFUE;\nle imprese attive nel settore forestale;\nle micro\, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura. \nTali imprese possono accedere all’agevolazione in relazione agli investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata\, Calabria\, Campania\, Molise\, Puglia\, Sardegna e Sicilia\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera c) del TFUE\, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027.
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SUMMARY:Credito d'imposta ZES unica Mezzogiorno - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine finale per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere dall’1.1.2026 al 31.12.2026 ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023\, prorogato dall’art. 1 co. 438 – 443 della L. 199/2025.Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate: \nnelle zone assistite delle Regioni Campania\, Puglia\, Basilicata\, Calabria\, Sicilia\, Sardegna e Molise\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107\, § 3\, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);\nnelle zone assistite della Regione Abruzzo\, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107\, § 3\, lettera c) del TFUE\, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. \nSono agevolabili gli investimenti\, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (definito dall’art. 2\, punti 49\, 50 e 51 del regolamento 651/2014)\, relativi a: \nl’acquisto\, anche mediante contratti di locazione finanziaria\, di nuovi macchinari\, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;\nl’acquisto di terreni e l’acquisizione\, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
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SUMMARY:Credito d'imposta ZLS - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine finale per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere dall’1.1.2026 al 31.12.2026 ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)\, ai sensi dell’art. 13 del DL 60/2024 e del DM 30.8.2024.\nL’agevolazione\, introdotta per la prima volta per il 2024\, è stata prorogata: \nal 2025 dall’art. 3  co. 14-octies – 14 decies del DL 202/2024 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2025 n. 153474\, modificato con provv. 19.11.2025 n. 503079 per recepire l’estensione alle Regioni Marche e Umbria per effetto dell’art. 3 della L. 171/2025);\nal 2026\, 2027 e 2028 dall’art. 1 co. 444 – 447 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026). \nIl credito d’imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale\, come definito all’art. 2\, punti 49\, 50 e 51\, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014\, relativi all’acquisto\, anche mediante contratti di locazione finanziaria\, di nuovi macchinari\, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS\, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione\, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.\nAi fini del riconoscimento del credito d’imposta\, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti\, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti\, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27 gennaio 2010\, n. 39.
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SUMMARY:Rottamazione dei ruoli - Versamento rateale degli importi
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-aderito-al-regime-ioss-dichiarazione-vendite-a-distanza-di-beni-importati-e-versamento-della-relativa-imposta-30/
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cessioni-di-beni-effettuate-dal-cessionario-nei-confronti-di-un-soggetto-terzo-per-il-tramite-del-proprio-cedente-relative-al-mese-precedente-emissione-delle-fatture-29/
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SUMMARY:Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione\, registrazione e annotazione
DESCRIPTION:Obblighi di fatturazione\, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti\, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025 e lo hanno approvato il 30.4.2026\, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DPR 558/99\, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025 e lo hanno approvato il 30.4.2026\, per registrare il verbale di approvazione del bilancio\, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 convertito\, gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, comprese le Agenzie fiscali\, ancorché previsti in via esclusivamente telematica\, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici\, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo\, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026\, direttamente o tramite intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026\, per: \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-4/
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