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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cessioni-di-beni-effettuate-dal-cessionario-nei-confronti-di-un-soggetto-terzo-per-il-tramite-del-proprio-cedente-relative-al-mese-precedente-emissione-delle-fatture-29/
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SUMMARY:Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione\, registrazione e annotazione
DESCRIPTION:Obblighi di fatturazione\, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti\, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025 e lo hanno approvato il 30.4.2026\, per depositare il bilancio e gli allegati presso il Registro delle imprese.Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Ai sensi dell’art. 3 co. 2 del DPR 558/99\, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.
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SUMMARY:Approvazione del bilancio - Registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che hanno chiuso il bilancio al 31.12.2025 e lo hanno approvato il 30.4.2026\, per registrare il verbale di approvazione del bilancio\, qualora contenga anche la delibera di distribuzione degli utili. Tale adempimento è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. Ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 convertito\, gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, comprese le Agenzie fiscali\, ancorché previsti in via esclusivamente telematica\, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici\, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo\, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/approvazione-del-bilancio-registrazione-del-verbale-presso-lagenzia-delle-entrate-soggetti-solari-3/
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026\, direttamente o tramite intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate/
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026\, per: \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-4/
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SUMMARY:Acconto IMU per il 2026 - Versamento
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Versamento del conguaglio per il 2025 e della prima rata per il 2026
DESCRIPTION:Termine per il versamento:  \ndella terza rata dell’IMU per il 2025\, ad eventuale conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per tale anno;\ndella prima rata dell’IMU dovuta per il 2026\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2025. \nLa predetta disciplina dei versamenti ex art. 1 co. 763 della L. 160/2019 riguarda gli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR che possiedono almeno un immobile esente\, in quanto utilizzato per lo svolgimento\, con modalità non commerciali\, delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92\nIn generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/imu-enti-non-commerciali-versamento-del-conguaglio-per-il-2025-e-della-prima-rata-per-il-2026/
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.6.2026 al 20.6.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-730-2026-consegna-ai-contribuenti-copia-del-modello-elaborato-e-invio-dichiarazioni-allagenzia-delle-entrate-2/
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SUMMARY:Modello 730/2026 - Consegna ai contribuenti copia del modello elaborato e invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate
DESCRIPTION:Termine\, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale\, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall’1.6.2026 al 20.6.2026\, per:  \nconsegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);\ntrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026\, direttamente o tramite un intermediario abilitato;\ncomunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4)\, direttamente o tramite un intermediario abilitato\, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. \nLa consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.\nLe buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto\, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
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SUMMARY:Soggetti "solari" obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Erogazioni pubbliche - Pubblicazione nella Nota integrativa delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine ultimo\, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che\, quindi\, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese\, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare\, per pubblicare nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (soltanto ove esistente) le informazioni relative: \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2025;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nIl termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali. Pertanto\, ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale\, il termine scade il 29.6.2026.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-obbligati-alliscrizione-nel-registro-delle-imprese-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-erogazioni-pubbliche-pubblicazione-nella-nota-3/
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SUMMARY:Certificazione Unica 2026 errata – Redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale e provvigioni - Ritrasmissione con sanzioni ridotte
DESCRIPTION:Termine per: \nritrasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2026 relative al periodo d’imposta 2025\, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale o provvigioni;\nin caso di errata trasmissione entro il 30.4.2026;\nper beneficiare della riduzione a un terzo delle sanzioni. \nLa circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2.8) ha chiarito che il calcolo dei giorni entro i quali inviare le certificazioni uniche corrette decorre dalla scadenza ordinaria\, e quindi dal 30.4.2026.
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SUMMARY:Dichiarazione IMU relativa al 2025 - Presentazione
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SUMMARY:Erogazioni pubbliche - Pubblicazione delle informazioni relative alle somme ricevute
DESCRIPTION:Termine per pubblicare sul proprio sito o analogo portale digitale le informazioni relative:  \na sovvenzioni\, sussidi\, vantaggi\, contributi o aiuti\, in denaro o in natura\, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva\, retributiva o risarcitoria\, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nel 2025;\ndi importo complessivo pari o superiore a 10.000\,00 euro annui. \nPer gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio\, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
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SUMMARY:Saldo e acconto imposte sostitutive\, redditi di capitale di fonte estera\, cripto-attività\, IVIE\, IVAFE - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti: \nl’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);\nle imposte liquidate nel nuovo quadro M\, ad esclusione dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata;\nle imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria\, liquidate nel nuovo quadro T;\nl’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);\nl’imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W). \nI suddetti versamenti\, non rientrando nella disciplina dei conguagli\, devono essere effettuati con il modello F24 anche nel caso in cui sia presente un sostituto di imposta che effettua i conguagli derivanti dal modello 730/2025.\nIn altre parole\, se dal modello 730 emergono le citate imposte da versare\, il pagamento deve essere in ogni caso effettuato: \ndirettamente dal contribuente;\ncon le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2025. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2025\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento
DESCRIPTION:Versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo IRAP per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\nrisultanti dalla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndelle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2026 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRPEF\, tassazione separata\, cedolare secca sulle locazioni\, imposta sostitutiva sui premi di produttività - Versamento
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, senza la maggiorazione dello 0\,4%: \ndel saldo per l’anno 2025 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2026;\ncon riferimento al modello 730/2026 presentato senza sostituto d’imposta. \nAi sensi dell’art. 51-bis del DL 21.6.2013 n. 69 (conv. L. 9.8.2013 n. 98) e del provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191\, il modello 730 può essere presentato anche in assenza del sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf\, badanti e altri dipendenti di persone fisiche “private”\, oppure soggetti che hanno perso il posto di lavoro; cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.5.2014 n. 57).\nL’art. 2 co. 2 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che\, a decorrere dal 2025\, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono presentare il modello 730\, precompilato o ordinario\, nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio\, per scelta del contribuente di avvalersi comunque di tale modalità.\nSe dal modello 730 presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” emergono imposte da versare\, il pagamento deve essere effettuato: \ndirettamente dal contribuente;\ncon le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti derivanti dal modello REDDITI PF 2026. \nAi sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97\, i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto: entro il 30.6.2026\, le somme possono essere versate in un’unica soluzione o soltanto la prima rata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/saldo-e-acconto-irpef-tassazione-separata-cedolare-secca-sulle-locazioni-imposta-sostitutiva-sui-premi-di-produttivita-versamento-2/
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2025 - Versamento - Maggiorazione
DESCRIPTION:Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2025\, risultante dalla dichiarazione IVA 2026\, con la maggiorazione dello 0\,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 (maggiorazione quindi pari all’1\,6%).Il versamento del saldo IVA non è dovuto se l’importo a debito non è superiore a 10\,33 euro. Dunque\, considerando gli arrotondamenti all’unità di euro previsti in dichiarazione annuale\, l’importo minimo da versare è pari a 11\,00 euro.\nIl versamento può essere effettuato: \nin un’unica soluzione;\novvero in forma rateale\, con rateizzazione in un numero di rate che va da un minimo di due a un massimo di 7. \nIl pagamento deve essere effettuato in rate mensili di pari importo\, maggiorate degli interessi mensili (0\,33%) a partire dalla seconda rata\, e la rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre.\nIl versamento della prima rata deve essere effettuato entro il giorno di scadenza previsto per il versamento del saldo in un’unica soluzione.
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda gli artigiani\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.\nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025\, è stato prorogato al 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/artigiani-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata-7/
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento intero importo o prima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento dell’intero importo\, o della prima rata in caso di pagamento rateale\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda: \ni commercianti\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito;\ni soggetti\, iscritti alla Gestione commercianti\, ma non tenuti al versamento dei contributi sul minimale (ad es.\, affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo). \nIl termine in esame\, ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025\, è stato prorogato al 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4%\, per i soggetti che: \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011)\, presentano altre cause di esclusione dagli ISA;\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro).
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/commercianti-saldo-e-acconto-contributi-inps-versamento-intero-importo-o-prima-rata-6/
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