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SUMMARY:Modello IRAP 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IRAP 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello IRAP 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IRAP 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI ENC 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI SC 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI PF 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI SC 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di domenica).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconti-dimposta-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2024-2/
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irap-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2024-2/
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di domenica).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2023 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/acconto-irpef-imposta-sostitutiva-contribuenti-minimi-e-forfetari-cedolare-secca-sulle-locazioni-ivie-e-ivafe-regolarizzazione-del-versamento-della-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2024-2/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo febbraio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.2.2025;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-febbraio-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita-5/
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Compensazione IVA orizzontale - Presentazione della dichiarazione IVA 2025
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IVA 2025 qualora s’intenda effettuare la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000\,00 euro\, a partire dal 17.3.2025\, fermo restando: \nl’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato;\noppure della sottoscrizione effettuata dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti. \nResta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa)\, se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso\, ai fini della compensazione “orizzontale”\, è ininfluente anche la data di presentazione del modello.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative:  \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente.
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SUMMARY:Certificazione Unica 2025 - Consegna ai sostituiti
DESCRIPTION:Termine per consegnare ai sostituiti le “Certificazioni Uniche 2025”\, relative al 2024.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione - Comunicazione dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l’installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). \nLa disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione - Comunicazione dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l’installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). \nLa disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.
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DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nrecupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;\ninterventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2022);\nacquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bis co. 3 del TUIR;\nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);\ninstallazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l’installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). \nLa disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.
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SUMMARY:Detrazioni edilizie - Sconto sul corrispettivo o cessione della detrazione - Comunicazione dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, utilizzando l’apposito modello\, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione\, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022\, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: \nrecupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;\ninterventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà indivisa ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR (soltanto per le spese sostenute dall’1.1.2022);\nacquisto o assegnazione di unità immobiliare sita in fabbricato interamente recuperato ex art. 16-bis co. 3 del TUIR;\nefficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;\nadozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;\nrecupero o restauro della facciata degli edifici esistenti\, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019 (la detrazione spetta per le spese sostenute dal 2020 al 2022);\ninstallazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;\ninstallazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013\, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020 (dal 2022 l’installazione di colonnine è agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);\ninterventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus anti-barriere 75%”). \nIl termine è stato così prorogato\, rispetto a quello ordinario del 16 marzo\, dal provv. dell’Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159.\nA decorrere dal 17.2.2023\, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: \nindividua alcune fattispecie per le quali\, “di diritto”\, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis\, 3-bis e 3-ter\, 3-quater del DL 11/2023);\nprevede\, per le altre fattispecie\, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023). \nLa disciplina del blocco delle opzioni è stata integrata dagli artt. 2 co. 1 e 3 del DL 212/2023.
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SUMMARY:Spese veterinarie sostenute nel 2024 - Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica\, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze\, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel corso del 2024 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni.L’obbligo riguarda: \ni dati dei documenti di spesa (scontrini\, fatture\, ricevute);\nrilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
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SUMMARY:Redditi corrisposti nel 2024 per i quali non è previsto un apposito modello - Consegna della certificazione ai sostituiti
DESCRIPTION:Termine entro il quale consegnare ai sostituiti le altre Certificazioni relative al 2024\, per le quali non è previsto un apposito modello\, attestanti:  \nl’ammontare delle somme e dei valori corrisposti\, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;\nle ritenute operate.
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SUMMARY:Persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2023 non superiori a 170.000 euro - Versamento seconda rata di acconto - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine\, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro\, per effettuare il versamento: \nin forma rateale;\ndella seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi\, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL. \nIl versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il 16.1.2025.\nSulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (ex artt. 20 co. 2 del DLgs. 241/97 e 5 co. 1 del DM 21 maggio 2009).
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