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SUMMARY:Sistema Tessera sanitaria - Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie - Cancellazione di singole spese
DESCRIPTION:Termine finale per richiedere\, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria\, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2024\, affinché non siano comunicate all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 precompilati.L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
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SUMMARY:Soggetti che conservano documenti in forma informatica - Conservazione elettronica dei documenti relativi all'anno 2022 - Apposizione del riferimento temporale
DESCRIPTION:Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:  \nrelativi all’anno 2022;\nmediante l’apposizione\, sul pacchetto di archiviazione\, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. In generale\, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-conservano-documenti-in-forma-informatica-conservazione-elettronica-dei-documenti-relativi-allanno-2022-apposizione-del-riferimento-temporale-3/
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-aderito-al-regime-ioss-dichiarazione-vendite-a-distanza-di-beni-importati-e-versamento-della-relativa-imposta-18/
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente;\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/antiriciclaggio-dichiarazione-alla-banca-ditalia-operazioni-di-valore-pari-o-superiore-a-12-500-euro-18/
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Contratti di affitto di fondi rustici - Registrazione cumulativa e versamento dell'imposta di registro
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti che hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici\, per:  \nregistrare cumulativamente i contratti di affitto dei fondi rustici\, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata\, stipulati nel corso del 2024 tra le stesse parti;\nversare la relativa imposta. \nResta ferma la possibilità di registrare singolarmente ogni contratto ed è altresì possibile registrare singolarmente alcuni contratti e registrare cumulativamente tutti gli altri.\nIn caso di registrazione cumulativa\, la base imponibile è costituita dalla somma delle basi imponibili dei singoli contratti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-affitto-di-fondi-rustici-registrazione-cumulativa-e-versamento-dellimposta-di-registro-2/
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SUMMARY:Contratti di rete con fondi patrimoniali che svolgono attività con i terzi - Situazione patrimoniale relativa al 2024 - Redazione e deposito presso il Registro delle imprese
DESCRIPTION:Termine per redigere e depositare presso il competente Registro delle imprese la situazione patrimoniale relativa al 2024.Ai sensi dell’art. 3 co. 4-ter del DL 5/2009\, se il contratto di rete prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività\, anche commerciale\, con i terzi: \nal fondo patrimoniale comune si applicano\, in quanto compatibili\, le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 co. 2 c.c.. In ogni caso\, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete\, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;\nqualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica\, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune redige una situazione patrimoniale\, osservando\, in quanto compatibili\, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni\, e la deposita presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-rete-con-fondi-patrimoniali-che-svolgono-attivita-con-i-terzi-situazione-patrimoniale-relativa-al-2024-redazione-e-deposito-presso-il-registro-delle-imprese/
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SUMMARY:Emittenti televisive o radiofoniche locali - Contributo a fondo perduto per il 2025 - Presentazione della domanda
DESCRIPTION:Termine finale per presentare le domande per il contributo per il 2025 destinato alle emittenti locali (tv titolari di autorizzazioni\, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica\, emittenti a carattere comunitario) concesso sulla base di criteri relativi: \nal numero minimo di dipendenti e giornalisti e al sostegno all’occupazione;\nall’innovazione tecnologica;\nalla qualità dei programmi e dell’informazione anche sulla base dei dati di ascolto.
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SUMMARY:Esportatori di materiali di imballaggio - Conai - Domanda di rimborso relativo al 2024 - Invio della domanda
DESCRIPTION:Termine per inviare al CONAI\, in via telematica\, la domanda di rimborso per singolo materiale\, in base alla procedura ordinaria ex post\, relativa al 2024.I soggetti che durante l’anno hanno acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li hanno successivamente esportati o ceduti in esenzione a clienti esportatori\, possono richiedere il rimborso del Contributo versato.
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SUMMARY:Esportatori di materiali di imballaggio - Conai - Nuovi plafond di esenzione per il 2025 - Invio della comunicazione
DESCRIPTION:Termine per inviare al CONAI\, in via telematica\, la comunicazione dei nuovi plafond per il 2025\, sulla base della procedura semplificata ex ante.I soggetti che esportano imballaggi o materiali di imballaggio possono richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI\, determinando “ex ante” la quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Tale plafond è stabilito sulla base delle risultanze del 2024.
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SUMMARY:Importatori ed esportatori  di imballaggi - Conai - Procedura di compensazione import/export
DESCRIPTION:Termine per i soggetti che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio\, per regolare contabilmente con CONAI il saldo annuale del contributo ambientale dovuto risultante dalla differenza tra le operazioni\, distintamente per ciascun materiale di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo.In caso di saldo complessivo annuale a credito\, è necessario trasmettere l’apposito modulo Rimborso 6.10 inserendo: \nl’elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;\nla dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell’anno di riferimento.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti non passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L’imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti\, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
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SUMMARY:Investimenti pubblicitari 2025 - Credito d'imposta - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine iniziale\, per imprese e lavoratori autonomi\, per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri\, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate\, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta: \nper gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica\, anche on line\, relativi al 2025;\nconcesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. \nIl valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.\nLa comunicazione per l’accesso al credito può essere trasmessa fino al 31.3.2025 e non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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SUMMARY:Investimenti pubblicitari 2025 - Credito d'imposta - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine iniziale\, per imprese e lavoratori autonomi\, per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri\, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate\, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta: \nper gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica\, anche on line\, relativi al 2025;\nconcesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. \nIl valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.\nLa comunicazione per l’accesso al credito può essere trasmessa fino al 31.3.2025 e non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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SUMMARY:Avvocati che svolgono patrocini a spese dello Stato - Ammissione alla procedura di compensazione dei crediti
DESCRIPTION:Termine iniziale\, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese\, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato\, per registrare le fatture\, elettroniche o cartacee\, nella piattaforma elettronica di certificazione\, al fine di esercitare l’opzione per l’ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.Tali crediti\, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA)\, sono ammessi: \nalla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa\, compresa l’IVA;\nal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione\, anche parziale\, dei suddetti crediti;\nalla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall’art. 1 co. 860 della L. 197/2022). \nL’opzione può essere esercitata fino al 30.4.2025.\nFerma restando la disponibilità di risorse\, sarà possibile esercitare l’opzione anche dall’1.9.2025 al 31.10.2025.
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SUMMARY:Modello IRAP 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IRAP 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello IRAP 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IRAP 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello IRAP 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IRAP 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI ENC 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI SC 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI PF 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI SC 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di domenica).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di domenica).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2023 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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