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SUMMARY:Modello REDDITI 2023 - Trasmissione telematica
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello REDDITI ENC 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato\, del modello REDDITI PF 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) del modello REDDITI SC 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello REDDITI SC 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.
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SUMMARY:Modello REDDITI SP 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello REDDITI SP 2023 relativo al periodo d’imposta 2022.
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SUMMARY:Modello REDDITI/IRAP - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate commesse entro il 31.12.2021 – Ravvedimento operoso speciale - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per versare la terza rata degli importi dovuti al fine di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate\, commesse sino al 31.12.2021\, fruendo del c.d. “ravvedimento operoso speciale”\, ossia di una particolare forma di ravvedimento che cagiona la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
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SUMMARY:Professionisti – Non titolari di partita IVA - Saldo e acconto contributi INPS – Versamento sesta rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPS in eccedenza del minimale; in particolare: \nsaldo per l’anno precedente;\nprimo acconto per l’anno in corso. \nIl versamento riguarda la sesta rata per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il: \n30.6.2023 o il 20.7.2023\, senza maggiorazione dello 0\,4%;\n31.7.2023\, con la maggiorazione dello 0\,4%. \nLe aliquote da applicare sono pari al: \n26\,23% (per i soggetti non iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria né pensionati);\n24% (per gli iscritti a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati).
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SUMMARY:Quadri RT\, RM\, RS\, RW e AC modello REDDITI PF 2023 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine – per le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 – per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato\, di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT\, RM\, RS e RW)\, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023. Il quadro AC del modello REDDITI PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730.
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SUMMARY:Professionisti – Versamento dell'intero o del secondo acconto dei contributi INPS
DESCRIPTION:Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS\, sia titolari di partita IVA che non titolari di partita IVA\, devono effettuare il versamento dell’acconto per l’anno in corso per i contributi dovuti all’INPS.L’acconto può essere versato: \nin unica soluzione entro il 30.11.2023 se l’importo dovuto è inferiore a 257\,52 euro;\nin due rate\, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257\,52 euro (di cui la prima\, nella misura del 40%\, entro il 30.6.2023 ovvero il 31.7.2023 con la maggiorazione dello 0\,40% a titolo di interesse corrispettivo\, la seconda\, nella restante misura del 60%\, entro il 30.11.2023).
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SUMMARY:Regime della trasparenza fiscale - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate\, nell’ambito del modello REDDITI SC 2023\, l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale\, o la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta in corso.Le società di capitali che accedono al regime di trasparenza sono soggetti in capo ai quali è possibile determinare in modo unitario il reddito complessivo da ripartire tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.\nL’opzione per il regime della trasparenza fiscale può essere esercitata: \ndalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali;\nsempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%. \nL’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e\, al termine di ciascun triennio\, a meno che non sia revocata\, deve intendersi tacitamente rinnovata per un altro triennio.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;\nversare contestualmente 250 euro.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre\, per i soggetti “solari”);\nversare contestualmente 250 euro.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre\, per i soggetti “solari”);\nversare contestualmente 250 euro.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre\, per i soggetti “solari”);\nversare contestualmente 250 euro.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;\nversare contestualmente 250 euro.
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SUMMARY:Scheda per la destinazione dell'8\, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF - Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
DESCRIPTION:Presentazione\, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi\, della scheda per effettuare le scelte per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF con la stessa scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.La scheda va presentata in busta chiusa: \nallo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;\nad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica\, il quale rilascia\, anche se non richiesta\, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
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SUMMARY:Soggetti non residenti\, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo - Modello REDDITI PF 2023 - Trasmissione in forma cartacea
DESCRIPTION:Presentazione del modello REDDITI 2023 relativo al periodo d’imposta 2022\, in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
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SUMMARY:Tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale) - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate\, nell’ambito del modello REDDITI SC 2023\, l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (rispettivamente\, consolidato nazionale o mondiale)\, o la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta 2023. L’opzione deve essere comunicata: \ncon la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla;\nin via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello (provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 161213)\, per le società neocostituite o derivanti da trasformazioni. \nLa revoca dell’opzione è possibile decorso:  \nciascun triennio di validità\, per il consolidato nazionale;\nil primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo\, per il consolidato mondiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/tassazione-di-gruppo-consolidato-nazionale-o-mondiale-esercizio-o-revoca-dellopzione/
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/assegnazione-agevolata-di-beni-ai-soci-e-trasformazione-in-societa-semplice-effettuazione-degli-atti-e-imposta-sostitutiva-3/
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SUMMARY:Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice - Effettuazione degli atti e imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine per l’effettuazione degli atti e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta ai fini di beneficiare delle agevolazioni previste per effettuare le seguenti operazioni: \nassegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali;\ntrasformazione in società semplice di società commerciali\, di persone o capitali\, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. \nL’imposta sostitutiva è pari: \nall’8% (10\,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci\, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;\nal 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. \nPer la determinazione della base im­ponibile dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­plicatori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/assegnazione-agevolata-di-beni-ai-soci-e-trasformazione-in-societa-semplice-effettuazione-degli-atti-e-imposta-sostitutiva-4/
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SUMMARY:Cedolare secca sulle locazioni - Seconda o unica rata dovuta in acconto per il 2023 - Effettuazione della trattenuta dagli emolumenti corrisposti
DESCRIPTION:Termine per trattenere: \nla seconda o unica rata della cedolare secca sulle locazioni dovuta in acconto per il 2023 dai lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (modello 730/2023);\ndagli emolumenti corrisposti. \nSe gli emolumenti corrisposti sono incapienti\, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo\, applicando la prevista maggiorazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cedolare-secca-sulle-locazioni-seconda-o-unica-rata-dovuta-in-acconto-per-il-2023-effettuazione-della-trattenuta-dagli-emolumenti-corrisposti/
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SUMMARY:Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Termine\, per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023\, per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius:  \nl’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. \nI termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-dichiarazioni-infedeli-e-versamenti-regolarizzazione-data-di-decesso-dall1-1-2022-al-31-7-2023/
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SUMMARY:Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Termine\, per gli eredi delle persone decedute entro il 31.7.2023\, per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius:  \nl’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. \nI termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-dichiarazioni-infedeli-e-versamenti-regolarizzazione-data-di-decesso-dall1-1-2022-al-31-7-2023-2/
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SUMMARY:Eredi - Modello IRAP 2023 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Presentazione telematica del modello IRAP 2023 relativo al 2022 cui era obbligato il defunto\, deceduto nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023.I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-irap-2023-presentazione-telematica-data-di-decesso-dall1-1-2022-al-31-7-2023/
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SUMMARY:Eredi - Modello REDDITI PF 2023 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2022 al 31.7.2023
DESCRIPTION:Presentazione telematica del modello REDDITI PF 2023 relativo al 2022 cui era obbligato il defunto\, deceduto nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023.I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2022 e il 31.7.2023\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-redditi-pf-2023-presentazione-telematica-data-di-decesso-dall1-1-2022-al-31-7-2023/
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SUMMARY:Estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale - Imposta sostitutiva
DESCRIPTION:Termine\, per gli imprenditori individuali\, per il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (pari al 60%) ai fini dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.La seconda rata (pari al 40%) deve essere versata entro il 30.6.2024.\nI benefici fiscali si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.\nPer la determina­zione della base imponibile dell’imposta sostitutiva è possibile assumere\, in luogo del valore normale degli immobili\, il loro valore catastale computato con i molti­pli­catori valevoli ai fini dell’imposta di registro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/estromissione-dellimmobile-strumentale-dellimprenditore-individuale-imposta-sostitutiva/
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SUMMARY:IRPEF - Seconda o unica rata dovuta in acconto per il 2023 - Effettuazione della trattenuta dagli emolumenti corrisposti
DESCRIPTION:Termine per trattenere: \nla seconda o unica rata dell’IRPEF dovuta in acconto per il 2023 dai lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale (modello 730/2023);\ndagli emolumenti corrisposti. \nSe gli emolumenti corrisposti sono incapienti\, la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo\, applicando la prevista maggiorazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/irpef-seconda-o-unica-rata-dovuta-in-acconto-per-il-2023-effettuazione-della-trattenuta-dagli-emolumenti-corrisposti/
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/iva-versamenti-sospesi-settore-dello-sport-versamento-rateale-11/
CATEGORIES:Associazioni e società sportive professionistiche,Scadenze
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SUMMARY:Modello IRAP - Infedele dichiarazione -  Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:  \nl’infedele presentazione della dichiarazione IRAP 2022\, relativa al 2021;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2022. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2021\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
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CATEGORIES:Persone fisiche,Scadenze
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