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SUMMARY:Attività di ricerca e sviluppo - Indebita compensazione - Riversamento del credito d'imposta - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il riversamento della seconda rata del credito previsto per le attività di ricerca e sviluppo indebitamente compensato\, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili.Dall’importo si scomputano le somme già versate\, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo\, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.\nLa sanatoria riguarda le compensazioni avvenute sino al 22.10.2021 e i crediti maturati dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.\nAl fine di beneficiare della sanatoria\, i soggetti interessati devono aver presentato la relativa domanda e versato la prima rata entro il 3.6.2025.
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SUMMARY:IMU enti non commerciali - Versamento della seconda rata 2025
DESCRIPTION:Termine\, relativo agli enti non commerciali di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (ossia gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente\, in quanto utilizzato per lo svolgimento\, con modalità non commerciali\, delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92)\, per il versamento della seconda rata dell’imposta dovuta per il 2025\, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per il 2024. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2026.In generale\, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.\nLe modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobiliare interessata\, e quindi\, a seconda che si tratti di: \nfabbricati;\naree fabbricabili;\nterreni agricoli. \nL’imposta è dovuta (e deve essere liquidata)\, per anni solari\, in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.\nIl mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.\nSi computano in capo all’acquirente dell’immobile: \nil giorno del trasferimento del possesso;\nl’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguale a quelli del cedente. \nIl versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12\,00 euro\, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.\nL’importo da pagare deve essere opportunamente arrotondato all’unità di euro: \nper difetto\, se la frazione è inferiore o uguale a 0\,49 euro;\nper eccesso\, se la frazione è superiore a 0\,49 euro. \nGli enti non commerciali possono compensare\, in sede di versamento\, l’eventuale credito maturato nei confronti del Comune\, risultante dalle dichiarazioni presentate.
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SUMMARY:Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
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SUMMARY:Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:VVersamento\, da parte di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla settima e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025\, senza la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025\, con la maggiorazione dello 0\,4% ai sensi dell’art. 13 del DL 84/2025;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Saldo IMU per il 2025 - Versamento
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SUMMARY:Saldo IVA relativo al 2024 - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2024\, risultante dalla dichiarazione IVA 2025.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla decima e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 17.3.2025;\nla settima e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla sesta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025 (con la maggiorazione dell’1\,6%);\nla sesta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%);\nla quinta e ultima rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 20.8.2025 (con l’ulteriore maggiorazione dello 0\,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell’1\,6%). \nIl saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l’interesse annuo del 4% (0\,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario\, a prescindere dal giorno effettivo di versamento\, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).\nIl pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.
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SUMMARY:Saldo o acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Versamento rateale
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione IRAP 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-solari-che-approvano-il-bilancio-entro-180-giorni-dalla-chiusura-dellesercizio-saldo-e-acconto-irap-versamento-rateale-29/
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
DESCRIPTION:Versamento\, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che\, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c.\, approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni\, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto\, con applicazione dei previsti interessi.L’adempimento riguarda nello specifico: \nla sesta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;\nla quinta e ultima rata degli importi dovuti a saldo per l’anno 2024 ed eventuale primo acconto per l’anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l’1.9.2025 (il 30.8.2025 cadeva di sabato)\, con la maggiorazione dello 0\,4% a titolo di interesse corrispettivo;\ncon riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025. \nTale scadenza vale per: \nsoggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;\nsoggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l’obbligo;\nsoggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione. \nLe somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo\, con la maggiorazione degli interessi\, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.
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SUMMARY:Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale
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SUMMARY:Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quinta\, sesta o settima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale gli artigiani\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della settima rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento della quinta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro). \nL’adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Cedolare secca sulle locazioni - Seconda o unica rata di acconto per il 2025 trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre - Versamento
DESCRIPTION:Versamento della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca sulle locazioni: \ntrattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre;\nnei confronti dei lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che hanno presentato il modello 730/2025.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/cedolare-secca-sulle-locazioni-seconda-o-unica-rata-di-acconto-per-il-2025-trattenuta-dagli-emolumenti-corrisposti-a-novembre-versamento/
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SUMMARY:Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento quinta\, sesta o settima rata
DESCRIPTION:Termine entro il quale i commercianti\, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti\, devono effettuare il versamento della sesta rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025) o della settima rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del: \nsaldo dei contributi per l’anno precedente;\nprimo acconto dei contributi per l’anno in corso\, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente\, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso. \nL’adempimento riguarda anche il versamento della quinta rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0\,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che \nsvolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)\, compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).\ndichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito\, per ciascun indice\, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569\,00 euro). \nL’adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA\, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.
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SUMMARY:Imposta sostitutiva rivalutazione TFR - Versamento dell'acconto
DESCRIPTION:Termine entro il quale i sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell’anno solare in corso.Il TFR accantonato\, con esclusione della quota maturata nell’anno\, è incrementato\, su base composta\, al 31 dicembre di ogni anno\, con l’applicazione di un tasso: \ncostituito dall’1\,5% in misura fissa (riproporzionato in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno);\naumentato del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati\, accertato dall’ISTAT\, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. \nLa suddetta rivalutazione è soggetta ad un’imposta sostitutiva del 17% versata in due rate: \nacconto\, entro il 16 dicembre;\nsaldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. \nL’acconto è commisurato: \nal 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente;\noppure\, in alternativa\, al 90% di quelle che maturano nell’anno in cui è dovuto l’acconto stesso.
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SUMMARY:IRPEF - Seconda o unica rata di acconto per il 2025 trattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre - Versamento
DESCRIPTION:Versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRPEF: \ntrattenuta dagli emolumenti corrisposti a novembre;\nnei confronti dei lavoratori dipendenti\, pensionati\, collaboratori coordinati e continuativi e alcuni altri titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente\, che hanno presentato il modello 730/2025.
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SUMMARY:Regolarizzazione rate da istituti deflattivi - Definizione - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata delle somme dovute a titolo di imposta\, senza sanzioni e interessi\, al fine di regolarizzare l’omesso o carente versamento: \ndelle rate successive alla prima (inclusa l’ultima) dovute a seguito degli istituti deflattivi\, quali l’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del DLgs. 218/97)\, l’acquiescenza (art. 15 del DLgs. 218/97)\, la mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92);\ndella totalità delle somme o della prima rata\, se si tratta di conciliazione giudiziale (art. 48-48-ter del DLgs. 546/92).
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie: \nattribuite alla giurisdizione tributaria\, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;\npendenti all’1.1.2023\, in ogni stato e grado del giudizio\, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. \nLa dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000\,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili\, di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
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SUMMARY:Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti
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SUMMARY:Acconto IVA per il 2025 - Versamento
DESCRIPTION:Versamento dell’acconto IVA.L’importo a titolo di acconto IVA può essere determinato con una delle seguenti modalità alternative: \nmetodo c.d. “storico”;\nmetodo c.d. “previsionale”;\nmetodo c.d. “analitico” (o “effettivo”). \nAl soggetto passivo è consentita l’adozione del metodo ritenuto più favorevole o di più semplice applicazione; è altresì possibile non versare nessun importo se\, in base al metodo prescelto\, non risulta dovuta alcuna somma.\nIl soggetto passivo non è tenuto ad effettuare alcun versamento se l’importo determinato è inferiore a 103\,29 euro.
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