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SUMMARY:Imprese editrici di quotidiani e periodici - Contributo 2024 - Presentazione delle domande
DESCRIPTION:Termine\, entro le ore 24:00\, per le imprese editrici di quotidiani e periodici\, per presentare la domanda di ammissione ai contributi per l’anno 2024.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022. Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:IVA - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale dell’IVA sospesa dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Modello 730/2024 - Versamento importi non trattenuti
DESCRIPTION:Termine per il versamento tramite il modello F24: \ndegli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2024\, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni\, pensioni o compensi corrisposti;\napplicando gli interessi dello 0\,4% mensile. \nIl sostituto d’imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2024 gli importi che deve versare direttamente.\nCon riferimento alle operazioni di conguaglio\, infatti\, le somme risultanti a debito dal modello 730-4\, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.\nNel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto\, la parte residua sarà trattenuta: \ndalla retribuzione erogata nel mese successivo;\nin caso di ulteriore incapienza\, dalle retribuzioni dei successivi mesi. \nIl differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0\,4% mensile\, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.\nSe entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte\, il sostituto d’imposta deve comunicare al sostituito\, entro il mese di dicembre\, gli importi ancora dovuti\, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.\nLa parte residua deve essere versata: \ncon la maggiorazione dell’interesse dello 0\,4% mensile\, considerando anche il mese di gennaio;\ndirettamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio;\ncon le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
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SUMMARY:Prestatori di servizi di pagamento - Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei servizi
DESCRIPTION:Termine\, per i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e per quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine\, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante\, per: \ncomunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontalieri;\nladdove\, nel corso del trimestre precedente\, abbiano fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. \nL’Agenzia delle Entrate trasmetterà i file al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)\, il quale archivia\, aggrega e analizza\, in relazione ai singoli beneficiari\, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
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SUMMARY:Ritenute - Versamenti sospesi - Settore dello sport - Versamento rateale
DESCRIPTION:Termine per il versamento rateale delle ritenute alla fonte\, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale\, sospese dall’1.1.2022 al 30.11.2022.Ai sensi dell’art. 13 del DL 176/2022\, i versamenti sospesi dovevano essere effettuati\, senza applicazione di sanzioni e interessi\, entro il 22.12.2022\, in un’unica soluzione.\nL’art. 1 co. 160 della L. 197/2022 prevede che i versamenti fiscali sospesi ai sensi dell’art. 1 co. 923 lett. a) e c) della L. 234/2021 si considerano tempestivi se effettuati: \nin un’unica soluzione entro il 29.12.2022;\novvero in 60 rate mensili di pari importo\, con scadenza delle prime tre rate entro il 29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese\, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
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SUMMARY:Revisori legali - Versamento del contributo annuale per il 2025
DESCRIPTION:Versamento del contributo annuale per il 2025\, al fine di garantire la copertura delle spese necessarie alla tenuta del Registro. L’entità del contributo a carico degli iscritti nel Registro è pari a 57\,00 euro.
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SUMMARY:Soggetti che conservano documenti in forma informatica - Conservazione elettronica dei documenti relativi all'anno 2023 - Apposizione del riferimento temporale
DESCRIPTION:Termine per concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:  \nrelativi all’anno 2023;\nmediante l’apposizione\, sul pacchetto di archiviazione\, di un riferimento temporale opponibile ai terzi. In generale\, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:  \nnon soggetti ad accisa;\nspediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro;\ndestinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. \nL’Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di dichiarare e versare l’IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150\,00 euro.\nEntro il medesimo termine\, i soggetti che si avvalgono dell’IOSS sono tenuti a versare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-che-hanno-aderito-al-regime-ioss-dichiarazione-vendite-a-distanza-di-beni-importati-e-versamento-della-relativa-imposta-17/
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SUMMARY:Soggetti che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Trimestre ottobre-dicembre - Presentazione dichiarazione e versamento dell'IVA
DESCRIPTION:Presentazione all’Agenzia delle Entrate\, in via telematica\, della dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2024 riguardante:  \nle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA (B2C)\, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;\nle vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;\ntalune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. \nIl One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che\, su base facoltativa\, consente di assolvere l’IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione alle suddette tipologie di prestazioni.\nL’OSS consente al soggetto passivo di: \ndichiarare e versare in uno Stato membro (Stato di identificazione) l’imposta dovuta in altri Stati membri;\nsenza necessità di identificarsi in ciascuno degli Stati membri. \nLo Stato di identificazione riversa poi l’imposta agli Stati di competenza.\nIl regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene è tenuto ad applicarlo in tutti gli Stati membri e per tutte le operazioni che rientrano nel regime.\nEntro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione\, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
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SUMMARY:Agenti e rappresentanti - Consegna estratto conto e pagamento delle provvigioni maturate - Trimestre ottobre-dicembre
DESCRIPTION:Termine entro il quale i preponenti devono:  \nconsegnare all’agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre;\npagare le suddette provvigioni. \nNell’estratto conto devono essere indicati tutti gli elementi necessari al fine del calcolo delle provvigioni.
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SUMMARY:Acquisto di ambulanze e autoveicoli per attività sanitarie - Domanda di agevolazione
DESCRIPTION:Presentazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali della domanda per la concessione dei contributi in relazione all’acquisto\, nel 2024\, di:  \nambulanze;\naltri autoveicoli per attività sanitarie;\nbeni strumentali per lo svolgimento di attività di interesse generale.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Dichiarazione alla Banca d'Italia - Operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro
DESCRIPTION:Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF):  \ndelle operazioni\, di valore pari o superiore a 12.500\,00 euro\, compiute nel mese precedente;\nesclusivamente in via telematica\, utilizzando il portale Infostat-UIF.
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SUMMARY:Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, relative al mese precedente - Emissione delle fatture
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture\, eventualmente in forma semplificata\, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente\, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
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SUMMARY:Consegne di imballaggi e recipienti con obbligo di restituzione\, ma non restituiti - Emissione della fattura globale
DESCRIPTION:Emissione di una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nel 2024 con obbligo di restituzione\, ma non restituiti.Per gli imballaggi e i recipienti di cui all’art. 15 n. 4) del DPR 633/72\, non restituiti\, può essere emessa una sola fattura globale per tutte le consegne effettuate nel 2024\, con l’osservanza dei seguenti adempimenti: \nle consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti cui l’imballaggio e i recipienti stessi afferiscono devono essere annotate dal cedente\, distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota di imposta\, in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del DPR 633/72;\nil quantitativo degli imballaggi e dei recipienti da assoggettare all’imposta è determinato per differenza\, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso;\nla base imponibile è calcolata in relazione all’ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti;\nla fattura\, in luogo dell’indicazione dei cessionari\, deve recare apposita annotazione di riferimento al DM 11.8.75.
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SUMMARY:Contributo di vigilanza IVASS - Versamento dell'acconto dovuto per il 2025
DESCRIPTION:Termine per effettuare il versamento all’IVASS dell’acconto del contributo di vigilanza dovuto per il 2025\, pari al 50% del contributo versato per il 2024.La rata a saldo e conguaglio deve essere versata entro il 31.7.2025 ed è calcolata sulla base dell’aliquota contributiva determinata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’anno di riferimento.
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SUMMARY:Imposta di bollo - Atti presentati nell'anno precedente - Dichiarazione
DESCRIPTION:Termine\, ai fini del pagamento dell’imposta di bollo per domande\, denunce ed atti presentati all’ufficio del Registro delle imprese\, per presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti presentati nel 2023 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica.Sulla base della dichiarazione\, l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di bollo “virtuale” dovuta a saldo per il 2023 ed in acconto per il 2024\, che deve essere versata dal contribuente entro 20 giorni dalla notifica del relativo avviso.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre.
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/modello-intra-12-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-servizi-da-soggetti-non-residenti-versamento-e-dichiarazione-dellimposta-15/
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata.
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SUMMARY:Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione\, registrazione e annotazione
DESCRIPTION:Obblighi di fatturazione\, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti\, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di dicembre 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di dicembre 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di dicembre 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell’Anagrafe tributaria
DESCRIPTION:Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria\, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID)\, dei dati\, relativi al mese di dicembre 2024\, riguardanti: \nle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;\ni soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi. \nIl provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227\, modificando il provv. 29.2.2008\, n. 31934\, ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo\, considerando il sabato come giorno non lavorativo. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l’ultimo giorno del mese.
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SUMMARY:Sistema Tessera sanitaria - Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie - Cancellazione di singole spese
DESCRIPTION:Termine iniziale per richiedere\, accedendo al Sistema Tessera Sanitaria\, la cancellazione di singole spese sanitarie sostenute nel 2024\, affinché non siano comunicate all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nei modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025 precompilati.L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comporta l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi e può essere effettuata\, in relazione alle singole spese\, fino al 28.2.2025.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Dichiarazione IVA 2025 - Presentazione telematica
DESCRIPTION:Termine iniziale per la presentazione telematica\, diretta o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, della dichiarazione annuale IVA 2025 relativa al 2024\, con la quale devono essere evidenziate le operazioni attive e passive effettuate nel medesimo anno solare\, anche al fine di determinare:\nla posizione IVA (debitoria\, creditoria o in pareggio) complessiva del periodo (liquidazione annuale);\nil volume d’affari realizzato nel medesimo periodo. \nViene redatta utilizzando\, a seconda dei casi: \nil modello di dichiarazione IVA “ordinario”;\nil modello di dichiarazione IVA “Base”. \nIl termine finale di presentazione scade il 30.4.2025.\nGli eventuali crediti IVA per un importo superiore a 5.000\,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale\, salvo esonero in base al regime premiale ISA.
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