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SUMMARY:Modello IRAP 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello IRAP 2025 relativo al periodo d’imposta 2024.
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SUMMARY:Modello IRAP 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello IRAP 2025 relativo al periodo d’imposta 2024.
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello REDDITI ENC 2025 relativo al periodo d’imposta 2024.
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato\, del modello REDDITI PF 2025 relativo al periodo d’imposta 2024.
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello REDDITI SC 2025 relativo al periodo d’imposta 2024.
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo) del modello REDDITI SC 2025 relativo al periodo d’imposta 2024.
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SUMMARY:Modello REDDITI SP 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo)\, del modello REDDITI SP 2025 relativo al periodo d’imposta 2024.
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SUMMARY:Quadri RM\, RS\, RU modello REDDITI PF 2025 - Trasmissione telematica
DESCRIPTION:Termine – per le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 – per la trasmissione telematica diretta\, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato\, di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 (RM\, RS e RU)\, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2025.
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SUMMARY:Regime della trasparenza fiscale - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate\, nell’ambito del modello REDDITI SC 2025\, l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale\, o la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta in corso.Le società di capitali che accedono al regime di trasparenza sono soggetti in capo ai quali è possibile determinare in modo unitario il reddito complessivo da ripartire tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.\nL’opzione per il regime della trasparenza fiscale può essere esercitata: \ndalle società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali;\nsempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%. \nL’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e\, al termine di ciascun triennio\, a meno che non sia revocata\, deve intendersi tacitamente rinnovata per un altro triennio.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;\nversare contestualmente 250 euro.
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;\nversare contestualmente 250 euro.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/remissione-in-bonis-omesse-comunicazioni-o-altri-adempimenti-di-natura-formale-regolarizzazione-7/
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SUMMARY:Remissione in bonis - Omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale - Regolarizzazione
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale\, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali\, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti\, mediante il versamento della sanzione di 250\,00 euro (c.d. “remissione in bonis”).La sanatoria è subordinata al verificarsi di alcune condizioni: \nle violazioni relative al riconoscimento del beneficio senza le formalizzazioni necessarie o le violazioni connesse all’applicazione del regime opzionale senza averne diritto non siano ancora state contestate dall’Agenzia delle Entrate;\nnon siano iniziati accessi\, ispezioni\, verifiche o altre attività accertative delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. \nIl contribuente deve possedere “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”\, che devono sussistere alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi opzionali.\nIl contribuente\, fermi restando i requisiti richiesti\, deve: \neffettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (31 ottobre\, per i soggetti “solari”);\nversare contestualmente 250 euro.
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SUMMARY:Scheda per la destinazione dell'8\, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF - Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
DESCRIPTION:Presentazione\, da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi\, della scheda per effettuare le scelte per la destinazione dell’8\, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF con la stessa scheda utilizzata dai contribuenti che presentano la dichiarazione.La scheda va presentata in busta chiusa: \nallo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta;\nad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica\, il quale rilascia\, anche se non richiesta\, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
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SUMMARY:Soggetti con diritto al rimborso IVA infrannuale - Richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione - III trimestre 2025
DESCRIPTION:Termine per presentare all’Agenzia delle Entrate\, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR\, la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre luglio-settembre 2025.L’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso del credito IVA in relazione a periodi inferiori all’anno (ossia al trimestre)\, se di ammontare superiore a 2.582\,28 euro\, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti: \naliquota media: esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquota media\, maggiorata del 10%\, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;\noperazioni non imponibili: effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli artt. 8\, 8-bis e 9 del DPR 633/72\, nonchè di operazioni assimilate e intracomunitarie\, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;\nbeni ammortizzabili: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA;\nsoggetti non residenti: svolgimento dell’attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia mediante rappresentante fiscale oppure mediante la propria identificazione diretta;\noperazioni non soggette: effettuazione\, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato\, delle seguenti operazioni\, poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA\, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali\, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione\, prestazioni di servizio di cui all’art. 19 co. 3 lett. a-bis) del DPR 633/72\, ossia operazioni esenti di cui ai n. 1-4 dell’art. 10 del DPR 633/72\, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori dall’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla stessa. \nIn alternativa alla richiesta di rimborso\, i soggetti passivi IVA in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione a mezzo modello F24.
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SUMMARY:Soggetti non residenti\, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo - Modello REDDITI PF 2025 - Trasmissione in forma cartacea
DESCRIPTION:Presentazione del modello REDDITI 2025 relativo al periodo d’imposta 2024\, in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/soggetti-non-residenti-non-titolari-di-redditi-dimpresa-o-di-lavoro-autonomo-modello-redditi-pf-2025-trasmissione-in-forma-cartacea/
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SUMMARY:Tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale) - Esercizio o revoca dell'opzione
DESCRIPTION:Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate\, nell’ambito del modello REDDITI SC 2025\, l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (rispettivamente\, consolidato nazionale o mondiale)\, o la sua revoca\, a decorrere dal periodo d’imposta 2025. L’opzione deve essere comunicata: \ncon la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla;\nin via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello (provv. Agenzia delle Entrate 17.12.2015 n. 161213)\, per le società neocostituite o derivanti da trasformazioni. \nLa revoca dell’opzione è possibile decorso:  \nciascun triennio di validità\, per il consolidato nazionale;\nil primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo\, per il consolidato mondiale.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/tassazione-di-gruppo-consolidato-nazionale-o-mondiale-esercizio-o-revoca-dellopzione-2/
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SUMMARY:Canone RAI - Pagamento della quarta rata trimestrale
DESCRIPTION:Termine per il pagamento della quarta rata trimestrale del canone RAI relativo al 2025\, mediante il modello F24\, nei casi in cui:  \nnessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;\noppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. \nIl versamento può essere eseguito: \nin unica soluzione (90\,00 euro);\nin due rate semestrali\, scadenti il 31.1.2025 e il 31.7.2025 (45\,94 euro a rata);\nin quattro rate trimestrali\, scadenti il 31.1.2025\, il 30.4.2025\, il 31.7.2025 e il 31.10.2025 (23\,93 euro a rata).
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SUMMARY:Certificazione Unica 2025 - Redditi esenti o dichiarabili solo con il modello REDDITI PF - Trasmissione
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate\, direttamente o tramite intermediario\, le “Certificazioni Uniche 2025”\, contenenti esclusivamente redditi esenti o dichiarabili solo con il modello REDDITI PF (es. Certificazioni relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo ottobre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.10.2025;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/contratti-di-locazione-di-immobili-con-decorrenza-primo-ottobre-registrazione-e-pagamento-imposta-di-registro-per-i-nuovi-contratti-rinnovi-e-annualita-3/
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo ottobre - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:
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SUMMARY:Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2024 al 30.6.2025
DESCRIPTION:Termine\, per gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025\, per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius:  \nl’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2024. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2023\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. \nI termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2024 e il 30.6.2025\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-dichiarazioni-infedeli-e-versamenti-regolarizzazione-data-di-decesso-dall1-1-2024-al-30-6-2025/
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SUMMARY:Eredi - Dichiarazioni infedeli e versamenti - Regolarizzazione - Data di decesso dall'1.1.2024 al 30.6.2025
DESCRIPTION:Termine\, per gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025 per regolarizzare\, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo\, in relazione all’operato del de cuius:  \nl’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023;\ngli omessi\, insufficienti o tardivi versamenti del 2024. \nPossono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:  \nnell’anno 2023\, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;\nnelle annualità antecedenti\, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. \nIl ravvedimento operoso si perfeziona mediante:  \nil versamento degli importi non versati\, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;\nla presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative. \nI termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattri mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2024 e il 30.6.2025\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-dichiarazioni-infedeli-e-versamenti-regolarizzazione-data-di-decesso-dall1-1-2024-al-30-6-2025-2/
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SUMMARY:Eredi - Modello IRAP 2025 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2024 al 30.6.2025
DESCRIPTION:Presentazione telematica del modello IRAP 2025 relativo al 2024 cui era obbligato il defunto\, deceduto nel periodo compreso tra l’1.1.2024 e il 30.6.2025.I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2024 e il 30.6.2025\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
URL:https://www.stcorporate.it/scadenzario/eredi-modello-irap-2025-presentazione-telematica-data-di-decesso-dall1-1-2024-al-30-6-2025/
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SUMMARY:Eredi - Modello REDDITI PF 2025 - Presentazione telematica - Data di decesso dall'1.1.2024 al 30.6.2025
DESCRIPTION:Presentazione telematica del modello REDDITI PF 2025 relativo al 2024 cui era obbligato il defunto\, deceduto nel periodo compreso tra l’1.1.2024 e il 30.6.2025.I termini di presentazione delle dichiarazioni da parte degli eredi variano a seconda della data del decesso del contribuente e della modalità di presentazione della dichiarazione (trasmissione telematica o consegna ad un ufficio postale).\nAi sensi dell’art. 65 co. 3 del DPR 600/73\, sono prorogati di sei mesi tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa. Pertanto\, nel caso di presentazione telematica\, per le persone decedute tra l’1.1.2024 e il 30.6.2025\, i termini di presentazione delle dichiarazioni rimangono quelli ordinari.
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SUMMARY:Gasolio per autotrazione - Domanda per il credito d'imposta o il rimborso -  Trimestre luglio-settembre
DESCRIPTION:Termine\, per le imprese di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi\, per presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dichiarazione per ottenere il credito d’imposta in relazione all’applicazione della “carbon tax” o dell’aumento delle accise al gasolio per autotrazione\, in relazione al trimestre luglio-settembre.Il credito d’imposta: \nspetta in relazione ai veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11\,5 tonnellate;\npuò essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 ovvero chiesto a rimborso\, purché di importo pari ad almeno 25\,00 euro.
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SUMMARY:Imposta di bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale
DESCRIPTION:Termine per il versamento\, mediante il modello F24\, della quinta rata bimestrale dell’imposta di bollo virtuale.I soggetti di cui all’art. 15-bis del DPR 642/72 che versano l’imposta di bollo virtualmente sono tenuti a presentare\, entro il mese di febbraio di ciascun anno\, una dichiarazione con l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente.\nAl termine di ogni bimestre è versata la rata dell’imposta di bollo relativa alle dichiarazioni presentate.
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