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SUMMARY:Esportatori di materiali di imballaggio - Conai - Domanda di rimborso relativo al 2024 - Invio della domanda
DESCRIPTION:Termine per inviare al CONAI\, in via telematica\, la domanda di rimborso per singolo materiale\, in base alla procedura ordinaria ex post\, relativa al 2024.I soggetti che durante l’anno hanno acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li hanno successivamente esportati o ceduti in esenzione a clienti esportatori\, possono richiedere il rimborso del Contributo versato.
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SUMMARY:Esportatori di materiali di imballaggio - Conai - Nuovi plafond di esenzione per il 2025 - Invio della comunicazione
DESCRIPTION:Termine per inviare al CONAI\, in via telematica\, la comunicazione dei nuovi plafond per il 2025\, sulla base della procedura semplificata ex ante.I soggetti che esportano imballaggi o materiali di imballaggio possono richiedere preventivamente l’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI\, determinando “ex ante” la quota di imballaggi che si prevede siano destinati all’esportazione. Tale plafond è stabilito sulla base delle risultanze del 2024.
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SUMMARY:Importatori ed esportatori  di imballaggi - Conai - Procedura di compensazione import/export
DESCRIPTION:Termine per i soggetti che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio\, per regolare contabilmente con CONAI il saldo annuale del contributo ambientale dovuto risultante dalla differenza tra le operazioni\, distintamente per ciascun materiale di imballaggi assoggettati al medesimo livello contributivo.In caso di saldo complessivo annuale a credito\, è necessario trasmettere l’apposito modulo Rimborso 6.10 inserendo: \nl’elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;\nla dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell’anno di riferimento.
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SUMMARY:Imprese di assicurazione - Premi ed accessori incassati ed eventuali conguagli - Versamento dell'imposta sulle assicurazioni
DESCRIPTION:Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio\, nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.
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SUMMARY:Modello INTRA 12 - Acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti non residenti - Versamento e dichiarazione dell'imposta
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti non passivi d’imposta che hanno effettuato acquisti intracomunitari\, per: \nversare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti\, registrati con riferimento al secondo mese precedente. L’imposta è versata cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese;\npresentare la relativa dichiarazione mensile\, con indicazione dell’imposta dovuta e versata. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti\, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
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SUMMARY:Investimenti pubblicitari 2025 - Credito d'imposta - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine iniziale\, per imprese e lavoratori autonomi\, per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri\, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate\, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta: \nper gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica\, anche on line\, relativi al 2025;\nconcesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. \nIl valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.\nLa comunicazione per l’accesso al credito può essere trasmessa fino al 31.3.2025 e non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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SUMMARY:Investimenti pubblicitari 2025 - Credito d'imposta - Comunicazione di accesso
DESCRIPTION:Termine iniziale\, per imprese e lavoratori autonomi\, per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri\, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate\, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta: \nper gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica\, anche on line\, relativi al 2025;\nconcesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. \nIl valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.\nLa comunicazione per l’accesso al credito può essere trasmessa fino al 31.3.2025 e non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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SUMMARY:Avvocati che svolgono patrocini a spese dello Stato - Ammissione alla procedura di compensazione dei crediti
DESCRIPTION:Termine iniziale\, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese\, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato\, per registrare le fatture\, elettroniche o cartacee\, nella piattaforma elettronica di certificazione\, al fine di esercitare l’opzione per l’ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti.Tali crediti\, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA)\, sono ammessi: \nalla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa\, compresa l’IVA;\nal pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione\, anche parziale\, dei suddetti crediti;\nalla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall’art. 1 co. 860 della L. 197/2022). \nL’opzione può essere esercitata fino al 30.4.2025.\nFerma restando la disponibilità di risorse\, sarà possibile esercitare l’opzione anche dall’1.9.2025 al 31.10.2025.
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SUMMARY:Modello IRAP 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IRAP 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello IRAP 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IRAP 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello IRAP 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IRAP 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI ENC 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI ENC 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI PF 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI PF 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI SC 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Modello REDDITI SC 2024 integrativo - Modifica della richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta - Presentazione
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello REDDITI SC 2024 integrativo\, al fine di: \nmodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione;\nsemprechè il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. \nAi sensi dell’art. 2 co. 8-ter del DPR 322/98\, tali dichiarazioni integrative devono essere presentate entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione (31.10.2024).
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente\, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000\,00 euro\, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati\, deve essere inviata una segnalazione negativa.\nSono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali\, senza limiti di importo: \nrelative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;\neffettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;\nad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. \nSono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: \ngli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati\, ad eccezione delle società fiduciarie;\ngli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati\, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo\, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;\nla Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;\nle società di gestione accentrata di strumenti finanziari\, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari\, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.
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SUMMARY:Acconti d'imposta - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di domenica).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalle dichiarazioni dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di domenica).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRAP - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024 - Soggetti "solari"
DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).L’acconto IRAP può essere determinato in due modi: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta\, risultante dalla dichiarazione IRAP;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto del valore della produzione netta che si presume di conseguire nell’anno in corso. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione IRAP per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRES - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
DESCRIPTION:Termine per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2023 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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DESCRIPTION:Termine\, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare\, per regolarizzare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il 2024\, la cui scadenza era il 2.12.2024 (il 30.11.2024 cadeva di sabato).Gli acconti possono essere determinati: \ncon il criterio c.d. “metodo storico”\, effettuando il calcolo utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2023\, al netto delle detrazioni\, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto\, risultante dalla dichiarazione dei redditi;\ncon il criterio c.d. “metodo previsionale”\, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per il 2024\, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate)\, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. \nGli acconti vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103\,00 euro: la prima rata era dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi per il 2023.
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SUMMARY:Acconto IRPEF\, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari\, cedolare secca sulle locazioni\, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2024
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SUMMARY:Contratti di locazione di immobili con decorrenza primo febbraio - Registrazione e pagamento imposta di registro per i nuovi contratti\, rinnovi e annualità
DESCRIPTION:Termine per: \nregistrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.2.2025;\npagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza\, in caso di opzione per il pagamento annuale. \nL’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni\, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti.
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SUMMARY:Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto
DESCRIPTION:Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi\, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere\, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. \nI prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002.
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SUMMARY:Compensazione IVA orizzontale - Presentazione della dichiarazione IVA 2025
DESCRIPTION:Termine per presentare il modello IVA 2025 qualora s’intenda effettuare la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000\,00 euro\, a partire dal 17.3.2025\, fermo restando: \nl’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato;\noppure della sottoscrizione effettuata dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti. \nResta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa)\, se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso\, ai fini della compensazione “orizzontale”\, è ininfluente anche la data di presentazione del modello.
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SUMMARY:Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante
DESCRIPTION:Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: \na ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000\,00 euro;\neseguite nel secondo mese precedente;\na valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali\, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.  \nQualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.
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SUMMARY:Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione
DESCRIPTION:Termine per emettere le fatture relative:  \nalle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione\, effettuate nel mese precedente;\nalle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione\, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea\, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;\nalle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea\, effettuate nel mese precedente;\nalle cessioni intracomunitarie non imponibili\, effettuate nel mese precedente.
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